Art. 12
Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa
1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti
modificazioni:
(( a) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La presente legge si applica altresi' alle operazioni di
cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto
di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie,
esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli
ibridi e convertibili, da parte della societa' emittente i titoli.
Nel caso di operazioni realizzate mediante sottoscrizione o acquisto
di titoli, i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti alla
societa' emittente i titoli»; ))
b) all'articolo 2, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di
cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi
dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i
titoli possono essere sottoscritti anche da un unico investitore.».
c) all'articolo 3, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le societa' di cui al comma 1 possono aprire (( conti
correnti segregati presso la banca depositaria ovvero presso i
soggetti di cui )) all'articolo 2, comma 3, lettera c), dove vengano
accreditate le somme corrisposte dai debitori ceduti nonche' ogni
altra somma pagata o comunque di spettanza della societa' ai sensi
delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di ciascuna
operazione di cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti
dell'operazione. Le somme accreditate su tali conti segregati
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del
depositario e da quello degli altri depositanti. Su tali somme non
sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui al
comma 2 e tali somme possono essere utilizzate esclusivamente per il
soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti di cui al comma 2 e
dalle controparti dei contratti derivati con finalita' di copertura
dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nonche' per il
pagamento degli altri costi dell'operazione. In caso di avvio nei
confronti del depositario di procedimenti di cui al titolo IV del
testo unico bancario, nonche' di procedure concorsuali o di accordi
di ristrutturazione, le somme accreditate su tali conti non sono
considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto e non sono
soggette a sospensione dei pagamenti (( e vengono integralmente
restituite alla societa' per conto della quale e' avvenuto l'incasso,
secondo i termini contrattuali e comunque senza la necessita' di
attendere i riparti e le altre restituzioni. ))
2-ter. I soggetti che svolgono, anche su delega dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 6, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3,
lettera c), nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei
crediti, possono aprire presso banche conti correnti segregati dove
vengano accreditate le somme incassate per conto della societa'
cessionaria o della societa' emittente dai debitori ceduti. Sulle
somme accreditate sui conti segregati, non sono ammesse azioni da
parte dei creditori dei soggetti che svolgono i servizi indicati
nell'articolo 2, comma 3, lettera c), se non per l'eccedenza delle
somme incassate e dovute alla societa' cessionaria o emittente. In
caso di avvio di procedimenti concorsuali o di accordi di
ristrutturazione, le somme accreditate sui conti segregati, per un
importo pari alle somme incassate e dovute alla societa' cessionaria
o emittente, non vengono considerate come rientranti nel patrimonio
del soggetto che svolge i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3,
lettera c), (( e vengono integralmente restituite alla societa' per
conto della quale e' avvenuto l'incasso, secondo i termini
contrattuali e comunque senza la necessita' di attendere i riparti e
le altre restituzioni.»; ))
d) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della
presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo
58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche
non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, (( per gli effetti di cui al comma 2
del presente articolo, e' sufficiente che la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del
cedente, del cessionario e della data di cessione. Alle medesime
cessioni )) puo' altresi' applicarsi, su espressa volonta' delle
parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge
21 febbraio 1991, n. 52.
2. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta
cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto
pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui
crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono
ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra disposizione, non e'
esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i
crediti acquistati (( dalla societa' di cartolarizzazione )) e i
crediti (( di tali debitori nei confronti del cedente )) sorti
posteriormente a tale data. Dalla stessa data la cessione dei crediti
e' opponibile:
a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto
non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore;
b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito
prima della pubblicazione della cessione.»;
(( 2-bis. In caso di cessione di crediti derivanti da aperture di
credito, anche regolate in conto corrente, l'espletamento delle
formalita' di opponibilita' previste dal presente articolo produce
gli effetti ivi indicati anche con riferimento a tutti i crediti
futuri nascenti da tali contratti, a condizione che i contratti siano
stipulati prima della data di espletamento di tali formalita'»; ))
2) al comma 3, le parole: «non si applica» sono sostituite
dalle seguenti: «non si applicano l'articolo 65 e»;
3) dopo il comma 4 (( sono aggiunti i seguenti: ))
«4-bis. Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonche' le altre disposizioni che
richiedano formalita' diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui
alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni
di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi (( dal
cedente )) e' dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale nonche' comunicazione mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici.»;
(( 4-ter. In caso di cessione di crediti derivanti da aperture di
credito, anche regolate in conto corrente, il diritto di rendere
esigibile il credito ceduto e' esercitato dalla societa' cessionaria
in conformita' alle previsioni del relativo contratto o, in mancanza,
con un preavviso non inferiore a quindici giorni»; ))
e) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. I titoli emessi nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione di cui all'articolo 1, comma 1-bis, anche non
destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in
sistemi multilaterali di negoziazione e anche privi di valutazione
del merito di credito da parte di operatori terzi, costituiscono
attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di
assicurazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'IVASS adotta un
regolamento che disciplini le misure di dettaglio per la copertura
delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati.
