Art. 12 
 
     Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa 
 
  1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    (( a) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. La presente legge si applica altresi'  alle  operazioni  di
cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o  l'acquisto
di  obbligazioni  e  titoli  similari  ovvero  cambiali  finanziarie,
esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale,  titoli
ibridi e convertibili, da parte della societa'  emittente  i  titoli.
Nel caso di operazioni realizzate mediante sottoscrizione o  acquisto
di titoli, i richiami ai debitori ceduti si intendono  riferiti  alla
societa' emittente i titoli»; )) 
    b) all'articolo 2, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Nel caso in  cui  i  titoli  oggetto  delle  operazioni  di
cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi
dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  i
titoli possono essere sottoscritti anche da un unico investitore.». 
    c) all'articolo 3, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Le societa' di cui al  comma  1  possono  aprire  ((  conti
correnti segregati  presso  la  banca  depositaria  ovvero  presso  i
soggetti di cui )) all'articolo 2, comma 3, lettera c), dove  vengano
accreditate le somme corrisposte dai  debitori  ceduti  nonche'  ogni
altra somma pagata o comunque di spettanza della  societa'  ai  sensi
delle  operazioni  accessorie  condotte   nell'ambito   di   ciascuna
operazione di cartolarizzazione o comunque  ai  sensi  dei  contratti
dell'operazione.  Le  somme  accreditate  su  tali  conti   segregati
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da  quello  del
depositario e da quello degli altri depositanti. Su  tali  somme  non
sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui  al
comma 2 e tali somme possono essere utilizzate esclusivamente per  il
soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti di cui al comma  2  e
dalle controparti dei contratti derivati con finalita'  di  copertura
dei rischi insiti nei crediti e nei titoli  ceduti,  nonche'  per  il
pagamento degli altri costi dell'operazione. In  caso  di  avvio  nei
confronti del depositario di procedimenti di cui  al  titolo  IV  del
testo unico bancario, nonche' di procedure concorsuali o  di  accordi
di ristrutturazione, le somme accreditate  su  tali  conti  non  sono
considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto  e  non  sono
soggette a sospensione  dei  pagamenti  ((  e  vengono  integralmente
restituite alla societa' per conto della quale e' avvenuto l'incasso,
secondo i termini contrattuali e  comunque  senza  la  necessita'  di
attendere i riparti e le altre restituzioni. )) 
  2-ter. I soggetti che svolgono, anche su delega dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 6, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3,
lettera  c),  nell'ambito  di  operazioni  di  cartolarizzazione  dei
crediti, possono aprire presso banche conti correnti  segregati  dove
vengano accreditate le  somme  incassate  per  conto  della  societa'
cessionaria o della societa' emittente  dai  debitori  ceduti.  Sulle
somme accreditate sui conti segregati, non  sono  ammesse  azioni  da
parte dei creditori dei soggetti  che  svolgono  i  servizi  indicati
nell'articolo 2, comma 3, lettera c), se non  per  l'eccedenza  delle
somme incassate e dovute alla societa' cessionaria  o  emittente.  In
caso  di  avvio  di  procedimenti  concorsuali  o   di   accordi   di
ristrutturazione, le somme accreditate sui conti  segregati,  per  un
importo pari alle somme incassate e dovute alla societa'  cessionaria
o emittente, non vengono considerate come rientranti  nel  patrimonio
del soggetto che svolge i servizi indicati nell'articolo 2, comma  3,
lettera c), (( e vengono integralmente restituite alla  societa'  per
conto  della  quale  e'  avvenuto  l'incasso,   secondo   i   termini
contrattuali e comunque senza la necessita' di attendere i riparti  e
le altre restituzioni.»; )) 
    d) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Alle cessioni dei  crediti  poste  in  essere  ai  sensi  della
presente legge si applicano le disposizioni  contenute  nell'articolo
58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario.  Alle  cessioni,  anche
non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1  della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, (( per gli effetti di cui al  comma  2
del presente articolo, e'  sufficiente  che  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione  del
cedente, del cessionario e della  data  di  cessione.  Alle  medesime
cessioni )) puo' altresi'  applicarsi,  su  espressa  volonta'  delle
parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2,  della  legge
21 febbraio 1991, n. 52. 
  2. Dalla  data  della  pubblicazione  della  notizia  dell'avvenuta
cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla  data  certa  dell'avvenuto
pagamento, anche in parte,  del  corrispettivo  della  cessione,  sui
crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono
ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra disposizione, non  e'
esercitabile dai relativi debitori  ceduti  la  compensazione  tra  i
crediti acquistati (( dalla societa'  di  cartolarizzazione  ))  e  i
crediti (( di tali  debitori  nei  confronti  del  cedente  ))  sorti
posteriormente a tale data. Dalla stessa data la cessione dei crediti
e' opponibile: 
    a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto
non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore; 
    b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il  credito
prima della pubblicazione della cessione.»; 
  (( 2-bis. In caso di cessione di crediti derivanti da  aperture  di
credito, anche  regolate  in  conto  corrente,  l'espletamento  delle
formalita' di opponibilita' previste dal  presente  articolo  produce
gli effetti ivi indicati anche con  riferimento  a  tutti  i  crediti
futuri nascenti da tali contratti, a condizione che i contratti siano
stipulati prima della data di espletamento di tali formalita'»; )) 
      2) al comma 3, le parole:  «non  si  applica»  sono  sostituite
dalle seguenti: «non si applicano l'articolo 65 e»; 
      3) dopo il comma 4 (( sono aggiunti i seguenti: )) 
  «4-bis. Alle  cessioni  effettuate  nell'ambito  di  operazioni  di
cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69  e  70  del  regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonche' le altre disposizioni  che
richiedano formalita' diverse o ulteriori rispetto a  quelle  di  cui
alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle  funzioni
di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi (( dal
cedente )) e'  dato  avviso  mediante  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale nonche' comunicazione  mediante  lettera  raccomandata  con
avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici.»; 
  (( 4-ter. In caso di cessione di crediti derivanti da  aperture  di
credito, anche regolate in conto  corrente,  il  diritto  di  rendere
esigibile il credito ceduto e' esercitato dalla societa'  cessionaria
in conformita' alle previsioni del relativo contratto o, in mancanza,
con un preavviso non inferiore a quindici giorni»; )) 
    e) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis.   I   titoli   emessi   nell'ambito   di   operazioni    di
cartolarizzazione di cui  all'articolo  1,  comma  1-bis,  anche  non
destinati ad essere  negoziati  in  un  mercato  regolamentato  o  in
sistemi multilaterali di negoziazione e anche  privi  di  valutazione
del merito di credito da  parte  di  operatori  terzi,  costituiscono
attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche  delle  imprese  di
assicurazione ai sensi dell'articolo 38  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro  30  giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'IVASS adotta un
regolamento che disciplini le misure di dettaglio  per  la  copertura
delle  riserve  tecniche  tramite  gli   attivi   sopra   menzionati.
