Art. 13
Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in
materia di trasporto aereo
1. Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del 17
novembre 2006 e le assegnazioni disposte dalla delibera CIPE n. 33
del 13 maggio 2010 sono revocate. Le quote annuali dei contributi
revocati, iscritte in bilancio, affluiscono al Fondo di cui
all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le
somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui,
ad eccezione di quelle conservate in bilancio ai sensi dell'articolo
30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovranno essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2013, per
essere successivamente riassegnate, compatibilmente con gli equilibri
di finanza pubblica, sul Fondo di cui al precedente periodo. Le
risorse revocate sono destinate, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle annualita'
disponibili:
a) prioritariamente, per l'importo di 53,2 milioni di euro, alla
realizzazione dei progetti cantierabili relativi a opere di
connessione indispensabili per lo svolgimento dell'Evento Expo 2015,
gia' individuate dal tavolo Lombardia, riguardanti il parcheggio
remoto di stazionamento di Cascina Merlata, nel limite di 31 milioni
di euro, il collegamento S.S. 11 -- S.S. 233, lotto 1-B, nel limite
di 17,2 milioni di euro e le connesse opere di collegamento e
accoglienza tra il parcheggio e il sito espositivo, nel limite di 5
milioni di euro;
b) per l'importo di 45 milioni di euro, ad opere necessarie per
l'accessibilita' ferroviaria Malpensa -- terminal T1-T2;
c) per l'importo di 42,8 milioni di euro, alla linea M4 della
metropolitana di Milano.
(( 1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, in un'apposita
sezione del proprio sito web istituzionale, il CIPE pubblica
un'anagrafe dei provvedimenti aventi forza di legge con i quali, a
far data dal 1° gennaio 2010, sono state revocate le assegnazioni
disposte con proprie delibere. Nell'anagrafe, da aggiornare con
cadenza almeno trimestrale, per ogni provvedimento devono essere
indicati la consistenza delle risorse revocate, le finalita' alle
quali tali risorse sono state destinate con il provvedimento di
revoca e con gli atti successivi previsti dallo stesso provvedimento,
nonche' lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario sia
degli interventi a beneficio dei quali sono state riassegnate le
risorse revocate, sia di quelli oggetto delle delibere di
assegnazione revocate. ))
2. L'importo di 42,8 milioni di euro per l'anno 2013 assegnato dal
CIPE nella seduta del 9 settembre 2013 a valere sulle risorse
dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a
favore della linea M4 della metropolitana di Milano e' assegnato al
Collegamento SS 11-SS 233, lotto 1-B, di cui alla lettera a) del
comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Il
contributo dello Stato assegnato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3,
del citato decreto-legge n. 69 del 2013, alla linea M4 della
metropolitana di Milano, nel complessivo importo di 172,2 milioni di
euro, e' revocato, in caso di mancata stipula del contratto di
finanziamento entro il (( 31 dicembre 2014. Con provvedimento del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da trasmettere al ))
CIPE, vengono definiti il cronoprogramma dei lavori e le modalita' di
monitoraggio.
3. In relazione agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b),
i soggetti attuatori sono autorizzati, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, ad avviare le procedure per l'affidamento dei
lavori nel limite delle risorse autorizzate dalle lettere a) e b) del
comma 1 e dal comma 2 e a condizione che le erogazioni avvengano
compatibilmente con le risorse iscritte sull'apposito capitolo di
bilancio. Il Commissario Unico di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e il Tavolo istituzionale per il
governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali
vigilano sullo stato di attuazione delle opere e, ove necessario, il
Commissario Unico adotta le deroghe per l'immediato avvio delle opere
e per la loro tempestiva realizzazione.
4. Le disponibilita' derivanti dalle revoche di cui al comma 1 non
utilizzate per le finalita' ivi previste sono destinate alla
realizzazione di interventi immediatamente cantierabili finalizzati
al miglioramento della competitivita' dei porti italiani e a rendere
piu' efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei
sistemi portuali, nella fase iniziale per favorire i traffici con i
Paesi dell'Unione Europea, da sottoporre al CIPE entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore (( della legge di conversione )) del
presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentite le Regioni interessate. Per le medesime finalita'
sono revocati i fondi statali (( di cui all'articolo 1, comma 994,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, )) trasferiti o assegnati alle
Autorita' portuali, anche mediante operazioni finanziarie di mutuo
con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per la realizzazione
di opere infrastrutturali, a fronte dei quali, essendo trascorsi
almeno due anni dal trasferimento o dall'assegnazione, non sia stato
pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori, (( fatti
salvi gli effetti dei bandi pubblicati prima della data di entrata in
vigore del presente decreto. )) Le disponibilita' derivanti dalle
revoche di cui al precedente periodo sono individuate con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro ((
centoventi )) giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno
2014, ad apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (( Il CIPE assegna, a
valere sulle risorse rese disponibili ai sensi del presente comma, le
risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di cui alla
delibera del CIPE n. 146 del 17 novembre 2006, revocata ai sensi del
comma 1 del presente articolo, subordinatamente alla trasmissione da
parte dell'amministrazione aggiudicatrice al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, del
progetto definitivo aggiornato ai prezzari vigenti, che viene posto a
base di gara, e del relativo cronoprogramma. In sede di assegnazione
del finanziamento, il CIPE prevede le modalita' di revoca in caso di
mancato avvio dei lavori nel rispetto del cronoprogramma. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 maggio di
ogni anno, assegna al Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto le risorse di cui al secondo periodo del comma 6 del presente
articolo ai fini dell'attuazione del sistema di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera t-undecies), del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 196. ))
5. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati
mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a
carico dello Stato, con il decreto di cui al comma 4 e per le
medesime finalita' e' disposta la cessione ad altra Autorita'
portuale della parte di finanziamento ancora disponibile presso il
soggetto finanziatore, fermo restando che il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca
mutuante, fino alla scadenza, la quota del contributo dovuta in
relazione all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale
risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la
finanza pubblica.