L'investimento nei titoli di cui al presente comma e' altresi'
compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di
investimento di fondi pensione.»;
f) all'articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nel caso di operazioni realizzate mediante cessione a un
fondo comune di investimento, i servizi indicati nell'articolo 2,
comma 3, lettera c), possono essere svolti, in alternativa ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, dalla societa' di gestione
del risparmio che gestisce il fondo. Alle cessioni dei crediti
effettuate in favore del fondo si applicano gli articoli 4 e 6, comma
2, della presente legge, nonche' le restanti disposizioni della
presente legge, in quanto compatibili.
2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-bis, si
applicano, in quanto compatibili, alle imprese ed ai soggetti ivi
menzionati ai fini dell'investimento nelle quote dei fondi di cui
all'articolo 7, comma 2-bis.»;
g) al comma 1 dell'articolo 7-bis, dopo le parole: «all'articolo
3, commi 2,» sono inserite le seguenti: «2-bis, 2-ter e»;
h) dopo l'articolo 7-ter e' inserito il seguente:
«Art. 7-quater. - (Cessione di ulteriori crediti e titoli) -- 1.
Gli articoli 7-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-ter, comma 1, e le
disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle operazioni, ivi
disciplinate, aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari ((
ovvero cambiali finanziarie, )) crediti garantiti da ipoteca navale,
crediti nei confronti di piccole e medie imprese, crediti derivanti
da contratti di leasing o di factoring, nonche' di titoli emessi
nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto
crediti della medesima natura. (( Tali crediti e titoli possono
essere ceduti anche da societa' facenti parte di un gruppo bancario.
))
2. Il regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 7-bis adotta
anche disposizioni di attuazione del presente articolo con
riferimento ai medesimi profili ivi menzionati. Il medesimo
regolamento individua le categorie di crediti o titoli di cui al
comma 1, cui si applicano le disposizioni di cui al presente
articolo, (( e regola l'emissione di titoli di cui al presente
articolo differenziandoli dai titoli emessi ai sensi dell'articolo
7-bis. ))
2. All'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
dopo il comma 26 e' aggiunto il seguente:
«26-bis. Le obbligazioni, (( le cambiali finanziarie )) e i titoli
similari di cui al presente articolo, le quote di fondi di
investimento che investono prevalentemente negli anzidetti strumenti
finanziari, nonche' i titoli rappresentativi di operazioni di
cartolarizzazione aventi ad oggetto gli anzidetti strumenti
finanziari costituiscono, anche se non destinati ad essere negoziati
in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di
negoziazione e anche se privi di valutazione del merito di credito da
parte di operatori terzi, attivi ammessi a copertura delle riserve
tecniche delle imprese di assicurazione di cui all'articolo 38 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, l'IVASS adotta un regolamento che disciplini le misure
di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche tramite gli
attivi sopra menzionati. L'investimento nei titoli e nelle quote di
fondi di cui al presente comma e' altresi' compatibile con le vigenti
disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi
pensione.».
3. All'articolo 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, dopo il
comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini dell'ottenimento della data certa del pagamento e'
sufficiente l'annotazione del contante sul conto di pertinenza del
cedente, in conformita' al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.».
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, primo comma, dopo le parole: «dalla legge 24
novembre 2003, n. 326,» sono inserite le seguenti: «per le quali e'
stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17,»;
b) all'articolo 17, primo comma, le parole: «sono tenuti a» sono
sostituite dalle seguenti: «, a seguito di specifica opzione,
possono» e dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «L'opzione
e' esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento.»;
c) dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente:
«Art. 20-bis. - (Operazioni di finanziamento strutturate) -- 1. Gli
articoli da 15 a 20 si applicano anche alle garanzie di qualunque
tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle
operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di
obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni di cui all'articolo
44, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, da chiunque sottoscritte, alle loro eventuali surroghe,
sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche
parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione
alle stesse, nonche' ai trasferimenti di garanzie anche conseguenti
alla cessione delle predette obbligazioni, nonche' alla modificazione
o estinzione di tali operazioni.
2. L'opzione di cui all'articolo 17, primo comma, e' esercitata
nella deliberazione di emissione (( o in analogo provvedimento
autorizzativo. ))
3. L'imposta sostitutiva e' dovuta dagli intermediari finanziari
incaricati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
delle attivita' di promozione e collocamento delle operazioni di cui
al comma 1, ovvero, nel caso in cui tali intermediari non
intervengano, dalle societa' che emettono le obbligazioni o titoli
similari con riferimento ai quali e' stata esercitata l'opzione. Il
soggetto finanziato risponde in solido con i predetti intermediari
per il pagamento dell'imposta.
4. Gli intermediari finanziari e le societa' emittenti tenute al
pagamento dell'imposta sostitutiva dichiarano, secondo le modalita'
previste dall'articolo 20 del presente decreto e dall'articolo 8,
comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, l'ammontare delle
obbligazioni collocate.
5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 3-bis, del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.».