L'investimento nei titoli  di  cui  al  presente  comma  e'  altresi'
compatibile con le vigenti  disposizioni  in  materia  di  limiti  di
investimento di fondi pensione.»; 
    f) all'articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Nel caso di operazioni realizzate mediante  cessione  a  un
fondo comune di investimento, i  servizi  indicati  nell'articolo  2,
comma 3,  lettera  c),  possono  essere  svolti,  in  alternativa  ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, dalla societa'  di  gestione
del risparmio che  gestisce  il  fondo.  Alle  cessioni  dei  crediti
effettuate in favore del fondo si applicano gli articoli 4 e 6, comma
2, della presente  legge,  nonche'  le  restanti  disposizioni  della
presente legge, in quanto compatibili. 
  2-ter. Le disposizioni di  cui  all'articolo  5,  comma  2-bis,  si
applicano, in quanto compatibili, alle imprese  ed  ai  soggetti  ivi
menzionati ai fini dell'investimento nelle quote  dei  fondi  di  cui
all'articolo 7, comma 2-bis.»; 
    g) al comma 1 dell'articolo 7-bis, dopo le parole:  «all'articolo
3, commi 2,» sono inserite le seguenti: «2-bis, 2-ter e»; 
    h) dopo l'articolo 7-ter e' inserito il seguente: 
  «Art. 7-quater. - (Cessione di ulteriori crediti e  titoli)  --  1.
Gli articoli 7-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-ter, comma 1,  e  le
disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle  operazioni,  ivi
disciplinate, aventi ad oggetto obbligazioni  e  titoli  similari  ((
ovvero cambiali finanziarie, )) crediti garantiti da ipoteca  navale,
crediti nei confronti di piccole e medie imprese,  crediti  derivanti
da contratti di leasing o di  factoring,  nonche'  di  titoli  emessi
nell'ambito di operazioni  di  cartolarizzazione  aventi  ad  oggetto
crediti della medesima natura.  ((  Tali  crediti  e  titoli  possono
essere ceduti anche da societa' facenti parte di un gruppo  bancario.
)) 
  2. Il regolamento di cui al  comma  5  dell'articolo  7-bis  adotta
anche  disposizioni  di  attuazione   del   presente   articolo   con
riferimento  ai  medesimi  profili  ivi   menzionati.   Il   medesimo
regolamento individua le categorie di crediti  o  titoli  di  cui  al
comma 1,  cui  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo, (( e regola  l'emissione  di  titoli  di  cui  al  presente
articolo differenziandoli dai titoli emessi  ai  sensi  dell'articolo
7-bis. )) 
  2. All'articolo  32  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
dopo il comma 26 e' aggiunto il seguente: 
  «26-bis. Le obbligazioni, (( le cambiali finanziarie )) e i  titoli
similari  di  cui  al  presente  articolo,  le  quote  di  fondi   di
investimento che investono prevalentemente negli anzidetti  strumenti
finanziari,  nonche'  i  titoli  rappresentativi  di  operazioni   di
cartolarizzazione  aventi  ad   oggetto   gli   anzidetti   strumenti
finanziari costituiscono, anche se non destinati ad essere  negoziati
in  un  mercato  regolamentato  o   in   sistemi   multilaterali   di
negoziazione e anche se privi di valutazione del merito di credito da
parte di operatori terzi, attivi ammessi a  copertura  delle  riserve
tecniche delle imprese di assicurazione di cui  all'articolo  38  del
decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.   209,   e   successive
modificazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della  presente
disposizione, l'IVASS adotta un regolamento che disciplini le  misure
di dettaglio per la copertura  delle  riserve  tecniche  tramite  gli
attivi sopra menzionati. L'investimento nei titoli e nelle  quote  di
fondi di cui al presente comma e' altresi' compatibile con le vigenti
disposizioni  in  materia  di  limiti  di   investimento   di   fondi
pensione.». 
  3. All'articolo 5 della legge 21 febbraio  1991,  n.  52,  dopo  il
comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Ai fini dell'ottenimento della data certa del pagamento  e'
sufficiente l'annotazione del contante sul conto  di  pertinenza  del
cedente, in conformita' al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.». 
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 15, primo comma, dopo le parole: «dalla legge  24
novembre 2003, n. 326,» sono inserite le seguenti: «per le  quali  e'
stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17,»; 
    b) all'articolo 17, primo comma, le parole: «sono tenuti a»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «,  a  seguito  di  specifica  opzione,
possono» e dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:  «L'opzione
e' esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento.»; 
    c) dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente: 
  «Art. 20-bis. - (Operazioni di finanziamento strutturate) -- 1. Gli
articoli da 15 a 20 si applicano anche  alle  garanzie  di  qualunque
tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in  relazione  alle
operazioni   di   finanziamento   strutturate   come   emissioni   di
obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni di cui  all'articolo
44, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte  sui  redditi,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
1986, n. 917, da chiunque sottoscritte, alle loro eventuali surroghe,
sostituzioni,  postergazioni,  frazionamenti  e  cancellazioni  anche
parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in  relazione
alle stesse, nonche' ai trasferimenti di garanzie  anche  conseguenti
alla cessione delle predette obbligazioni, nonche' alla modificazione
o estinzione di tali operazioni. 
  2. L'opzione di cui all'articolo 17,  primo  comma,  e'  esercitata
nella deliberazione  di  emissione  ((  o  in  analogo  provvedimento
autorizzativo. )) 
  3. L'imposta sostitutiva e' dovuta  dagli  intermediari  finanziari
incaricati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
delle attivita' di promozione e collocamento delle operazioni di  cui
al  comma  1,  ovvero,  nel  caso  in  cui  tali   intermediari   non
intervengano, dalle societa' che emettono le  obbligazioni  o  titoli
similari con riferimento ai quali e' stata esercitata  l'opzione.  Il
soggetto finanziato risponde in solido con  i  predetti  intermediari
per il pagamento dell'imposta. 
  4. Gli intermediari finanziari e le societa'  emittenti  tenute  al
pagamento dell'imposta sostitutiva dichiarano, secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 20 del presente  decreto  e  dall'articolo  8,
comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, l'ammontare  delle
obbligazioni collocate. 
  5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  3,  commi   3   e   3-bis,   del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.». 
  5. Dopo l'articolo 32, comma 9 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e' inserito il seguente: 
  «9-bis. La ritenuta del 20 per cento di cui all'articolo 26,  comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600, non si applica  sugli  interessi  e  gli  altri  proventi  delle
obbligazioni  e  titoli  similari,  e  delle  cambiali   finanziarie,
corrisposti  a  organismi  di  investimento  collettivo   in   valori
mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente  da  investitori
qualificati ai sensi dell'articolo 100  del  decreto  legislativo  24
febbraio  1998,  n.  58,  e   il   cui   patrimonio   sia   investito
prevalentemente   in   tali   obbligazioni,   titoli    o    cambiali
finanziarie.». 
  6. All'articolo 46 del decreto legislativo 1º  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il privilegio previsto dal presente  articolo  puo'  essere
costituito anche per garantire obbligazioni e titoli similari  emessi
da societa' ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice
civile,  la  cui  sottoscrizione  e  circolazione  e'   riservata   a
investitori  qualificati  ai  sensi  dell'articolo  100  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»; 
    b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  dopo  le  parole:  «banca  creditrice»  sono  inserite   le
seguenti: «o, nel caso di obbligazioni  o  titoli  di  cui  al  comma
1-bis, il sottoscrittore o i sottoscrittori di tali obbligazioni o un
loro rappresentante»; 
      2) dopo le parole: «e le  condizioni  del  finanziamento»  sono
inserite le seguenti: «o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al
comma 1-bis,  gli  elementi  di  cui  ai  numeri  1),  3),  4)  e  6)
dell'articolo 2414 del codice civile  o  di  cui  all'articolo  2483,
comma 3, del codice civile». 