6. Una quota pari a (( 23 milioni )) di euro delle risorse di cui
al comma 1 dell'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
e' assegnata a decorrere dall'anno 2014 alla realizzazione degli
interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento
della competitivita' dei porti italiani e a rendere piu' efficiente
il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi
portuali previsti al comma 4. (( Nell'ambito degli interventi di cui
al primo periodo destinati al miglioramento della competitivita' dei
porti italiani e a valere sulle risorse ivi previste, una quota pari
a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 nonche' pari
a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 e'
destinata, al fine di ottemperare alla previsione di cui all'articolo
8, comma 13, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per far
fronte alle spese connesse all'adeguamento e allo sviluppo del
sistema di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t-undecies), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, anche allo scopo di
consentire che le informazioni di cui agli articoli 6-ter, comma 2, e
9-bis del citato decreto legislativo n. 196 del 2005, in possesso
dell'amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del
medesimo decreto legislativo, limitatamente alle informazioni
relative alle navi presenti nella propria circoscrizione portuale e
nella rada adiacente e alle navi dirette verso le medesime aree,
possano essere rese disponibili alle autorita' portuali, con
modalita' che la citata amministrazione stabilisce attraverso le
previsioni di cui all'articolo 34, comma 46, del citato decreto-legge
n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221
del 2012.
6-bis. Per le finalita' di EXPO 2015 e in particolare per la
realizzazione del modulo informatico/telematico di interconnessione
del sistema di gestione della rete logistica nazionale con la
piattaforma logistica nazionale digitale, con particolare riferimento
al corridoio doganale virtuale, il soggetto attuatore unico di cui
all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
e' autorizzato a stipulare apposita convenzione con le societa' EXPO
2015 Spa e Fiera di Milano Spa e con l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli. Le relative attivita' sono svolte senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. ))
7. Il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con le Regioni interessate, entro il 30 giugno
2014 assegna le risorse di cui ai commi 4, 5 e 6, (( ad esclusione di
quelle di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 6, ))
contestualmente all'approvazione dei progetti definitivi degli
interventi. In caso di mancata presentazione dei progetti entro il
termine di cui al periodo precedente, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il Presidente della Regione interessata, e'
nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un
Commissario delegato del Governo per l'attuazione dell'intervento.
(( 7-bis. Nell'ambito delle infrastrutture considerate strategiche
ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e
successive modificazioni, alle imprese che subiscono danni ai
materiali, alle attrezzature e ai beni strumentali come conseguenza
di delitti non colposi commessi al fine di ostacolare o rallentare
l'ordinaria esecuzione delle attivita' di cantiere, e pertanto
pregiudicando il corretto adempimento delle obbligazioni assunte per
la realizzazione dell'opera, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' essere concesso un indennizzo per
una quota della parte eccedente le somme liquidabili
dall'assicurazione stipulata dall'impresa o, qualora non assicurata,
per una quota del danno subito, comunque nei limiti complessivi
dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma. Per tali
indennizzi e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno
2014 e di 5 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. ))
8. All'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, la parola: «2008» e' sostituita dalla seguente: «2010».
9. In deroga agli articoli 243-bis, comma 8, lettera g), e comma 9,
lettera d), e 243-ter del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267,
il comune di Napoli e' autorizzato a contrarre mutui necessari per il
perfezionamento dei finanziamenti di propria competenza per la
realizzazione della linea 1 della metropolitana di Napoli.
(( 9-bis. Al fine di assicurare la continuita' del servizio
pubblico ferroviario sulla tratta Stazione centrale FS di Salerno -
Stadio Arechi, le risorse statali impegnate per la realizzazione
della tratta medesima e non utilizzate sono destinate, nel limite di
5 milioni di euro, per l'acquisto di materiale rotabile al fine di
garantire la funzionalita' del contratto di servizio ferroviario
regionale per il biennio 2014-2015. ))
10. All'articolo 118 del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente:
«Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidita' finanziaria
dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei
subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che
eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per
il contratto di appalto in corso puo' provvedersi, sentito
l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al
pagamento diretto alle mandanti, alle societa', anche consortili,
eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma
dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonche' al subappaltatore o
al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi
eseguite.»;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. E' sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i
contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di
concordato preventivo con continuita' aziendale, provvedere ai
pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi
soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle
societa', anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione
unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,
dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso
il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.».
3-ter. Nelle ipotesi di cui ai commi 3, ultimo periodo, e 3-bis, la
stazione appaltante, ferme restando le disposizioni previste in
materia di obblighi informativi, pubblicita' e trasparenza, e' in
ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale
le somme liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari». ))
11. Le disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona
esecuzione relative alle opere in esercizio di cui all'articolo
237-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano
a tutti i contratti di appalto aventi ad oggetto opere pubbliche,
anche se stipulati anteriormente rispetto alla data di entrata in
vigore del richiamato decreto legislativo n. 163/2006. Per le
societa' o enti comunque denominati di proprieta' del Ministero
dell'economia e delle finanze e sottoposti alla vigilanza di altri
Ministeri e che stipulano con lo Stato contratti di programma che
abbiano per oggetto manutenzione ed investimenti, e' fatto obbligo di
rendicontare nei documenti di programmazione pluriannuale l'ammontare
complessivo della liquidita' liberata e l'oggetto di destinazione
della stessa.
(( 11-bis. All'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
«Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a
procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere
autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario
giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il
tribunale». ))
12. (( (soppresso). ))
13. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 14 novembre
1995, n. 481, dopo le parole: «per l'energia elettrica» sono inserite
le seguenti: «, il gas ed il sistema idrico» e le parole: «e il gas»
sono soppresse.
14. I gestori di aeroporti che erogano contributi, sussidi o ogni
altra forma di emolumento ai vettori aerei in funzione
dell'avviamento e sviluppo di rotte destinate a soddisfare e
promuovere la domanda nei rispettivi bacini di utenza, devono
esperire procedure di scelta del beneficiario trasparenti e tali da
garantire la piu' ampia partecipazione dei vettori potenzialmente
interessati, secondo modalita' da definirsi con apposite Linee guida
adottate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ((
sentiti l'Autorita' di regolazione dei trasporti e l'Ente Nazionale
per l'Aviazione Civile, )) entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore (( della legge di conversione )) del presente decreto.