5. Dopo l'articolo 32, comma 9 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e' inserito il seguente:
«9-bis. La ritenuta del 20 per cento di cui all'articolo 26, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, non si applica sugli interessi e gli altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie,
corrisposti a organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori
qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e il cui patrimonio sia investito
prevalentemente in tali obbligazioni, titoli o cambiali
finanziarie.».
6. All'articolo 46 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il privilegio previsto dal presente articolo puo' essere
costituito anche per garantire obbligazioni e titoli similari emessi
da societa' ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice
civile, la cui sottoscrizione e circolazione e' riservata a
investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;
b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «banca creditrice» sono inserite le
seguenti: «o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma
1-bis, il sottoscrittore o i sottoscrittori di tali obbligazioni o un
loro rappresentante»;
2) dopo le parole: «e le condizioni del finanziamento» sono
inserite le seguenti: «o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al
comma 1-bis, gli elementi di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6)
dell'articolo 2414 del codice civile o di cui all'articolo 2483,
comma 3, del codice civile».
(( 6-bis. In aggiunta a quanto gia' previsto dalla legislazione
vigente, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' essere
concessa in favore delle societa' di gestione del risparmio che, in
nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti,
sottoscrivano obbligazioni o titoli similari di cui all'articolo 32
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive
modificazioni, emessi da piccole e medie imprese. Tale garanzia puo'
essere concessa a fronte sia di singole operazioni di sottoscrizione
di obbligazioni e titoli similari sia di portafogli di operazioni.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, nel rispetto
degli equilibri di finanza pubblica, i requisiti e le caratteristiche
delle operazioni ammissibili, le modalita' di concessione della
garanzia, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle
disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del
rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente
articolo. ))
7. All'onere derivante dal comma 4, pari a 4 milioni di euro annui
a decorrere dall'esercizio 2014, si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico.
(( 7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, le modalita' per la compensazione,
nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese
titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per
somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali,
maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati
secondo le modalita' previste dai decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e
nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma
iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con il
decreto di cui al primo periodo sono individuati gli aventi diritto,
nonche' le modalita' di trasmissione dei relativi elenchi all'agente
della riscossione.
7-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, da adottare entro il 26 febbraio 2014, e' modificata la
determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
n. 145744 del 23 dicembre 2013, al fine di eliminare, per l'anno
2014, l'incremento dell'accisa sulla birra, decorrente dal 1° marzo
2014. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del primo periodo
del presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014, si
provvede, quanto a 7,5 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, e, quanto a 7,5 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi
Legge del 30 aprile 1999, n. 130, recante "Disposizioni
sulla cartolarizzazione dei crediti.", e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 14 maggio 1999, n. 111.
Si riporta l'articolo 100 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, recante "Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52.", pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71,
S.O., modificato dal decreto legislativo 28 marzo 2007, 51,
pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 2007, n. 94. e
successivamente modificato dal decreto legislativo 11
ottobre 2012, n. 184, pubblicato nella Gazz. Uff. 29
ottobre 2012, n. 253:
"Art. 100. Casi di inapplicabilita'
1. Le disposizioni del presente Capo non si applicano
alle offerte:
a) rivolte ai soli investitori qualificati, come
definiti dalla Consob con regolamento in base ai criteri
fissati dalle disposizioni comunitarie;
b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a
quello indicato dalla Consob con regolamento;
c) di ammontare complessivo non superiore a quello
indicato dalla Consob con regolamento;
d) aventi a oggetto strumenti finanziari diversi dai
titoli di capitale emessi da o che beneficiano della
garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato membro
dell'Unione europea o emessi da organismi internazionali a
carattere pubblico di cui facciano parte uno o piu' Stati
membri dell'Unione europea;
e) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla
Banca Centrale Europea o dalle banche centrali nazionali
degli Stati membri dell'Unione europea;
f) aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di
capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche a
condizione che tali strumenti:
1) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;
2) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o
acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano
collegati ad uno strumento derivato;
3) diano veste materiale al ricevimento di depositi
rimborsabili;
4) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi
a norma degli articoli da 96 a 96-quater del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
g) aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario
emessi da banche con una scadenza inferiore a 12 mesi.
2. La Consob puo' individuare con regolamento le
offerte al pubblico di prodotti finanziari alle quali le
disposizioni del presente Capo non si applicano in tutto o
in parte.
3. L'emittente o l'offerente ha diritto di redigere un
prospetto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
comunitarie in occasione dell'offerta degli strumenti di
cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1.".
Il decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385,
recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia.", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre
1993, n. 230, S.O.
Si riportano gli articoli 1 e 5 della legge 21 febbraio
1991, n. 52 recante "Disciplina della cessione dei crediti
di impresa.", pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1991,
n. 47., modificata dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109,
pubblicata nella Gazz. Uff. 19/02/1994, n. 41 modificata
dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, pubblicata nella
Gazz. Uff. 19/02/1994, n. 41:
"Art. 1. Ambito di applicazione. ; 1. La cessione di
crediti pecuniari verso corrispettivo e' disciplinata dalla
presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni:
a) il cedente e' un imprenditore;
b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal
cedente nell'esercizio dell'impresa;
c) il cessionario e' una banca o un intermediario
finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25
comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui
oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita' di
acquisto di crediti d'impresa.