  (( 6-bis. In aggiunta a quanto  gia'  previsto  dalla  legislazione
vigente, la garanzia del Fondo di  cui  all'articolo  2,  comma  100,
lettera a), della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  puo'  essere
concessa in favore delle societa' di gestione del risparmio  che,  in
nome e per conto dei fondi comuni di investimento  da  esse  gestiti,
sottoscrivano obbligazioni o titoli similari di cui  all'articolo  32
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e  successive
modificazioni, emessi da piccole e medie imprese. Tale garanzia  puo'
essere concessa a fronte sia di singole operazioni di  sottoscrizione
di obbligazioni e titoli similari sia di  portafogli  di  operazioni.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti,  nel  rispetto
degli equilibri di finanza pubblica, i requisiti e le caratteristiche
delle operazioni  ammissibili,  le  modalita'  di  concessione  della
garanzia, i criteri di selezione nonche'  l'ammontare  massimo  delle
disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura  del
rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente
articolo. )) 
  7. All'onere derivante dal comma 4, pari a 4 milioni di euro  annui
a decorrere dall'esercizio 2014, si provvede mediante  corrispondente
riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616,
della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  relativo  allo  stato  di
previsione del Ministero dello sviluppo economico. 
  (( 7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
di concerto con il Ministro  dello  sviluppo  economico,  da  emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, sono stabilite, nel rispetto  degli
equilibri di finanza pubblica, le  modalita'  per  la  compensazione,
nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in  favore  delle  imprese
titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,  per
somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche  professionali,
maturati nei confronti della pubblica amministrazione  e  certificati
secondo le modalita' previste dai decreti del Ministro  dell'economia
e delle  finanze  22  maggio  2012  e  25  giugno  2012,  pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e
nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, qualora  la  somma
iscritta a ruolo sia inferiore o pari  al  credito  vantato.  Con  il
decreto di cui al primo periodo sono individuati gli aventi  diritto,
nonche' le modalita' di trasmissione dei relativi elenchi  all'agente
della riscossione. 
  7-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli, da adottare entro il 26 febbraio 2014, e' modificata la
determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
n. 145744 del 23 dicembre 2013, al  fine  di  eliminare,  per  l'anno
2014, l'incremento dell'accisa sulla birra, decorrente dal  1°  marzo
2014. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del primo periodo
del presente comma, pari a 15 milioni di euro  per  l'anno  2014,  si
provvede, quanto a  7,5  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, e, quanto a 7,5  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2014, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  medesimo   Ministero.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Legge del 30 aprile 1999, n. 130, recante "Disposizioni
          sulla cartolarizzazione dei crediti.", e' pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 14 maggio 1999, n. 111. 
              Si riporta l'articolo 100 del  decreto  legislativo  24
          febbraio  1998,  n.  58,   recante   "Testo   unico   delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  ai
          sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
          52.", pubblicato nella Gazz. Uff. 26  marzo  1998,  n.  71,
          S.O., modificato dal decreto legislativo 28 marzo 2007, 51,
          pubblicato nella Gazz.  Uff.  23  aprile  2007,  n.  94.  e
          successivamente  modificato  dal  decreto  legislativo   11
          ottobre 2012,  n.  184,  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  29
          ottobre 2012, n. 253: 
              "Art. 100. Casi di inapplicabilita' 
              1. Le disposizioni del presente Capo non  si  applicano
          alle offerte: 
              a)  rivolte  ai  soli  investitori  qualificati,   come
          definiti dalla Consob con regolamento in  base  ai  criteri
          fissati dalle disposizioni comunitarie; 
              b) rivolte a un numero  di  soggetti  non  superiore  a
          quello indicato dalla Consob con regolamento; 
              c) di ammontare  complessivo  non  superiore  a  quello
          indicato dalla Consob con regolamento; 
              d) aventi a oggetto strumenti  finanziari  diversi  dai
          titoli di  capitale  emessi  da  o  che  beneficiano  della
          garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato  membro
          dell'Unione europea o emessi da organismi internazionali  a
          carattere pubblico di cui facciano parte uno o  piu'  Stati
          membri dell'Unione europea; 
              e) aventi a oggetto strumenti finanziari  emessi  dalla
          Banca Centrale Europea o dalle  banche  centrali  nazionali
          degli Stati membri dell'Unione europea; 
              f) aventi ad oggetto strumenti diversi  dai  titoli  di
          capitale emessi in modo continuo o  ripetuto  da  banche  a
          condizione che tali strumenti: 
              1) non siano subordinati, convertibili o scambiabili; 
              2) non  conferiscano  il  diritto  di  sottoscrivere  o
          acquisire altri tipi di strumenti finanziari  e  non  siano
          collegati ad uno strumento derivato; 
              3) diano veste materiale  al  ricevimento  di  depositi
          rimborsabili; 
              4) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi
          a norma degli  articoli  da  96  a  96-quater  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
              g) aventi ad oggetto strumenti  del  mercato  monetario
          emessi da banche con una scadenza inferiore a 12 mesi. 
              2.  La  Consob  puo'  individuare  con  regolamento  le
          offerte al pubblico di prodotti finanziari  alle  quali  le
          disposizioni del presente Capo non si applicano in tutto  o
          in parte. 
              3. L'emittente o l'offerente ha diritto di redigere  un
          prospetto ai sensi e per  gli  effetti  delle  disposizioni
          comunitarie in occasione dell'offerta  degli  strumenti  di
          cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1.". 
              Il decreto legislativo del 1 settembre  1993,  n.  385,
          recante "Testo unico delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia.", e' pubblicato nella Gazz. Uff.  30  settembre
          1993, n. 230, S.O. 
              Si riportano gli articoli 1 e 5 della legge 21 febbraio
          1991, n. 52 recante "Disciplina della cessione dei  crediti
          di impresa.", pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1991,
          n. 47., modificata dalla legge 11 febbraio  1994,  n.  109,
          pubblicata nella Gazz. Uff. 19/02/1994,  n.  41  modificata
          dalla legge 11 febbraio  1994,  n.  109,  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 19/02/1994, n. 41: 
              "Art. 1. Ambito di applicazione. ; 1.  La  cessione  di
          crediti pecuniari verso corrispettivo e' disciplinata dalla
          presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni: 
              a) il cedente e' un imprenditore; 
              b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati  dal
          cedente nell'esercizio dell'impresa; 
              c) il cessionario  e'  una  banca  o  un  intermediario
          finanziario disciplinato dal testo  unico  delle  leggi  in
          materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25
          comma 2, della legge 19  febbraio  1992,  n.  142,  il  cui
          oggetto  sociale  preveda  l'esercizio  dell'attivita'   di
          acquisto di crediti d'impresa. 