15. I gestori aeroportuali comunicano (( all'Autorita' di
regolazione dei trasporti e )) all'Ente Nazionale per l'Aviazione
Civile l'esito delle procedure previste dal comma 14, ai fini della
verifica del rispetto delle condizioni di trasparenza e
competitivita'.
(( 15-bis. Al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza
tra gli scali aeroportuali e di promuovere l'attrattivita' del
sistema aeroportuale italiano, anche con riferimento agli eventi
legati all'EXPO 2015, nella definizione della misura dell'imposta
regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), di
cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342,
il valore massimo dei parametri delle misure IRESA non puo' essere
superiore a euro 0,50. Fermo restando il valore massimo sopra
indicato, la determinazione del tributo e' rimodulata tenendo conto
anche degli ulteriori criteri della distinzione tra voli diurni e
notturni e delle peculiarita' urbanistiche delle aree geografiche
prospicienti i singoli aeroporti. ))
16. L'addizionale comunale istituita dall'articolo 2, comma 11,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed i successivi incrementi
disposti dall'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 agosto
2008, n. 134, dall'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e dall'articolo 4, comma 75, della legge 28 giugno
2012, n. 92, non e' dovuta dai passeggeri in transito negli scali
aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici.
17. L'addizionale Commissariale per Roma Capitale di cui
all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
continua ad applicarsi a tutti i passeggeri con voli originanti e in
transito negli scali di Roma Fiumicino e Ciampino, ad eccezione di
quelli in transito aventi origine e destinazione domestica.
18. Alle minori entrate derivanti dai commi 16 e 17, pari a (( 9
milioni dei euro annui a decorrere dall'anno 2014, )) si provvede
mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti correnti da parte
dello Stato all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, di cui
all'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Al ristoro delle predette minori entrate a favore dei soggetti
interessati, si provvede con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero
dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30
giugno di ciascun anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, negli stati di
previsione dei Ministeri interessati, le occorrenti variazioni di
bilancio.
19. Per l'anno 2014 le indennita' di volo previste dalla legge o
dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito
ai fini contributivi. Le medesime indennita' di cui al periodo
precedente concorrono alla determinazione della retribuzione
pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
20. Alla copertura dell'onere recato dal comma 19, pari a 28
milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse
riscosse dall'ENAV per lo svolgimento dei servizi di navigazione
aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, che a tal
fine, per il medesimo importo sono versate dall'ENAV stesso
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014. Il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle
occorrenti variazioni di bilancio.
21. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 47, le parole: «1º gennaio 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «1º gennaio 2019»;
b) al comma 48, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
22. All'articolo 3, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la
lettera c) e' abrogata.
23. All'onere derivante dall'applicazione del comma 21, (( pari a
184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, )) si
provvede mediante il corrispondente incremento dell'addizionale
comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, da
destinare all'INPS. La misura dell'incremento dell'addizionale
comunale sui diritti d'imbarco e' fissata con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre 2015,
alla cui adozione e' subordinata l'efficacia della disposizione di
cui al comma 21.
24. (( Anche in vista dell'EXPO 2015, al fine di promuovere il
coordinamento dell'accoglienza turistica, tramite la valorizzazione
di aree territoriali di tutto il territorio nazionale, di beni
culturali e ambientali, nonche' il miglioramento dei servizi per
l'informazione e l'accoglienza dei turisti, sono finanziati progetti
che individuino uno o piu' interventi di valorizzazione e di
accoglienza tra loro coordinati. I progetti possono essere presentati
da comuni, da piu' comuni in collaborazione tra loro o da unioni di
comuni con popolazione tra 5.000 e 150.000 abitanti. Ogni comune o
raggruppamento di comuni potra' presentare un solo progetto
articolato in uno o piu' interventi fra loro coordinati, con una
richiesta di finanziamento che non potra' essere inferiore a 1
milione di euro e superiore a 5 milioni di euro e purche' in ordine
agli interventi previsti sia assumibile l'impegno finanziario entro
il 30 giugno 2014 e ne sia possibile la conclusione entro venti mesi
da quest'ultima data. In via subordinata, possono essere finanziati
anche interventi di manutenzione straordinaria collegati ai medesimi
obiettivi di valorizzazione della dotazione di beni storici,
culturali, ambientali e di attrattivita' turistica inseriti nei
progetti di cui al presente comma, per un importo non inferiore a
100.000 euro e non superiore a 500.000 euro. Nel caso in cui il costo
complessivo del progetto sia superiore ai limiti di finanziamento
indicati, il soggetto o i soggetti interessati dovranno indicare la
copertura economica, a proprie spese, per la parte eccedente.
25. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, sentito il Ministro per la coesione
territoriale, con proprio decreto disciplina i criteri per l'utilizzo
delle risorse per gli interventi di cui al comma 24 e prevede le
modalita' di attuazione dei relativi interventi anche attraverso
apposita convenzione con l'ANCI.
25-bis. Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui
all'articolo 34, commi 20 e 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso
il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione
vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che
provvedera' a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente
dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici
locali di rilevanza economica sul territorio. ))
26. All'intervento di cui al comma 24, sono destinati finanziamenti
complessivi sino a un massimo di 500 milioni di euro.
27. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede con le risorse
derivanti dalla riprogrammazione del Piano di Azione Coesione,
secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nonche' con le risorse derivanti
dalla eventuale riprogrammazione, in accordo con le Amministrazioni
responsabili della loro attuazione, dei Programmi Operativi della
programmazione 2007-2013 della politica regionale comunitaria.
28. Eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere
disponibili in conseguenza delle riprogrammazioni di cui al comma 27,
potranno essere utilizzate per elevare, fino a concorrenza dei
relativi importi, il plafond di finanziamenti previsto al comma 26
destinabili all'intervento di cui al comma 24.
Riferimenti normativi
Le assegnazioni disposte nella Delibera CIPE n. 146,
recante "Programma" delle opere strategiche completamento
dello schema idrico Basento Bradano - Settore G.