2. Resta salva l'applicazione delle norme del codice
civile per le cessioni di credito prive dei requisiti di
cui al comma 1."
"Art. 5. Efficacia della cessione nei confronti dei
terzi. ; 1.
Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte
il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data
certa, la cessione e' opponibile:
a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo
di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi
anteriormente alla data del pagamento;
b) al creditore del cedente, che abbia pignorato il
credito dopo la data del pagamento;
c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data
del pagamento, salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma
1.
2. E' fatta salva per il cessionario la facolta' di
rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti
dal codice civile.
3. E' fatta salva l'efficacia liberatoria secondo le
norme del codice civile dei pagamenti eseguiti dal debitore
a terzi.".
Si riporta l'articolo 69 del regio decreto del 18
novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato."pubblicato nella Gazz. Uff. 23
novembre 1923, n. 275. Il decreto, emanato in virtu' della
legge di delegazione di poteri, L. 3 dicembre 1922, n.
1601, sostituisce il R.D. 17 febbraio 1884, n. 2016 (Gazz.
Uff. 20 marzo 1884, n. 68), modificato dal decreto legge 9
settembre 2005, n. 182, pubblicato nella Gazz. Uff. 12
settembre 2005, n. 212 e convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2005, n. 231 , pubblicata nella
Gazz. Uff. 11 novembre 2005, n. 263:
"Art. 69. Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni
di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni
relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono
ammesse dalle leggi, debbono essere notificate
all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o
funzionario cui spetta ordinare il pagamento.
La notifica rimane priva di effetto riguardo agli
ordini di pagamento che risultino gia' emessi. Potra', per
altro, il creditore fare tale notificazione all'ufficiale,
tesoriere o agente incaricato di eseguire il pagamento
degli ordini o di effettuare la consegna degli assegni di
cui all'art. 54, lettera a).
Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e
gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli
devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata,
autenticata da notaio.
I pignoramenti, i sequestri e le opposizioni hanno
efficacia soltanto se fatti nei modi e nei casi
espressamente stabiliti dalla legge.
Nessun impedimento puo' essere costituito mediante
semplici inibitorie o diffide.
Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a
qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto a
somme dovute da altre amministrazioni, richieda la
sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in
attesa del provvedimento definitivo.
Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le
Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di
personalita' giuridica. Alle predette amministrazioni
devono intendersi equiparate l'Agenzia del demanio e
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in
considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di
rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia
della qualita', relativamente all'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei
confronti della Commissione europea ai sensi del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive
modificazioni.".
Si riporta l'articolo 70 del regio decreto del 18
novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato."pubblicato nella Gazz. Uff. 23
novembre 1923, n. 275. Il decreto, emanato in virtu' della
legge di delegazione di poteri, L. 3 dicembre 1922, n.
1601, sostituisce il R.D. 17 febbraio 1884, n. 2016 (Gazz.
Uff. 20 marzo 1884, n. 68):
"Art. 70. Gli atti considerati nel precedente articolo
69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito
verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare.
Con un solo atto non si possono colpire, cedere o
delegare crediti verso amministrazioni diverse.
Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni,
forniture ed appalti, devono essere osservate le
disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo
1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 355, allegato F, della
legge medesima.".
Si riporta l'articolo 38 del decreto legislativo del 7
settembre 2005, n. 209, recante "Codice delle assicurazioni
private.", pubblicato nella Gazz. Uff 13 ottobre 2005, n.
239, S.O. , modificato dal decreto legislativo del 29
febbraio 2008, n. 56, pubblicato nella Gazz. Uff. 8 aprile
2008, n. 83:
"Art. 38. Copertura delle riserve tecniche e
localizzazione delle attivita'
1. Le riserve tecniche del lavoro diretto dei rami vita
e dei rami danni, nonche' le riserve di perequazione di cui
all'articolo 37, comma 7, sono coperte con attivi di
proprieta' dell'impresa. Nella scelta degli attivi
l'impresa tiene conto del tipo di rischi e delle
obbligazioni assunte e dell'esigenza che sia garantita la
sicurezza, la redditivita' e la liquidita' degli
investimenti, provvedendo ad un'adeguata diversificazione e
dispersione degli attivi medesimi.
2. L'impresa puo' coprire le riserve tecniche
esclusivamente con le categorie di attivi, compresi gli
strumenti finanziari derivati, che sono ammessi nel
regolamento adottato dall'ISVAP. L'Istituto stabilisce, nel
medesimo regolamento, le tipologie, le modalita', i limiti
di impiego e le relative quote massime nel rispetto delle
disposizioni previste dall'ordinamento comunitario.
3. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o piu'
attivi non sono state osservate le regole di cui al comma
2, comunica all'impresa l'inammissibilita' ad essere
destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve
tecniche.
4. Fatti salvi i principi di cui al comma 1, in
circostanze eccezionali e su motivata richiesta
dell'impresa, l'ISVAP puo' autorizzare, in via temporanea,
l'investimento in categorie di attivi a copertura delle
riserve tecniche diverse da quelle previste in via
generale.
5. In caso di attivi a copertura che rappresentano un
investimento in una societa' controllata, che per conto
dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in
parte gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare la corretta
applicazione delle norme e dei principi di cui al presente
articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla societa'
controllata.
6. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano,
l'impresa puo' localizzare gli attivi posti a copertura
delle riserve tecniche in uno o piu' Stati membri. Su
richiesta dell'impresa, l'ISVAP puo' autorizzare la
localizzazione di parte degli attivi in uno Stato terzo. In
deroga alle disposizioni del presente comma, la
localizzazione dei crediti verso i riassicuratori posti a
copertura delle riserve tecniche e' libera, salvo quanto
disposto dall'articolo 47.".
Si riporta l'articolo 32 del decreto legge 22 giugno
2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del
Paese.", pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n.
147, S.O. , convertito, con modificazioni , nella legge7
agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la
crescita del Paese.", pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto
2012, n. 187, S.O. , modificato dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 2012, n. 187,
S.O e dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, pubblicato
nella Gazz. Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.:
"Art. 32. Strumenti di finanziamento per le imprese
1.
2.
3.
4.
5. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 gennaio
1994, n. 43, le parole: «ed aventi una scadenza non
inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla
data di emissione» sono sostituite dalle seguenti: «ed
aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore
a trentasei mesi dalla data di emissione».
5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13
gennaio 1994, n. 43, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse
da societa' di capitali nonche' da societa' cooperative e
mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle
micro-imprese, come definite dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Le
societa' e gli enti non aventi titoli rappresentativi del
capitale negoziati in mercati regolamentati o non
regolamentati possono emettere cambiali finanziarie
subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti:
a) l'emissione deve essere assistita, in qualita' di
sponsor, da una banca o da un'impresa di investimento, da
una societa' di gestione del risparmio (SGR), da una
societa' di gestione armonizzata, da una societa' di
investimento a capitale variabile (SICAV), purche' con
succursale costituita nel territorio della Repubblica, che
assiste l'emittente nella procedura di emissione dei titoli
e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi;
b) lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino
alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non
inferiore:
1) al 5 per cento del valore di emissione dei titoli,
per le emissioni fino a 5 milioni di euro;
2) al 3 per cento del valore di emissione dei titoli
eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in
aggiunta alla quota risultante dall'applicazione della
percentuale di cui al numero 1);
3) al 2 per cento del valore di emissione dei titoli
eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota
risultante dall'applicazione delle percentuali di cui ai
numeri 1) e 2);
c) l'ultimo bilancio deve essere certificato da un
revisore contabile o da una societa' di revisione iscritta
nel registro dei revisori contabili;
d) le cambiali finanziarie devono essere emesse e
girate esclusivamente in favore di investitori
professionali che non siano, direttamente o indirettamente,
soci della societa' emittente; il collocamento presso
investitori professionali in rapporto di controllo con il
soggetto che assume il ruolo di sponsor e' disciplinato
dalle norme vigenti in materia di conflitti di interesse.
2-ter. Lo sponsor deve segnalare, per ciascun
emittente, se l'ammontare di cambiali finanziarie in
circolazione e' superiore al totale dell'attivo corrente,
come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato. Per attivo
corrente si intende l'importo delle attivita' in bilancio
con scadenza entro l'anno dalla data di riferimento del
bilancio stesso. Nel caso in cui l'emittente sia tenuto
alla redazione del bilancio consolidato o sia controllato
da una societa' o da un ente a cio' tenuto, puo' essere
considerato l'ammontare rilevabile dall'ultimo bilancio
consolidato approvato. Lo sponsor classifica l'emittente al
momento dell'emissione, distinguendo almeno cinque
categorie di qualita' creditizia dell'emittente, ottima,
buona, soddisfacente, scarsa e negativa, da mettere in
relazione, per le operazioni garantite, con i livelli di
garanzia elevata, normale o bassa. Lo sponsor rende
pubbliche le descrizioni della classificazione adottata.
2-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 2-bis,
lettere a) e b), del presente articolo, le societa' diverse
dalle medie e dalle piccole imprese, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, possono rinunciare alla nomina dello sponsor.
2-quinquies. Si puo' derogare al requisito di cui al
comma 2-bis, lettera b), qualora l'emissione sia assistita,
in misura non inferiore al 25 per cento del valore di
emissione, da garanzie prestate da una banca o da
un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di
garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da
societa' aderenti al consorzio.