              2. Resta salva l'applicazione delle  norme  del  codice
          civile per le cessioni di credito prive  dei  requisiti  di
          cui al comma 1." 
              "Art. 5. Efficacia della  cessione  nei  confronti  dei
          terzi. ; 1. 
              Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte
          il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia  data
          certa, la cessione e' opponibile: 
              a) agli altri aventi causa del cedente, il  cui  titolo
          di acquisto non sia  stato  reso  efficace  verso  i  terzi
          anteriormente alla data del pagamento; 
              b) al creditore del cedente,  che  abbia  pignorato  il
          credito dopo la data del pagamento; 
              c) al fallimento del cedente dichiarato  dopo  la  data
          del pagamento, salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma
          1. 
              2. E' fatta salva per il  cessionario  la  facolta'  di
          rendere la cessione opponibile ai terzi nei  modi  previsti
          dal codice civile. 
              3. E' fatta salva l'efficacia  liberatoria  secondo  le
          norme del codice civile dei pagamenti eseguiti dal debitore
          a terzi.". 
              Si riporta l'articolo  69  del  regio  decreto  del  18
          novembre  1923,  n.  2440,  recante   "Nuove   disposizioni
          sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'
          generale  dello  Stato."pubblicato  nella  Gazz.  Uff.   23
          novembre 1923, n. 275. Il decreto, emanato in virtu'  della
          legge di delegazione di poteri,  L.  3  dicembre  1922,  n.
          1601, sostituisce il R.D. 17 febbraio 1884, n. 2016  (Gazz.
          Uff. 20 marzo 1884, n. 68), modificato dal decreto legge  9
          settembre 2005, n. 182,  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  12
          settembre 2005, n. 212  e  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 2005, n.  231  ,  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 11 novembre 2005, n. 263: 
              "Art. 69. Le cessioni, le delegazioni, le  costituzioni
          di pegno, i pignoramenti,  i  sequestri  e  le  opposizioni
          relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in  cui  sono
          ammesse   dalle   leggi,    debbono    essere    notificate
          all'amministrazione centrale  ovvero  all'ente,  ufficio  o
          funzionario cui spetta ordinare il pagamento. 
              La notifica  rimane  priva  di  effetto  riguardo  agli
          ordini di pagamento che risultino gia' emessi. Potra',  per
          altro, il creditore fare tale notificazione  all'ufficiale,
          tesoriere o agente  incaricato  di  eseguire  il  pagamento
          degli ordini o di effettuare la consegna degli  assegni  di
          cui all'art. 54, lettera a). 
              Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e
          gli atti di revoca, rinuncia  o  modificazione  di  vincoli
          devono risultare da atto pubblico o da  scrittura  privata,
          autenticata da notaio. 
              I pignoramenti, i  sequestri  e  le  opposizioni  hanno
          efficacia  soltanto  se  fatti  nei   modi   e   nei   casi
          espressamente stabiliti dalla legge. 
              Nessun  impedimento  puo'  essere  costituito  mediante
          semplici inibitorie o diffide. 
              Qualora un'amministrazione dello  Stato  che  abbia,  a
          qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto  a
          somme  dovute  da  altre   amministrazioni,   richieda   la
          sospensione del pagamento, questa deve essere  eseguita  in
          attesa del provvedimento definitivo. 
              Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le
          Agenzie  da  esso  istituite,  anche   quando   dotate   di
          personalita'  giuridica.  Alle   predette   amministrazioni
          devono  intendersi  equiparate  l'Agenzia  del  demanio   e
          l'Agenzia   per   le   erogazioni   in   agricoltura,    in
          considerazione sia della natura delle funzioni  svolte,  di
          rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia
          della qualita', relativamente all'Agenzia per le erogazioni
          in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano  nei
          confronti della Commissione europea ai  sensi  del  decreto
          legislativo  27  maggio  1999,   n.   165,   e   successive
          modificazioni.". 
              Si riporta l'articolo  70  del  regio  decreto  del  18
          novembre  1923,  n.  2440,  recante   "Nuove   disposizioni
          sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'
          generale  dello  Stato."pubblicato  nella  Gazz.  Uff.   23
          novembre 1923, n. 275. Il decreto, emanato in virtu'  della
          legge di delegazione di poteri,  L.  3  dicembre  1922,  n.
          1601, sostituisce il R.D. 17 febbraio 1884, n. 2016  (Gazz.
          Uff. 20 marzo 1884, n. 68): 
              "Art. 70. Gli atti considerati nel precedente  articolo
          69, debbono indicare il  titolo  e  l'oggetto  del  credito
          verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare. 
              Con un solo atto  non  si  possono  colpire,  cedere  o
          delegare crediti verso amministrazioni diverse. 
              Per le somme dovute dallo Stato  per  somministrazioni,
          forniture  ed   appalti,   devono   essere   osservate   le
          disposizioni dell'art. 9, allegato E,  della  L.  20  marzo
          1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 355, allegato  F,  della
          legge medesima.". 
              Si riporta l'articolo 38 del decreto legislativo del  7
          settembre 2005, n. 209, recante "Codice delle assicurazioni
          private.", pubblicato nella Gazz. Uff 13 ottobre  2005,  n.
          239, S.O. ,  modificato  dal  decreto  legislativo  del  29
          febbraio 2008, n. 56, pubblicato nella Gazz. Uff. 8  aprile
          2008, n. 83: 
              "Art.  38.   Copertura   delle   riserve   tecniche   e
          localizzazione delle attivita' 
              1. Le riserve tecniche del lavoro diretto dei rami vita
          e dei rami danni, nonche' le riserve di perequazione di cui
          all'articolo 37,  comma  7,  sono  coperte  con  attivi  di
          proprieta'  dell'impresa.   Nella   scelta   degli   attivi
          l'impresa  tiene  conto  del  tipo  di   rischi   e   delle
          obbligazioni assunte e dell'esigenza che sia  garantita  la
          sicurezza,  la   redditivita'   e   la   liquidita'   degli
          investimenti, provvedendo ad un'adeguata diversificazione e
          dispersione degli attivi medesimi. 
              2.  L'impresa  puo'   coprire   le   riserve   tecniche
          esclusivamente con le categorie  di  attivi,  compresi  gli
          strumenti  finanziari  derivati,  che  sono   ammessi   nel
          regolamento adottato dall'ISVAP. L'Istituto stabilisce, nel
          medesimo regolamento, le tipologie, le modalita', i  limiti
          di impiego e le relative quote massime nel  rispetto  delle
          disposizioni previste dall'ordinamento comunitario. 
              3. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno  o  piu'
          attivi non sono state osservate le regole di cui  al  comma
          2,  comunica  all'impresa  l'inammissibilita'   ad   essere
          destinati, in tutto o in parte, a copertura  delle  riserve
          tecniche. 
              4. Fatti salvi  i  principi  di  cui  al  comma  1,  in
          circostanze   eccezionali   e   su    motivata    richiesta
          dell'impresa, l'ISVAP puo' autorizzare, in via  temporanea,
          l'investimento in categorie di  attivi  a  copertura  delle
          riserve  tecniche  diverse  da  quelle  previste   in   via
          generale. 