Assegnazione definitiva di contributo" del 17 novembre
2006, pubblicata nella Gazz Uff. 10 aprile 2007, n. 100,
sono revocate dal predetto decreto legge del 23 dicembre
2013, n. 145.
Le assegnazioni disposte nella Delibera CIPE n. 33,
recante "1° Programma infrastrutture strategiche
(L.443/2001). Potenziamento della linea ferroviaria
Rho-Arona. Tratta Rho-Gallarate. Primo lotto funzionale
Rho_Parabiago. Approvazione progetto definitivo e
finanziamento" del 13 maggio 2010, pubblicata nella Gazz.
Uff. 21 febbraio 2011, n. 42, sono revocate dal predetto
decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145.
Si riporta il comma 6 dell'articolo 32 del decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria.", Pubblicato nella
Gazz. Uff. 6 luglio 2011, n. 155., convertito, con
modificazione, nella legge 15 luglio 2011,n . 111, recante
"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.",
pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 2011, n. 164:
"6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei
contributi revocati e iscritte in bilancio ai sensi dei
commi 2, 3 e 4, affluiscono al Fondo appositamente
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.".
Si riporta l'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, recante "Legge di contabilita' e finanza pubblica."
pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.
, modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, pubblicata
nella Gazz. Uff. 12 aprile 2011, n. 84:
"Art. 30. Leggi di spesa pluriennale e a carattere
permanente
1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale
quantificano la spesa complessiva, l'onere per competenza
relativo al primo anno di applicazione, nonche' le quote di
competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel
bilancio pluriennale; la legge di stabilita' puo'
annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli
anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti
dell'autorizzazione complessiva ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera e).
2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare
contratti o comunque assumere impegni nei limiti
dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1
ovvero nei limiti indicati nella legge di stabilita'. I
relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei
limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.
3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in
bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche,
qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative
modalita' di utilizzo, mediante:
a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere
sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con
istituti di credito il cui onere di ammortamento e' posto a
carico dello Stato. In tal caso il debito si intende
assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifica
delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo
direttamente all'istituto di credito;
b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo
le cadenze temporali stabilite dalla legge.
4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi
pluriennali secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera
a), al momento dell'attivazione dell'operazione le
amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano
di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della
quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale
comunicazione il Ministero procede a iscrivere il
contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso
di passivita' finanziarie.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a
tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i
quali siano gia' state attivate alla data di entrata in
vigore della presente legge in tutto o in parte le relative
operazioni di mutuo.
6. Le leggi di spesa a carattere permanente
quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli
esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano
inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si
tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le
quantificazioni dell'onere annuo alla legge di stabilita' a
norma dell'articolo 11, comma 3, lettera d). Nel caso in
cui l'onere a regime e' superiore a quello indicato per il
terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue
il profilo temporale dell'onere.
7. Il disegno di legge di stabilita' indica, in
apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale
di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e), i residui di
stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e,
ove siano previsti versamenti in conti correnti o
contabilita' speciali di tesoreria, le giacenze in essere
alla medesima data.
8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi al fine di garantire la
razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e
l'efficacia delle procedure di spesa relative ai
finanziamenti in conto capitale destinati alla
realizzazione di opere pubbliche.
9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione della valutazione nella fase di
pianificazione delle opere al fine di consentire procedure
di confronto e selezione dei progetti e definizione delle
priorita', in coerenza, per quanto riguarda le
infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella
definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni;
b) predisposizione da parte del Ministero competente di
linee guida obbligatorie e standardizzate per la
valutazione degli investimenti;
c) garanzia di indipendenza e professionalita' dei
valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze
interne agli organismi di valutazione esistenti, con il
ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate
professionalita' e per valutazioni particolarmente
complesse;
d) potenziamento e sistematicita' della valutazione ex
post sull'efficacia e sull'utilita' degli interventi
infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti
rispetto alle valutazioni ex ante;
e) separazione del finanziamento dei progetti da quello
delle opere attraverso la costituzione di due appositi
fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell'esito
positivo della procedura di valutazione tecnico-economica
degli studi di fattibilita'; al «fondo opere» si accede
solo dopo il completamento della progettazione definitiva;
f) adozione di regole trasparenti per le informazioni
relative al finanziamento e ai costi delle opere;
previsione dell'invio di relazioni annuali in formato
telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo
stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi
con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti
e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato
di realizzazione delle opere;
g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo
dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico
definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro
i termini stabiliti.
10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari entro sessanta giorni dalla
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
essere comunque adottati.
11. Per i tre esercizi finanziari successivi a quello
in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri
competenti, che illustri lo stato di attuazione dei
programmi di spesa e i relativi tempi di realizzazione, il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa valutazione
delle cause che ne determinano la necessita' e al fine di
evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con
conseguenti oneri, puo' prorogare di un ulteriore anno i
termini di conservazione dei residui passivi relativi a
spese in conto capitale.".
Si riporta il comma 1 dell'articolo 18 del decreto
legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia.",pubblicato nella Gazz. Uff.
21 giugno 2013, n. 144, S.O. , convertito , con
modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.",
pubblicata nella Gazz. Uff. 20 agosto 2013, n. 194, S.O.:
"1. Per consentire nell'anno 2013 la continuita' dei
cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti
contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori e' istituito
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione
complessiva pari a 2.069 milioni di euro, di cui 335
milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per
l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535
milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per
l'anno 2017. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti presenta semestralmente alle Camere una
documentazione conoscitiva e una relazione analitica
sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma.".
Si riporta il comma 3 dell'articolo 18 del decreto
legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia.",pubblicato nella Gazz. Uff.