2-sexies. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-bis,
lettera c), si puo' derogare all'obbligo, ivi previsto, di
certificazione del bilancio, qualora l'emissione sia
assistita, in misura non inferiore al 50 per cento del
valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da
una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un
consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali
emesse da societa' aderenti al consorzio. In tal caso la
cambiale non puo' avere durata superiore al predetto
periodo di diciotto mesi».
6.
7. Dopo l'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n.
43, come modificato dal presente articolo, e' inserito il
seguente:
«Art. 1-bis.- 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 83-bis, comma 1, del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, le cambiali finanziarie possono
essere emesse anche in forma dematerializzata; a tal fine
l'emittente si avvale esclusivamente di una societa'
autorizzata alla prestazione del servizio di gestione
accentrata di strumenti finanziari.
2. Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma
dematerializzata, l'emittente invia una richiesta alla
societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari,
contenente la promessa incondizionata di pagare alla
scadenza le somme dovute ai titolari delle cambiali
finanziarie che risultano dalle scritture contabili degli
intermediari depositari.
3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono altresi'
specificati:
a) l'ammontare totale dell'emissione;
b) l'importo di ciascuna cambiale;
c) il numero delle cambiali;
d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per
singola cambiale;
e) la data di emissione;
f) gli elementi specificati nell'articolo 100, primo
comma, numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre
1933, n. 1669;
g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con
l'indicazione dell'identita' del garante e l'ammontare
della garanzia;
h) l'ammontare del capitale sociale versato ed
esistente alla data dell'emissione;
i) la denominazione, l'oggetto e la sede
dell'emittente;
l) l'ufficio del registro delle imprese al quale
l'emittente e' iscritto.
4. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni
contenute nel capo II del titolo II della parte III del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni.
5. Le cambiali emesse ai sensi del presente articolo
sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ferma
restando comunque l'esecutivita' del titolo».
8. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 115, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano alle
cambiali finanziarie nonche' alle obbligazioni e titoli
similari emessi da societa' non emittenti strumenti
finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione,
diverse dalle banche e dalle microimprese, come definite
dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003, a condizione che tali cambiali finanziarie,
obbligazioni e titoli similari siano negoziati in mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di
Paesi della Unione europea o di Paesi aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui
al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo
168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ovvero, nel caso in cui tali cambiali
finanziarie, obbligazioni e titoli similari non siano
quotati, a condizione che siano detenuti da investitori
qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che non detengano,
direttamente o indirettamente, anche per il tramite di
societa' fiduciarie o per interposta persona, piu' del 2
per cento del capitale o del patrimonio della societa'
emittente e sempreche' il beneficiario effettivo dei
proventi sia residente in Italia o in Stati e territori che
consentono un adeguato scambio di informazioni. Dette
disposizioni si applicano con riferimento alle cambiali
finanziarie, alle obbligazioni e ai titoli similari emessi
a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179.
9. Nell'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari, e delle cambiali finanziarie, emesse da banche,
da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli
Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella
lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici economici
trasformati in societa' per azioni in base a disposizione
di legge, nonche' sugli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali
finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o
sistemi multilaterali di negoziazione emessi da societa'
diverse dalle prime.».
10. Per i titoli emessi dalle societa' diverse dalle
banche e dalle societa' con azioni quotate nei mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli
Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella
lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, la disposizione di cui al comma 9
si applica con riferimento ai titoli emessi a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
11.
12.
13. Le spese di emissione delle cambiali finanziarie,
delle obbligazioni e dei titoli similari di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239, primo comma, sono deducibili nell'esercizio in cui
sono sostenute indipendentemente dal criterio di
imputazione a bilancio.
14.
15.
16.
17
18.
19. Le obbligazioni e i titoli similari emessi da
societa' non emittenti strumenti finanziari rappresentativi
del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle
micro-imprese, come definite dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, possono
prevedere clausole di partecipazione agli utili d'impresa e
di subordinazione, purche' con scadenza iniziale uguale o
superiore a trentasei mesi.
20. La clausola di subordinazione definisce i termini
di postergazione del portatore del titolo ai diritti degli
altri creditori della societa' e ad eccezione dei
sottoscrittori del solo capitale sociale. Alle societa'
emittenti titoli subordinati si applicano le norme di cui
all'articolo 2435 del codice civile.
Le emissioni di obbligazioni subordinate rientrano tra
le emissioni obbligazionarie e ne rispettano i limiti
massimi fissati dalla legge.
21. La clausola di partecipazione regola la parte del
corrispettivo spettante al portatore del titolo
obbligazionario, commisurandola al risultato economico
dell'impresa emittente. Il tasso di interesse riconosciuto
al portatore del titolo (parte fissa del corrispettivo) non
puo' essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento pro
tempore vigente. La societa' emittente titoli partecipativi
si obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore,
entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una
somma commisurata al risultato economico dell'esercizio,
nella percentuale indicata all'atto dell'emissione (parte
variabile del corrispettivo).