              5. In caso di attivi a copertura che  rappresentano  un
          investimento in una societa'  controllata,  che  per  conto
          dell'impresa di assicurazione ne gestisce  in  tutto  o  in
          parte gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare la corretta
          applicazione delle norme e dei principi di cui al  presente
          articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla  societa'
          controllata. 
              6. Per i contratti compresi nel  portafoglio  italiano,
          l'impresa puo' localizzare gli  attivi  posti  a  copertura
          delle riserve tecniche in  uno  o  piu'  Stati  membri.  Su
          richiesta  dell'impresa,  l'ISVAP   puo'   autorizzare   la
          localizzazione di parte degli attivi in uno Stato terzo. In
          deroga   alle   disposizioni   del   presente   comma,   la
          localizzazione dei crediti verso i riassicuratori  posti  a
          copertura delle riserve tecniche e'  libera,  salvo  quanto
          disposto dall'articolo 47.". 
              Si riporta l'articolo 32 del decreto  legge  22  giugno
          2012, n. 83, recante "Misure urgenti per  la  crescita  del
          Paese.", pubblicato nella Gazz. Uff.  26  giugno  2012,  n.
          147, S.O. , convertito, con modificazioni  ,  nella  legge7
          agosto  2012,  n.  134,  recante  "Misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese.", pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto
          2012, n. 187, S.O. , modificato dalla legge 7 agosto  2012,
          n. 134, pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 2012, n. 187,
          S.O e dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, pubblicato
          nella Gazz. Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.: 
              "Art. 32. Strumenti di finanziamento per le imprese 
              1. 
              2. 
              3. 
              4. 
              5. All'articolo 1, comma  1,  della  legge  13  gennaio
          1994, n.  43,  le  parole:  «ed  aventi  una  scadenza  non
          inferiore a tre mesi e non superiore a  dodici  mesi  dalla
          data di emissione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ed
          aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore
          a trentasei mesi dalla data di emissione». 
              5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della  legge  13
          gennaio 1994, n. 43, sono inseriti i seguenti: 
              «2-bis. Le cambiali finanziarie possono  essere  emesse
          da societa' di capitali nonche' da societa'  cooperative  e
          mutue  assicuratrici   diverse   dalle   banche   e   dalle
          micro-imprese,   come   definite   dalla    raccomandazione
          2003/361/CE  della  Commissione,  del  6  maggio  2003.  Le
          societa' e gli enti non aventi titoli  rappresentativi  del
          capitale  negoziati  in   mercati   regolamentati   o   non
          regolamentati   possono   emettere   cambiali   finanziarie
          subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti: 
              a) l'emissione deve essere assistita,  in  qualita'  di
          sponsor, da una banca o da un'impresa di  investimento,  da
          una societa'  di  gestione  del  risparmio  (SGR),  da  una
          societa'  di  gestione  armonizzata,  da  una  societa'  di
          investimento a  capitale  variabile  (SICAV),  purche'  con
          succursale costituita nel territorio della Repubblica,  che
          assiste l'emittente nella procedura di emissione dei titoli
          e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi; 
              b) lo sponsor mantiene nel  proprio  portafoglio,  fino
          alla naturale scadenza, una quota  dei  titoli  emessi  non
          inferiore: 
              1) al 5 per cento del valore di emissione  dei  titoli,
          per le emissioni fino a 5 milioni di euro; 
              2) al 3 per cento del valore di  emissione  dei  titoli
          eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro,  in
          aggiunta  alla  quota  risultante  dall'applicazione  della
          percentuale di cui al numero 1); 
              3) al 2 per cento del valore di  emissione  dei  titoli
          eccedente 10  milioni  di  euro,  in  aggiunta  alla  quota
          risultante dall'applicazione delle percentuali  di  cui  ai
          numeri 1) e 2); 
              c) l'ultimo bilancio  deve  essere  certificato  da  un
          revisore contabile o da una societa' di revisione  iscritta
          nel registro dei revisori contabili; 
              d) le  cambiali  finanziarie  devono  essere  emesse  e
          girate   esclusivamente   in    favore    di    investitori
          professionali che non siano, direttamente o indirettamente,
          soci  della  societa'  emittente;  il  collocamento  presso
          investitori professionali in rapporto di controllo  con  il
          soggetto che assume il ruolo  di  sponsor  e'  disciplinato
          dalle norme vigenti in materia di conflitti di interesse. 
              2-ter.  Lo  sponsor   deve   segnalare,   per   ciascun
          emittente,  se  l'ammontare  di  cambiali  finanziarie   in
          circolazione e' superiore al totale  dell'attivo  corrente,
          come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato. Per  attivo
          corrente si intende l'importo delle attivita'  in  bilancio
          con scadenza entro l'anno dalla  data  di  riferimento  del
          bilancio stesso. Nel caso in  cui  l'emittente  sia  tenuto
          alla redazione del bilancio consolidato o  sia  controllato
          da una societa' o da un ente a  cio'  tenuto,  puo'  essere
          considerato  l'ammontare  rilevabile  dall'ultimo  bilancio
          consolidato approvato. Lo sponsor classifica l'emittente al
          momento   dell'emissione,   distinguendo   almeno    cinque
          categorie di qualita'  creditizia  dell'emittente,  ottima,
          buona, soddisfacente, scarsa  e  negativa,  da  mettere  in
          relazione, per le operazioni garantite, con  i  livelli  di
          garanzia  elevata,  normale  o  bassa.  Lo  sponsor   rende
          pubbliche le descrizioni della classificazione adottata. 
              2-quater. In deroga a quanto previsto dal comma  2-bis,
          lettere a) e b), del presente articolo, le societa' diverse
          dalle medie e dalle piccole imprese,  come  definite  dalla
          raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
          2003, possono rinunciare alla nomina dello sponsor. 
              2-quinquies. Si puo' derogare al requisito  di  cui  al
          comma 2-bis, lettera b), qualora l'emissione sia assistita,
          in misura non inferiore al  25  per  cento  del  valore  di
          emissione,  da  garanzie  prestate  da  una  banca   o   da
          un'impresa di  investimento,  ovvero  da  un  consorzio  di
          garanzia collettiva dei fidi  per  le  cambiali  emesse  da
          societa' aderenti al consorzio. 
              2-sexies. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di
          entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-bis,
          lettera c), si puo' derogare all'obbligo, ivi previsto,  di
          certificazione  del  bilancio,  qualora   l'emissione   sia
          assistita, in misura non inferiore  al  50  per  cento  del
          valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da
          una banca o da un'impresa di  investimento,  ovvero  da  un
          consorzio di garanzia collettiva dei fidi per  le  cambiali
          emesse da societa' aderenti al consorzio. In  tal  caso  la
          cambiale  non  puo'  avere  durata  superiore  al  predetto
          periodo di diciotto mesi». 
              6. 
              7. Dopo l'articolo 1 della legge 13  gennaio  1994,  n.
          43, come modificato dal presente articolo, e'  inserito  il
          seguente: 
              «Art.  1-bis.-  1.  Fermo  restando   quanto   previsto
          dall'articolo  83-bis,  comma  1,  del  testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  di
          cui al decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e
          successive modificazioni, le cambiali  finanziarie  possono
          essere emesse anche in forma dematerializzata; a  tal  fine
          l'emittente  si  avvale  esclusivamente  di  una   societa'
          autorizzata  alla  prestazione  del  servizio  di  gestione
          accentrata di strumenti finanziari. 