21 giugno 2013, n. 144, S.O. , convertito , con
modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.",
pubblicata nella Gazz. Uff. 20 agosto 2013, n. 194, S.O.:
"3. Con delibere CIPE, da adottarsi entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto possono essere
finanziati, a valere sul fondo di cui al comma 1, nei
limiti delle risorse annualmente disponibili, l'asse viario
Quadrilatero Umbria-Marche, la tratta Colosseo - Piazza
Venezia della linea C della metropolitana di Roma, la linea
M4 della metropolitana di Milano, il collegamento
Milano-Venezia secondo lotto Rho-Monza, nonche', qualora
non risultino attivabili altre fonti di finanziamento, la
linea 1 della metropolitana di Napoli, l'asse autostradale
Ragusa-Catania e la tratta Cancello - Frasso Telesino della
linea AV/AC Napoli-Bari.".
Si riporta l'articolo 5 del citato decreto legge del 26
aprile 2013, n. 43:
"Art. 5. Disposizioni volte ad accelerare la
realizzazione di Expo 2015
1. Tenuto conto dei tempi di realizzazione dell'evento
Expo 2015 e delle opere essenziali e connesse di cui agli
allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, e successive
modificazioni, nonche' degli interventi strettamente
funzionali nelle programmazioni comunali, provinciali e
regionali, e della contestuale presenza di cantieri in
corso e al fine di garantire, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, il rispetto dei tempi stabiliti
per lo svolgimento dell'evento Expo 2015 e l'adempimento
degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano
nei confronti del Bureau International des Expositions
(BIE):
a) il comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' sostituito dai seguenti:
"2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti il presidente della Regione Lombardia, il
Sindaco di Milano e i rappresentanti degli enti locali
interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione
delle attivita', compresa la previsione di un tavolo
istituzionale per il governo complessivo degli interventi
regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della
Regione Lombardia pro tempore, e sono stabiliti i criteri
di ripartizione e le modalita' di erogazione dei
finanziamenti. Con il medesimo decreto e' nominato, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche
nell'ambito dei soggetti della governance della Societa'
Expo 2015 S.p.A., ivi incluso l'Amministratore delegato, il
Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015 a cui
vengono attribuiti tutti i poteri e tutte le funzioni, gia'
conferiti al Commissario Straordinario delegato del Governo
per Expo Milano 2015, ivi compresi i poteri e le deroghe
previsti nelle ordinanze di protezione civile richiamate
all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15
maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n.
100, da intendersi estese a tutte le norme modificative e
sostitutive delle disposizioni ivi indicate. Sono altresi'
attribuiti al Commissario Unico i poteri del Commissario
Generale dell'Esposizione, ad eccezione dei poteri e delle
funzioni di cui agli articoli 12 e 13 della Convenzione
sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22
novembre 1928, come da ultimo modificata con protocollo
aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972, ratificato
ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314, che verranno
individuati con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
2.1. Nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e
degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei
limiti delle risorse stanziate ai sensi della legislazione
vigente, il Commissario unico esercita poteri sostitutivi
per risolvere situazioni o eventi ostativi alla
realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli
allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, alla partecipazione
degli Stati e degli enti iscritti o al regolare svolgimento
dell'Evento.
2.2. Ove necessario, il Commissario puo' provvedere in
deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei
limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri
sentito il Presidente della regione Lombardia. Tali
ordinanze, cosi' come i provvedimenti commissariali anche
adottati dai soggetti delegati di cui al comma 2-bis, sono
immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale. Le ordinanze del Commissario unico
delegato del Governo per Expo 2015 sono altresi'
pubblicate, in evidenza, nella prima pagina del sito
internet di Expo 2015. Il Commissario unico delegato del
Governo per Expo 2015, al termine dell'incarico
commissariale, invia al Parlamento e ai Ministri
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei
trasporti una relazione sulle attivita' svolte, anche per
il superamento delle criticita' emerse e sullo stato di
attuazione delle opere, nonche' la rendicontazione
contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione
commissariale di Expo Milano 2015.
2-bis. Il Commissario Unico nomina, entro il 31 maggio
2013, con proprio provvedimento, fino a tre soggetti, di
alta e riconosciuta professionalita' nelle discipline
giuridico-economiche ed ingegneristiche, o dalla comprovata
esperienza istituzionale, delegati per le specifiche
funzioni in relazione a determinate opere e attivita'
nonche' per le funzioni di garanzia e controllo
dell'andamento dei lavori delle opere strettamente
funzionali all'Evento nei tempi utili alla realizzazione e
per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle
deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2.1 e 2.2 del
presente articolo. Uno dei delegati puo' essere scelto
anche nel ruolo dei prefetti. I soggetti delegati si
avvalgono per la loro attivita' delle strutture della
societa' ovvero del contingente di personale gia' esistente
presso la struttura del Commissario Straordinario delegato
del Governo per Expo Milano 2015 cui il Commissario Unico
subentra, ivi inclusa la titolarita' della esistente
relativa contabilita' speciale, ovvero del personale
distaccato dai soci. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, eventuali compensi dei delegati sono a carico
delle disponibilita' della predetta contabilita'.