Tale somma e' proporzionale al rapporto tra il valore
nominale delle obbligazioni partecipative e la somma del
capitale sociale, aumentato della riserva legale e delle
riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio
approvato, e del medesimo valore delle predette
obbligazioni.
22. Le regole di calcolo della parte variabile del
corrispettivo sono fissate all'atto dell'emissione, non
possono essere modificate per tutta la durata
dell'emissione, sono dipendenti da elementi oggettivi e non
possono discendere, in tutto o in parte, da deliberazioni
societarie assunte in ciascun esercizio di competenza.
23. La variabilita' del corrispettivo riguarda la
remunerazione dell'investimento e non si applica al diritto
di rimborso in linea capitale dell'emissione.
24. Qualora l'emissione con clausole partecipative
contempli anche la clausola di subordinazione e comporti il
vincolo di non ridurre il capitale sociale se non nei
limiti dei dividendi sull'utile dell'esercizio, la
componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto
di specifico accantonamento per onere nel conto dei
profitti e delle perdite della societa' emittente,
rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle
imposte sui redditi, e' computata in diminuzione del
reddito dell'esercizio di competenza, a condizione che il
corrispettivo non sia costituito esclusivamente da tale
componente variabile. Ad ogni effetto di legge, gli utili
netti annuali si considerano depurati da detta somma.
24-bis. La disposizione di cui al comma 24 si applica
solamente ai titoli sottoscritti dagli investitori indicati
nel comma 8.
25. La parte variabile del corrispettivo non e'
soggetta alla legge 7 marzo 1996, n. 108.
26. All'articolo 2412 del codice civile, il quinto
comma e' sostituito dal seguente
«I commi primo e secondo non si applicano alle
emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in
mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di
negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di
acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.».
Si riporta l'articolo 5 della citata legge 21 febbraio
1991, n. 52:
"Art. 5 . Efficacia della cessione nei confronti dei
terzi.
1.Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in
parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia
data certa, la cessione e' opponibile:
a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo
di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi
anteriormente alla data del pagamento;
b) al creditore del cedente, che abbia pignorato il
credito dopo la data del pagamento;
c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data
del pagamento, salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma
1.
2. E' fatta salva per il cessionario la facolta' di
rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti
dal codice civile.
3. E' fatta salva l'efficacia liberatoria secondo le
norme del codice civile dei pagamenti eseguiti dal debitore
a terzi. ".
Si riporta il comma 1 dell'articolo 2 del decreto
legislativo del 21 maggio 2004, n. 170, recante "Attuazione
della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di
garanzia finanziaria."pubblicato nella Gazz. Uff. 15 luglio
2004, n. 164. , modificato dal decreto legislativo del 24
marzo 2011, n. 48, pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile
2011, n. 92:
" 1. Il presente decreto legislativo si applica ai
contratti di garanzia finanziaria a condizione che:
a) il contratto di garanzia finanziaria sia provato per
iscritto;
b) la garanzia finanziaria sia stata prestata e tale
prestazione sia provata per iscritto. La prova deve
consentire l'individuazione della data di costituzione e
delle attivita' finanziarie costituite in garanzia. A tale
fine e' sufficiente la registrazione degli strumenti
finanziari sui conti degli intermediari ai sensi degli
articoli83-bis e seguenti del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e l'annotazione del contante sui
conti di pertinenza. Per i crediti, la consegna per
iscritto di un atto al beneficiario della garanzia
contenente l'individuazione del credito e' sufficiente a
provare la fornitura del credito costituito in garanzia
finanziaria tra le parti.".
Il decreto del Presidente della Repubblica del 29
settembre 1973, n. 601, recante"Disciplina delle
agevolazioni tributarie.", e' pubblicato nella Gazz. Uff.
16 ottobre 1973, n. 268, S.O.
Si riporta la lett. c) del comma 2 dell'articolo 44 del
decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre
1986, n. 917, recante "Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi", pubblicato nella Gazz. Uff. 31
dicembre 1986, n. 302, S.O. modifiche apportate dall'art.
2, comma 1, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247:
"2. Ai fini delle imposte sui redditi:
c) si considerano similari alle obbligazioni:
1) i buoni fruttiferi emessi da societa' esercenti la
vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi
dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n.
436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510;
2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione
incondizionata di pagare alla scadenza una somma non
inferiore a quella in essi indicata, con o senza la
corresponsione di proventi periodici, e che non
attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione
diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o
dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, ne'
di controllo sulla gestione stessa.".
Il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58,
recante "Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52.", e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
Si riporta il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legge
27 aprile 1990, n. 90, recante "Disposizioni in materia di
determinazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di
contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni
urgenti."pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 1990, n. 99.