              2. Per l'emissione di  cambiali  finanziarie  in  forma
          dematerializzata,  l'emittente  invia  una  richiesta  alla
          societa' di gestione accentrata  di  strumenti  finanziari,
          contenente  la  promessa  incondizionata  di  pagare   alla
          scadenza  le  somme  dovute  ai  titolari  delle   cambiali
          finanziarie che risultano dalle scritture  contabili  degli
          intermediari depositari. 
              3. Nella richiesta di cui  al  comma  2  sono  altresi'
          specificati: 
              a) l'ammontare totale dell'emissione; 
              b) l'importo di ciascuna cambiale; 
              c) il numero delle cambiali; 
              d) l'importo  dei  proventi,  totale  e  suddiviso  per
          singola cambiale; 
              e) la data di emissione; 
              f) gli elementi specificati  nell'articolo  100,  primo
          comma, numeri da 3) a 7), del  regio  decreto  14  dicembre
          1933, n. 1669; 
              g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con
          l'indicazione  dell'identita'  del  garante  e  l'ammontare
          della garanzia; 
              h)  l'ammontare  del  capitale   sociale   versato   ed
          esistente alla data dell'emissione; 
              i)   la   denominazione,   l'oggetto    e    la    sede
          dell'emittente; 
              l)  l'ufficio  del  registro  delle  imprese  al  quale
          l'emittente e' iscritto. 
              4.  Si  applicano,  ove  compatibili,  le  disposizioni
          contenute nel capo II del titolo II  della  parte  III  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n. 58, e successive modificazioni. 
              5. Le cambiali emesse ai sensi  del  presente  articolo
          sono esenti dall'imposta di bollo di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,  ferma
          restando comunque l'esecutivita' del titolo». 
              8. Le disposizioni dell'articolo 3,  comma  115,  della
          legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  non  si  applicano  alle
          cambiali finanziarie nonche'  alle  obbligazioni  e  titoli
          similari  emessi  da  societa'  non   emittenti   strumenti
          finanziari rappresentativi del capitale quotati in  mercati
          regolamentati o in sistemi multilaterali  di  negoziazione,
          diverse dalle banche e dalle  microimprese,  come  definite
          dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del  6
          maggio 2003, a condizione che  tali  cambiali  finanziarie,
          obbligazioni e titoli similari siano negoziati  in  mercati
          regolamentati o sistemi multilaterali  di  negoziazione  di
          Paesi della Unione europea o di Paesi aderenti  all'Accordo
          sullo spazio economico europeo inclusi nella lista  di  cui
          al decreto  ministeriale  emanato  ai  sensi  dell'articolo
          168-bis del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n.  917,  ovvero,  nel  caso  in  cui  tali  cambiali
          finanziarie,  obbligazioni  e  titoli  similari  non  siano
          quotati, a condizione che  siano  detenuti  da  investitori
          qualificati  ai  sensi  dell'articolo   100   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  che  non  detengano,
          direttamente o indirettamente,  anche  per  il  tramite  di
          societa' fiduciarie o per interposta persona,  piu'  del  2
          per cento del capitale  o  del  patrimonio  della  societa'
          emittente  e  sempreche'  il  beneficiario  effettivo   dei
          proventi sia residente in Italia o in Stati e territori che
          consentono  un  adeguato  scambio  di  informazioni.  Dette
          disposizioni si applicano  con  riferimento  alle  cambiali
          finanziarie, alle obbligazioni e ai titoli similari  emessi
          a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge
          18 ottobre 2012, n. 179. 
              9. Nell'articolo 1 del decreto  legislativo  1°  aprile
          1996, n. 239, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
              «1. La ritenuta del 20 per cento  di  cui  al  comma  1
          dell'articolo  26  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica  sugli
          interessi ed altri proventi  delle  obbligazioni  e  titoli
          similari, e delle cambiali finanziarie, emesse  da  banche,
          da societa' per azioni  con  azioni  negoziate  in  mercati
          regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli
          Stati membri dell'Unione europea  e  degli  Stati  aderenti
          all'Accordo sullo spazio economico  europeo  inclusi  nella
          lista di cui  al  decreto  ministeriale  emanato  ai  sensi
          dell'articolo 168-bis del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917,  e  da  enti  pubblici  economici
          trasformati in societa' per azioni in base  a  disposizione
          di legge, nonche' sugli interessi ed altri  proventi  delle
          obbligazioni  e   titoli   similari,   e   delle   cambiali
          finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati  o
          sistemi multilaterali di negoziazione  emessi  da  societa'
          diverse dalle prime.». 
              10. Per i titoli emessi dalle  societa'  diverse  dalle
          banche e dalle societa'  con  azioni  quotate  nei  mercati
          regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli
          Stati membri dell'Unione europea  e  degli  Stati  aderenti
          all'Accordo sullo spazio economico  europeo  inclusi  nella
          lista di cui  al  decreto  ministeriale  emanato  ai  sensi
          dell'articolo 168-bis del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, la disposizione di cui al comma 9
          si applica con riferimento ai  titoli  emessi  a  decorrere
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              11. 
              12. 
              13. Le spese di emissione delle  cambiali  finanziarie,
          delle  obbligazioni  e   dei   titoli   similari   di   cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile  1996,  n.
          239, primo comma, sono  deducibili  nell'esercizio  in  cui
          sono   sostenute   indipendentemente   dal   criterio    di
          imputazione a bilancio. 
              14. 
              15. 
              16. 
              17 
              18. 
              19. Le obbligazioni  e  i  titoli  similari  emessi  da
          societa' non emittenti strumenti finanziari rappresentativi
          del capitale quotati in mercati regolamentati o in  sistemi
          multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle
          micro-imprese,   come   definite   dalla    raccomandazione
          2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio  2003,  possono
          prevedere clausole di partecipazione agli utili d'impresa e
          di subordinazione, purche' con scadenza iniziale  uguale  o
          superiore a trentasei mesi. 
              20. La clausola di subordinazione definisce  i  termini
          di postergazione del portatore del titolo ai diritti  degli
          altri  creditori  della  societa'  e   ad   eccezione   dei
          sottoscrittori del solo  capitale  sociale.  Alle  societa'
          emittenti titoli subordinati si applicano le norme  di  cui
          all'articolo 2435 del codice civile. 
              Le emissioni di obbligazioni subordinate rientrano  tra
          le emissioni  obbligazionarie  e  ne  rispettano  i  limiti
          massimi fissati dalla legge. 
              21. La clausola di partecipazione regola la  parte  del
          corrispettivo   spettante   al   portatore    del    titolo
          obbligazionario,  commisurandola  al  risultato   economico
          dell'impresa emittente. Il tasso di interesse  riconosciuto
          al portatore del titolo (parte fissa del corrispettivo) non
          puo' essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento pro
          tempore vigente. La societa' emittente titoli partecipativi
          si obbliga a versare annualmente al soggetto  finanziatore,
          entro trenta giorni  dall'approvazione  del  bilancio,  una
          somma commisurata al  risultato  economico  dell'esercizio,
          nella percentuale indicata all'atto  dell'emissione  (parte
          variabile del corrispettivo). 