2-ter. Il commissario esercita tutte le attivita'
necessarie, coordinandosi con la societa' Expo 2015 p.a.,
affinche' gli impegni finanziari assunti dai soci siano
mantenuti negli importi di cui all'allegato 1 decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e nei
tempi adeguati alla realizzazione delle opere e allo
svolgimento dell'Evento.";
b) al comma 216 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228, le parole: "nella realizzazione delle stesse
opere", sono sostituite dalle seguenti: "prioritariamente
nella realizzazione delle opere nonche' per lo svolgimento
delle attivita' strettamente necessarie per la gestione
dell'Evento, previa attestazione, da parte della societa',
della conclusione del piano delle opere";
c) ai contratti di appalto di lavori, servizi e
forniture della societa' Expo 2015 S.p.A. si applicano
direttamente, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e della normativa comunitaria,
le deroghe normative previste in materia di contratti
pubblici per il Commissario delegato per gli interventi di
Expo 2015, ai sensi delle ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri richiamate all'articolo 3, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59,
convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100; la societa' ha
altresi' facolta' di deroga agli artt. 93 e 140 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonche' alle
disposizioni di cui al D.M. 10 agosto 2012, n. 161; per le
opere temporanee la societa' puo' altresi' derogare
all'applicazione dell'art. 127 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163. In attesa dell'attuazione
dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, per le opere in corso di realizzazione
e da realizzare da parte di Expo 2015 S.p.A., che
riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi
stradali e ferroviari nonche' piazzali, e' consentito
l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto
7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del decreto del
Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88
del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, acquisite o
da acquisire da impianti autorizzati con procedura
semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Possono trovare
applicazione per le procedure di affidamento da porre in
essere da parte della Societa' l'art. 59, anche per i
lavori diversi dalla manutenzione e l'art. 253, comma
20-bis, del citato D.Lgs. n. 163 del 2006, anche per i
contratti sopra la soglia di rilevanza comunitaria e oltre
la data del 31 dicembre 2013. Le disposizioni di cui alla
presente lettera si possono applicare anche alle stazioni
appaltanti relativamente alle seguenti opere strettamente
funzionali all'Evento:
1. Interconnessione Nord Sud tra la SS 11 all'altezza
di Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano-Torino;
2. Linea Metropolitana di Milano M4;
3. Linea Metropolitana di Milano M5;
4. Strada di Collegamento SS 11 e SS 233 Zara - Expo;
5. Parcheggi Remoti Expo;
6. Collegamento SS 11 da Molino Dorino ad Autostrada
dei Laghi - lotto 1 da Molino Dorino a Cascina Merlata;
lotto 2 da Cascina Merlata a innesto a A8; Adeguamento
Autostrada dei Laghi tra il nuovo svincolo Expo e lo
svincolo Fiera; (17)
d) i Padiglioni dei Paesi, i manufatti e qualunque
altro edificio da realizzare, connessi all'Expo 2015, per i
quali sussista l'obbligo di smontaggio ovvero di
smantellamento al termine dell'Evento, sono qualificati, a
tutti gli effetti, come edifici temporanei ai sensi
dell'art. 6, comma 2, lett. b), del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ; agli edifici
temporanei connessi all'evento Expo 2015, per i quali
sussista l'obbligo di smontaggio ovvero di smantellamento
al termine dell'evento, non si applicano le seguenti norme:
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 relativamente al
rispetto dei valori limite del fabbisogno di energia
primaria, dell'obbligo di certificazione energetica e del
soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittanza; art.
11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre
1997; art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42. La sostenibilita' ambientale di Expo 2015 e' in ogni
caso garantita dalla compensazione delle emissioni di CO2
nel corso della preparazione e realizzazione dell'evento
nonche', negli edifici non temporanei, da prestazioni
energetiche e da copertura dei consumi di calore,
elettricita' e raffrescamento attraverso fonti rinnovabili
superiori ai minimi previsti dalla legge; (17)
e) con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per lo Sviluppo
Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze, da emanare entro il 30 aprile 2013, sono
individuate misure volte alla tutela dei segni distintivi
di Expo 2015 SpA in relazione all'Esposizione Universale
"Expo Milano 2015", ivi compreso quanto necessario a
garantire l'appartenenza in via esclusiva dei beni
immateriali rappresentati da marchi, loghi, denominazioni,
simboli e colori che contraddistinguono l'attivita' e
l'Esposizione, ed al relativo uso per il periodo di
svolgimento dell'evento e comunque non oltre il 31 dicembre
2015. Con il medesimo decreto sono individuati specifici
interventi volti a reprimere attivita' parallele a quelle
esercitate da enti economici o non economici, non
autorizzate da Expo 2015 SpA, dirette ad intraprendere
attivita' di commercializzazione parassitaria al fine di
ricavarne visibilita' o profitto economico (fenomeno del
c.d. "ambush marketing"), anche prevedendo le relative
sanzioni amministrative da un minimo di 5.000 euro ad un
massimo di 250.000 euro, fatte salve le sanzioni gia'
previste dalla legislazione vigente;
f) nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli
atti del Commissario Unico e le procedure di affidamento
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di
Expo 2015 S.p.A., si applicano le disposizioni processuali
di cui all'art. 125 del decreto legislativo n. 104/2010;
g) nella prospettiva della crescita per il Paese, il
Comitato Interministeriale Programmazione Economica assume
le decisioni strategiche, anche finalizzate ad ottenere
eventuali finanziamenti comunitari, per la valorizzazione
dell'innovazione del settore turistico e la valorizzazione
del patrimonio culturale e paesaggistico, connesse con la
realizzazione dell'Expo Milano 2015, assicurando il
coordinamento tra le amministrazioni interessate
concertandole con il Commissario Unico delegato per il
Governo ed il Commissario di sezione per il Padiglione
Italia, la regione Lombardia, la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Milano, la
provincia e il comune di Milano e le eventuali altre
autonomie locali coinvolte nella realizzazione
dell'Esposizione Universale di Milano 2015. Il Commissario
unico riferisce trimestralmente al CIPE sullo stato di
attuazione delle opere e su azioni correttive intraprese
per il superamento delle criticita' (17).
1-bis. La Societa' Expo 2015 S.p.A. puo' stipulare
apposito Protocollo con le Nazioni Unite per disciplinare
le modalita' della relativa partecipazione a supporto
dell'organizzazione dell'Evento. A tal fine puo' essere
costituito uno specifico Fondo Fiduciario (Trust Fund)
attraverso il quale l'Organizzazione delle Nazioni Unite
opera, a valere sulle risorse della Societa', secondo le
modalita' previste nel medesimo Protocollo. (18)
1-ter. In relazione alla specificita' dell'attivita'
operativa, a valere sulle risorse della contabilita'
speciale del Commissario generale di sezione per il
Padiglione Italia, puo' essere istituito un Fondo economale
per il pagamento delle spese contrattuali per le quali non
e' possibile disporre tramite ordinativi di pagamento nella
forma ordinaria con obbligo di rendicontazione. A tal fine
il Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia
nomina un funzionario responsabile del predetto servizio
cassa economale, la cui attivita' e' disciplinata dagli
articoli 33 e seguenti del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 13 novembre 2002, n. 254, e
dagli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 21 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2006. (18)
1-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 10
dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Bureau
International des Expositions, ratificato ai sensi della
legge 14 gennaio 2013, n. 3, in materia di esenzioni a
favore dei Commissariati generali di sezione per la
partecipazione all'Esposizione Universale di Milano 2015,
si applicano, limitatamente alle attivita' svolte in
relazione alla realizzazione e gestione del Padiglione
Italia, alla Expo 2015 S.p.A. ".