, convertito, con modificazioni nella legge del 26 giugno
1990, n. 165, recante "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
recante disposizioni in materia di determinazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi
dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso
tributario, nonche' altre disposizioni urgenti." pubblicata
nella Gazz. Uff. 28 giugno 1990, n. 149:
"4. Gli enti che effettuano operazioni di credito
indicate negli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono
presentare, ai sensi dell'articolo 20 del medesimo decreto,
in luogo della dichiarazione ivi prevista, due
dichiarazioni di cui la prima relativa alle operazioni
effettuate nel primo semestre dell'esercizio e la seconda,
relativa alle operazioni effettuate nel secondo periodo
dell'esercizio stesso. Le dichiarazioni devono essere
presentate, rispettivamente, entro tre mesi dalla scadenza
del primo semestre o dalla chiusura dell'esercizio.
L'ufficio annota su un esemplare di ciascuna delle
dichiarazioni l'ammontare dell'imposta che risulta dovuta e
lo restituisce all'ente che deve effettuare il relativo
pagamento entro trenta giorni. Con decreto del Ministro
delle finanze saranno stabilite le modalita' di
applicazione delle disposizioni recate dal presente comma,
nonche' le modalita' per l'effettuazione dei controlli
delle dichiarazioni, avvalendosi anche di sistemi
meccanografici. ".
Si riportano i commi 3 e 3-bis dell'articolo 3 del
decreto legge del 13 maggio 1991, n, 151, recante
"Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica." pubblicato
nella Gazz. Uff. 13 maggio 1991, n. 110 e convertito in
legge, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 202.,
modificato dal decreto legge del 12 luglio 2004, n. 168,
pubblicato nella Gazz. Uff. 12 luglio 2004, n. 161, S.O.:
" 3. Gli enti che effettuano le operazioni indicate
negli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono versare,
contestualmente al pagamento dell'imposta sostitutiva che
risulta dovuta sulle operazioni effettuate nel primo
semestre di ciascun esercizio, anche una somma pari al 90
per cento dell'ammontare di tale imposta, a titolo di
acconto di quella relativa alle operazioni da effettuare
nel secondo semestre del medesimo esercizio. Con il decreto
previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27
aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165, sono stabilite le modalita'
di applicazione della disposizione del presente comma.
3-bis. Se l'ammontare del versamento di cui al comma 3
e' superiore a quello dell'imposta sostitutiva che risulta
dovuta sulle operazioni effettuate nel secondo semestre,
gli enti di cui al medesimo comma 3 hanno diritto, a loro
scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione del
versamento dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, per i
semestri successivi ovvero di chiederne il rimborso nella
dichiarazione da presentare per il semestre in relazione al
quale si verifica l'eccedenza. Con il decreto previsto nel
comma 3 sono stabilite anche le modalita' di applicazione
della disposizione del presente comma. La somma versata in
eccedenza e' rimborsata ai sensi dell'art. 77 del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con gli
interessi di cui al comma 4 dello stesso articolo.".
Si riporta il comma 1 dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica del 29 settembre 2009, n. 600,
recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi."pubblicato nella Gazz. Uff. 16
ottobre 1973, n. 268, S.O.:
"1. I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23,
che hanno emesso obbligazioni e titoli similari, operano
una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa,
sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai
possessori".
Si riporta l'articolo 2483 del codice civile
"Art. 2483. Emissione di titoli di debito.
Se l'atto costitutivo lo prevede, la societa' puo'
emettere titoli di debito. In tal caso l'atto costitutivo
attribuisce la relativa competenza ai soci o agli
amministratori determinando gli eventuali limiti, le
modalita' e le maggioranze necessarie per la decisione.
I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono
essere sottoscritti soltanto da investitori professionali
soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi
speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di
debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della
societa' nei confronti degli acquirenti che non siano
investitori professionali ovvero soci della societa'
medesima.
La decisione di emissione dei titoli prevede le
condizioni del prestito e le modalita' del rimborso ed e'
iscritta a cura degli amministratori presso il registro
delle imprese. Puo' altresi' prevedere che, previo consenso
della maggioranza dei possessori dei titoli, la societa'
possa modificare tali condizioni e modalita'.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali
relative a particolari categorie di societa' e alle riserve
di attivita'.".
Si riporta l'articolo 2414 del codice civile
"Art. 2414. Contenuto delle obbligazioni.
I titoli obbligazionari devono indicare:
1) la denominazione, l'oggetto e la sede della
societa', con l'indicazione dell'ufficio del registro delle
imprese presso il quale la societa' e' iscritta;
2) il capitale sociale e le riserve esistenti al
momento dell'emissione;
3) la data della deliberazione di emissione e della sua
iscrizione nel registro;
4) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore
nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti,
il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il
modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione
dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri
creditori della societa';
5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti;
6) la data di rimborso del prestito e gli estremi
dell'eventuale prospetto informativo.".
Si riporta il comma 616 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)." pubblicata nella Gazz. Uff. 28
dicembre 2007, n. 300, S.O. , modificato dalla legge 8
novembre 2013, n. 128, pubblicata nella Gazz. Uff. del
11/11/2013, n. 264:
" 616. In relazione a quanto disposto dal comma 615,
negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo
comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con
decreti del Ministro competente, nel rispetto delle
finalita' stabilite dalle stesse disposizioni legislative".