              Tale somma e' proporzionale al rapporto tra  il  valore
          nominale delle obbligazioni partecipative e  la  somma  del
          capitale sociale, aumentato della riserva  legale  e  delle
          riserve   disponibili   risultanti   dall'ultimo   bilancio
          approvato,   e   del   medesimo   valore   delle   predette
          obbligazioni. 
              22. Le regole di  calcolo  della  parte  variabile  del
          corrispettivo sono  fissate  all'atto  dell'emissione,  non
          possono   essere   modificate   per   tutta    la    durata
          dell'emissione, sono dipendenti da elementi oggettivi e non
          possono discendere, in tutto o in parte,  da  deliberazioni
          societarie assunte in ciascun esercizio di competenza. 
              23.  La  variabilita'  del  corrispettivo  riguarda  la
          remunerazione dell'investimento e non si applica al diritto
          di rimborso in linea capitale dell'emissione. 
              24.  Qualora  l'emissione  con  clausole  partecipative
          contempli anche la clausola di subordinazione e comporti il
          vincolo di non ridurre  il  capitale  sociale  se  non  nei
          limiti  dei   dividendi   sull'utile   dell'esercizio,   la
          componente variabile del corrispettivo costituisce  oggetto
          di  specifico  accantonamento  per  onere  nel  conto   dei
          profitti  e  delle  perdite   della   societa'   emittente,
          rappresenta un costo e,  ai  fini  dell'applicazione  delle
          imposte  sui  redditi,  e'  computata  in  diminuzione  del
          reddito dell'esercizio di competenza, a condizione  che  il
          corrispettivo non sia  costituito  esclusivamente  da  tale
          componente variabile. Ad ogni effetto di legge,  gli  utili
          netti annuali si considerano depurati da detta somma. 
              24-bis. La disposizione di cui al comma 24  si  applica
          solamente ai titoli sottoscritti dagli investitori indicati
          nel comma 8. 
              25.  La  parte  variabile  del  corrispettivo  non   e'
          soggetta alla legge 7 marzo 1996, n. 108. 
              26. All'articolo 2412  del  codice  civile,  il  quinto
          comma e' sostituito dal seguente 
              «I  commi  primo  e  secondo  non  si  applicano   alle
          emissioni di obbligazioni destinate ad  essere  quotate  in
          mercati  regolamentati  o  in  sistemi   multilaterali   di
          negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di
          acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.». 
              Si riporta l'articolo 5 della citata legge 21  febbraio
          1991, n. 52: 
              "Art. 5 . Efficacia della cessione  nei  confronti  dei
          terzi. 
              1.Qualora il cessionario abbia pagato  in  tutto  o  in
          parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia
          data certa, la cessione e' opponibile: 
              a) agli altri aventi causa del cedente, il  cui  titolo
          di acquisto non sia  stato  reso  efficace  verso  i  terzi
          anteriormente alla data del pagamento; 
              b) al creditore del cedente,  che  abbia  pignorato  il
          credito dopo la data del pagamento; 
              c) al fallimento del cedente dichiarato  dopo  la  data
          del pagamento, salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma
          1. 
              2. E' fatta salva per il  cessionario  la  facolta'  di
          rendere la cessione opponibile ai terzi nei  modi  previsti
          dal codice civile. 
              3. E' fatta salva l'efficacia  liberatoria  secondo  le
          norme del codice civile dei pagamenti eseguiti dal debitore
          a terzi. ". 
              Si riporta il  comma  1  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo del 21 maggio 2004, n. 170, recante "Attuazione
          della direttiva 2002/47/CE,  in  materia  di  contratti  di
          garanzia finanziaria."pubblicato nella Gazz. Uff. 15 luglio
          2004, n. 164. , modificato dal decreto legislativo  del  24
          marzo 2011, n. 48, pubblicato nella Gazz.  Uff.  21  aprile
          2011, n. 92: 
              " 1. Il presente  decreto  legislativo  si  applica  ai
          contratti di garanzia finanziaria a condizione che: 
              a) il contratto di garanzia finanziaria sia provato per
          iscritto; 
              b) la garanzia finanziaria sia stata  prestata  e  tale
          prestazione  sia  provata  per  iscritto.  La  prova   deve
          consentire l'individuazione della data  di  costituzione  e
          delle attivita' finanziarie costituite in garanzia. A  tale
          fine  e'  sufficiente  la  registrazione  degli   strumenti
          finanziari sui conti  degli  intermediari  ai  sensi  degli
          articoli83-bis  e  seguenti  del  decreto  legislativo   24
          febbraio 1998, n. 58,  e  l'annotazione  del  contante  sui
          conti  di  pertinenza.  Per  i  crediti,  la  consegna  per
          iscritto  di  un  atto  al  beneficiario   della   garanzia
          contenente l'individuazione del credito  e'  sufficiente  a
          provare la fornitura del  credito  costituito  in  garanzia
          finanziaria tra le parti.". 
              Il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  29
          settembre   1973,   n.   601,   recante"Disciplina    delle
          agevolazioni tributarie.", e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.
          16 ottobre 1973, n. 268, S.O. 
              Si riporta la lett. c) del comma 2 dell'articolo 44 del
          decreto del Presidente della  Repubblica  del  22  dicembre
          1986, n. 917, recante "Approvazione del testo  unico  delle
          imposte  sui  redditi",  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  31
          dicembre 1986, n. 302, S.O. modifiche  apportate  dall'art.
          2, comma 1, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247: 
              "2. Ai fini delle imposte sui redditi: 
              c) si considerano similari alle obbligazioni: 
              1) i buoni fruttiferi emessi da societa'  esercenti  la
          vendita  a  rate  di  autoveicoli,  autorizzate  ai   sensi
          dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927,  n.
          436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510; 
              2) i titoli  di  massa  che  contengono  l'obbligazione
          incondizionata  di  pagare  alla  scadenza  una  somma  non
          inferiore a  quella  in  essi  indicata,  con  o  senza  la
          corresponsione   di   proventi   periodici,   e   che   non
          attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione
          diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente  o
          dell'affare in relazione al quale siano stati  emessi,  ne'
          di controllo sulla gestione stessa.". 
              Il decreto legislativo del 24  febbraio  1998,  n.  58,
          recante "Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n. 52.", e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O. 
              Si riporta il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legge
          27 aprile 1990, n. 90, recante "Disposizioni in materia  di
          determinazione  del  reddito  ai  fini  delle  imposte  sui
          redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e  di
          contenzioso   tributario,   nonche'   altre    disposizioni
          urgenti."pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 1990, n. 99.