Si riporta il comma 994 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazz. Uff. 27
dicembre 2006, n. 299, S.O.
I fondi statali previsti al comma 994 della legge
296/2006 sono revocati dal predetto decreto legge del 23
dicembre 2013, n, 145:
"994. E' autorizzato un contributo di 15 milioni di
euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2007, a
valere sulle risorse per la realizzazione delle opere
strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,
quale contributo per i mutui contratti nell'anno 2007 per
la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che
risultino immediatamente cantierabili".
Si riporta la lett. t-undecies) del comma 1,
dell'articolo 2 del decreto legislativo del 19 agosto 2005,
n. 196, recante "Attuazione della direttiva 2002/59/CE
relativa all'istituzione di un sistema comunitario di
monitoraggio e di informazione sul traffico navale.",
pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222. Tale
lettera e' stata aggiunta dal comma 6 dell'art.1, D.Lgs. 16
febbraio 2011, n. 18, pubblicato nella Gazz. Uff. 11 marzo
2011, n. 58:
"t-undecies) PMIS, Port Management Information System:
Sistema informativo per la gestione portuale realizzato e
gestito dalle autorita' competenti di cui alla lettera n)".
Si riporta l'articolo 18-bis della legge 28 gennaio
1994, n, 84, recante "Riordino della legislazione in
materia portuale." pubblicata nella Gazz. Uff. 4 febbraio
1994, n. 28, S.O. Tale articolo e' stato aggiunto dal
decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, pubblicato nella Gazz.
Uff. 26 giugno 2012, n. 147, convertito, con modificazioni,
nella legge del 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata nella
Gazz. Uff. 11 agosto 2012, n. 187, S.O:
"Art. 18-bis. Autonomia finanziaria delle autorita'
portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei
porti.
1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere
previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei
piani operativi triennali e per il potenziamento della rete
infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti
stradali e ferroviari nei porti e gli investimenti
necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla
riqualificazione strutturale degli ambiti portuali, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, un fondo per il
finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti
alimentato su base annua, in misura pari all'1 per cento
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione
delle merci introdotte nel territorio nazionale per il
tramite di ciascun porto nel limite di 90 milioni di euro
annui.
2. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario,
il Ministero dell'economia e delle finanze quantifica
l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta
sull'importazione delle merci introdotte nel territorio
nazionale per il tramite di ciascun porto, nonche' la quota
da iscrivere nel fondo.
3. Le autorita' portuali trasmettono al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa
alla realizzazione delle infrastrutture portuali in
attuazione del presente articolo.
4. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento
della quota dell'imposta sul valore aggiunto dovuta
sull'importazione delle merci introdotte nel territorio
nazionale per suo tramite e ripartendo il restante venti
per cento tra i porti, con finalita' perequative, tenendo
altresi' conto delle previsioni dei rispettivi piani
operativi triennali e piani regolatori portuali."
5. Per la realizzazione delle opere e degli interventi
di cui al comma 1, le autorita' portuali possono, in ogni
caso, fare ricorso a forme di compartecipazione del
capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di
finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche
ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a
medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed
internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e
prestiti S.p.A.
6. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.".
Si riporta il comma 13 dell'articolo 8 del decreto
legge del 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese.", pubblicato
nella Gazz. Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O. ,
convertito, con modificazioni, nella legge del 17 dicembre
2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese.", pubblicata nella Gazz. Uff. 18
dicembre 2012, n. 294, S.O.:
"13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e
dell'economia e delle finanze, da adottarsi, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono definite le modalita' per la
trasmissione elettronica dei dati di cui ai formulari FAL
con l'implementazione dell'interfaccia unica costituita dal
sistema PMIS, assicurando l'interoperabilita' dei dati
immessi nel sistema PMIS con il Safe Sea Net e con il
Sistema informativo delle dogane, per quanto riguarda gli
aspetti di competenza doganale, e la piena accessibilita'
delle informazioni alle altre autorita' competenti, ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 196, e successive modificazioni, oltre che agli
Stati membri dell'Unione europea. L'interoperativita' va
altresi' assicurata rispetto alle piattaforme realizzate
dalle autorita' portuali per il miglior espletamento delle
funzioni di indirizzo e coordinamento dei nodi logistici
che alle stesse fanno capo. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.".
Si riporta l'articolo 6-ter del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 196 , recante "Attuazione della direttiva
2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema
comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico
navale." pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n.
222. , tale Articolo e' stato Articolo aggiunto dal decreto
legislativo del 16 febbraio 2011, n 18 , Pubblicato nella
Gazz. Uff. 11 marzo 2011, n. 58:
"Art. 6-ter. Utilizzo di sistemi di identificazione e
tracciamento a lungo raggio delle navi, LRIT.
1. Le navi soggette al rispetto della regola V/19-1
della Convenzione SOLAS e degli standard operativi e dei
requisiti funzionali adottati dall'IMO che fanno scalo in
un porto nazionale sono dotate di dispositivo LRIT conforme
alla normativa internazionale in materia.
2. La NCA acquisisce le informazioni LRIT trasmesse
dalle navi attraverso la partecipazione all'European LRIT
Data Center e coopera con la Commissione e con gli Stati
membri per determinare i requisiti necessari per
l'installazione del sistema di trasmissione delle
informazioni LRIT a bordo delle navi.".
Si riporta l'articolo 9-bis del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 196 , recante "Attuazione della direttiva
2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema
comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico
navale." pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n.
222. , tale articolo e' stato articolo aggiunto dal decreto
legislativo del 16 febbraio 2011, n 18 , Pubblicato nella
Gazz. Uff. 11 marzo 2011, n. 58:
"Art. 9-bis. Rete AIS nazionale.