          , convertito, con modificazioni nella legge del  26  giugno
          1990,  n.  165,  recante   "Conversione   in   legge,   con
          modificazioni, del decreto-legge 27  aprile  1990,  n.  90,
          recante  disposizioni  in  materia  di  determinazione  del
          reddito ai fini delle  imposte  sui  redditi,  di  rimborsi
          dell'imposta  sul  valore   aggiunto   e   di   contenzioso
          tributario, nonche' altre disposizioni urgenti." pubblicata
          nella Gazz. Uff. 28 giugno 1990, n. 149: 
              "4. Gli  enti  che  effettuano  operazioni  di  credito
          indicate negli articoli 15 e 16 del decreto del  Presidente
          della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.   601,   devono
          presentare, ai sensi dell'articolo 20 del medesimo decreto,
          in   luogo   della   dichiarazione   ivi   prevista,    due
          dichiarazioni di cui  la  prima  relativa  alle  operazioni
          effettuate nel primo semestre dell'esercizio e la  seconda,
          relativa alle operazioni  effettuate  nel  secondo  periodo
          dell'esercizio  stesso.  Le  dichiarazioni  devono   essere
          presentate, rispettivamente, entro tre mesi dalla  scadenza
          del  primo  semestre  o  dalla   chiusura   dell'esercizio.
          L'ufficio  annota  su  un  esemplare  di   ciascuna   delle
          dichiarazioni l'ammontare dell'imposta che risulta dovuta e
          lo restituisce all'ente che  deve  effettuare  il  relativo
          pagamento entro trenta giorni.  Con  decreto  del  Ministro
          delle   finanze   saranno   stabilite   le   modalita'   di
          applicazione delle disposizioni recate dal presente  comma,
          nonche' le  modalita'  per  l'effettuazione  dei  controlli
          delle   dichiarazioni,   avvalendosi   anche   di   sistemi
          meccanografici. ". 
              Si riportano i commi 3  e  3-bis  dell'articolo  3  del
          decreto  legge  del  13  maggio  1991,  n,   151,   recante
          "Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica." pubblicato
          nella Gazz. Uff. 13 maggio 1991, n.  110  e  convertito  in
          legge, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 202.,
          modificato dal decreto legge del 12 luglio  2004,  n.  168,
          pubblicato nella Gazz. Uff. 12 luglio 2004, n. 161, S.O.: 
              " 3. Gli enti che  effettuano  le  operazioni  indicate
          negli articoli 15 e 16 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29  settembre  1973,  n.  601,  devono  versare,
          contestualmente al pagamento dell'imposta  sostitutiva  che
          risulta  dovuta  sulle  operazioni  effettuate  nel   primo
          semestre di ciascun esercizio, anche una somma pari  al  90
          per cento dell'ammontare  di  tale  imposta,  a  titolo  di
          acconto di quella relativa alle  operazioni  da  effettuare
          nel secondo semestre del medesimo esercizio. Con il decreto
          previsto dall'articolo 8, comma  4,  del  decreto-legge  27
          aprile 1990, n. 90, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 giugno 1990, n. 165, sono stabilite  le  modalita'
          di applicazione della disposizione del presente comma. 
              3-bis. Se l'ammontare del versamento di cui al comma  3
          e' superiore a quello dell'imposta sostitutiva che  risulta
          dovuta sulle operazioni effettuate  nel  secondo  semestre,
          gli enti di cui al medesimo comma 3 hanno diritto,  a  loro
          scelta,  di  computare  l'eccedenza  in   diminuzione   del
          versamento dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, per i
          semestri successivi ovvero di chiederne il  rimborso  nella
          dichiarazione da presentare per il semestre in relazione al
          quale si verifica l'eccedenza. Con il decreto previsto  nel
          comma 3 sono stabilite anche le modalita'  di  applicazione
          della disposizione del presente comma. La somma versata  in
          eccedenza e' rimborsata ai sensi  dell'art.  77  del  testo
          unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
          approvato con D.P.R.  26  aprile  1986,  n.  131,  con  gli
          interessi di cui al comma 4 dello stesso articolo.". 
              Si riporta il comma 1 dell'articolo 26 del decreto  del
          Presidente della Repubblica del 29 settembre 2009, n.  600,
          recante "Disposizioni comuni  in  materia  di  accertamento
          delle imposte sui redditi."pubblicato nella Gazz.  Uff.  16
          ottobre 1973, n. 268, S.O.: 
              "1. I soggetti indicati nel comma 1  dell'articolo  23,
          che hanno emesso obbligazioni e  titoli  similari,  operano
          una ritenuta del 20 per  cento,  con  obbligo  di  rivalsa,
          sugli  interessi   ed   altri   proventi   corrisposti   ai
          possessori". 
              Si riporta l'articolo 2483 del codice civile 
              "Art. 2483. Emissione di titoli di debito. 
              Se l'atto costitutivo  lo  prevede,  la  societa'  puo'
          emettere titoli di debito. In tal caso  l'atto  costitutivo
          attribuisce  la  relativa  competenza  ai   soci   o   agli
          amministratori  determinando  gli  eventuali   limiti,   le
          modalita' e le maggioranze necessarie per la decisione. 
              I titoli emessi ai sensi del precedente  comma  possono
          essere sottoscritti soltanto da  investitori  professionali
          soggetti  a  vigilanza  prudenziale  a  norma  delle  leggi
          speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli  di
          debito, chi li trasferisce risponde  della  solvenza  della
          societa' nei  confronti  degli  acquirenti  che  non  siano
          investitori  professionali  ovvero  soci   della   societa'
          medesima. 
              La  decisione  di  emissione  dei  titoli  prevede   le
          condizioni del prestito e le modalita' del rimborso  ed  e'
          iscritta a cura degli  amministratori  presso  il  registro
          delle imprese. Puo' altresi' prevedere che, previo consenso
          della maggioranza dei possessori dei  titoli,  la  societa'
          possa modificare tali condizioni e modalita'. 
              Restano  salve  le  disposizioni  di   leggi   speciali
          relative a particolari categorie di societa' e alle riserve
          di attivita'.". 
              Si riporta l'articolo 2414 del codice civile 
              "Art. 2414. Contenuto delle obbligazioni. 
              I titoli obbligazionari devono indicare: 
              1)  la  denominazione,  l'oggetto  e  la   sede   della
          societa', con l'indicazione dell'ufficio del registro delle
          imprese presso il quale la societa' e' iscritta; 
              2) il  capitale  sociale  e  le  riserve  esistenti  al
          momento dell'emissione; 
              3) la data della deliberazione di emissione e della sua
          iscrizione nel registro; 
              4) l'ammontare complessivo  dell'emissione,  il  valore
          nominale di ciascun titolo, i diritti con essi  attribuiti,
          il rendimento o i criteri per la sua  determinazione  e  il
          modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione
          dei  diritti  degli  obbligazionisti  a  quelli  di   altri
          creditori della societa'; 
              5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti; 
              6) la data di  rimborso  del  prestito  e  gli  estremi
          dell'eventuale prospetto informativo.". 
              Si riporta il comma 616 dell'articolo 2 della legge  24
          dicembre  2007,  n.  244,  recante  "Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008)." pubblicata nella Gazz.  Uff.  28
          dicembre 2007, n. 300, S.O.  ,  modificato  dalla  legge  8
          novembre 2013, n. 128,  pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  del
          11/11/2013, n. 264: 
              " 616. In relazione a quanto disposto  dal  comma  615,
          negli stati di previsione dei Ministeri di cui al  medesimo
          comma sono  istituiti  appositi  fondi  da  ripartire,  con
          decreti  del  Ministro  competente,  nel   rispetto   delle
          finalita' stabilite dalle stesse disposizioni legislative".