1. Nell'ambito del sistema di cui al comma 1
dell'articolo 9, l'amministrazione provvede alla gestione
della rete AIS nazionale per la ricezione e la diffusione
di informazioni sul traffico marittimo per finalita'
connesse alla sicurezza della navigazione, garantendo la
necessaria copertura radioelettrica.
2. L'amministrazione rende disponibili le informazioni
AIS acquisite dalla rete nazionale nel quadro delle
procedure fissate con il decreto interministeriale di cui
al comma 2 dell'articolo 9.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono fissate procedure e modalita' per
l'erogazione dei servizi AIS tenuto conto dell'esigenza che
ogni utilizzazione dell'AIS per fini non legati alla
sicurezza della navigazione non interferisca con la
gestione del sistema da parte dell'amministrazione.
4. L'autorizzazione rilasciata dal Ministero dello
sviluppo economico ai sensi dell'articolo 25 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l'esercizio di
impianti AIS, e' subordinata al parere favorevole
dell'amministrazione, da rendersi, entro novanta giorni
dalla richiesta, esclusivamente in relazione agli aspetti
connessi alla sicurezza della navigazione ed al corretto
funzionamento della rete AIS nazionale.
5. Le stazioni non facenti parte della rete
istituzionale AIS operano anche in trasmissione, qualora
l'amministrazione ne riconosca rilevanza ai fini di tutela
della sicurezza della navigazione, e purche' le stesse non
costituiscano reti di monitoraggio del traffico aggregando
le informazioni acquisite.".
Si riporta la lett. m) del comma 1 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 , recante
"Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa
all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e
di informazione sul traffico navale." pubblicato nella
Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222. , tale lett. m) e'
stata cosi' sostituita decreto legislativo del 16 febbraio
2011, n 18 , Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 marzo 2011, n.
58:
"lett. m) amministrazione: il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto - Guardia costiera;".
Si riporta il comma 46 dell'articolo 34 del decreto
legge del 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese." pubblicato nella
Gazz. Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O. , convertito, con
modificazioni, nella legge del 17 dicembre 2012, n. 221,
recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese." pubblicata nella Gazz. Uff. 18 dicembre 2012, n.
294, S.O.:
" 46. Gli introiti derivanti da convenzioni stipulate
dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera per
l'implementazione dei servizi d'istituto sono versati in
entrata al bilancio dello Stato per essere interamente
riassegnati al fondo di cui all'articolo 1, comma 1331,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.".
Si riporta il comma 4 dell'articolo 61-bis del decreto
legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'." pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio
2012, n. 19, S.O., convertito, con modificazioni, nella
legge del 24 marzo 2012, n. 27, recante"Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'.", pubblicata nella
Gazz. Uff. 24 marzo 2012, n. 71, S.O.:
"4. La societa' UIRNet SpA e' soggetto attuatore unico
per la realizzazione e gestione della piattaforma per la
gestione della rete logistica nazionale, come definita nel
decreto ministeriale 20 giugno 2005, n. 18T, che e' estesa,
oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai porti
ed alle piastre logistiche.".
Si riporta l'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001,
n. 443, recante "Delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il rilancio delle attivita'
produttive." pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2001,
n. 299, S.O., modificato dal decreto legislativo del 18
aprile 2012, n. 61, pubblicato nella Gazz. Uff. del
18/05/2012, n. 115:
"Art. 1. Delega al Governo in materia di infrastrutture
ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi
per il rilancio delle attivita' produttive.
1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture
pubbliche e private e gli insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese
nonche' per assicurare efficienza funzionale ed operativa e
l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi
immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e
la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui
rilevanza culturale trascende i confini nazionali.
L'individuazione e' operata, a mezzo di un programma
predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni
o province autonome interessate, nonche' l'ente Roma
capitale ove interessato, e inserito, previo parere del
CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria,
con l'indicazione dei relativi stanziamenti.
Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici di cui al presente comma, il Governo procede
secondo finalita' di riequilibrio socio-economico fra le
aree del territorio nazionale, nonche' a fini di garanzia
della sicurezza strategica e di contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese e per
l'adeguamento della strategia nazionale a quella
comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei
servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di
sviluppare la portualita' turistica, il Governo,
nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma
tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento
nel programma di infrastrutture strategiche non comprese
nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica
integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, le risorse necessarie, che si
aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati
allo scopo disponibili, senza diminuzione delle risorse
gia' destinate ad opere concordate con le regioni e le
province autonome e non ricomprese nel programma. In sede
di prima applicazione della presente legge il programma e'
approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001 (3). Gli
interventi previsti dal programma sono automaticamente
inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli
accordi di programma quadro nei comparti idrici ed
ambientali, ai fini della individuazione delle priorita' e
ai fini dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse
nelle intese e negli accordi stessi, con le indicazioni
delle risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in
una intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra
il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al
fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle
opere.
1-bis. Il programma da inserire nel Documento di
programmazione economico-finanziaria deve contenere le
seguenti indicazioni:
a) elenco delle infrastrutture e degli insediamenti
strategici da realizzare;
b) costi stimati per ciascuno degli interventi;
c) risorse disponibili e relative fonti di
finanziamento;
d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei
programmi precedentemente approvati;
e) quadro delle risorse finanziarie gia' destinate e
degli ulteriori finanziamenti necessari per il
completamento degli interventi.
2. Il Governo e' delegato ad emanare, nel rispetto
delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi volti a definire un
quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai
sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per
la valutazione di impatto ambientale (VIA) e
l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle
opere di cui al comma 1 e comunque nel rispetto del
disposto dell'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del
Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla
direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e
introducendo un regime speciale, anche in deroga agli
articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34,
37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, nonche' alle ulteriori
disposizioni della medesima legge che non siano necessaria
ed immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplina della tecnica di finanza di progetto per
finanziare e realizzare, con il concorso del capitale
privato, le infrastrutture e gli insediamenti di cui al
comma 1;
b) definizione delle procedure da seguire in
sostituzione di quelle previste per il rilascio dei
provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie;
definizione della durata delle medesime non superiore a sei
mesi per la approvazione dei progetti preliminari,
comprensivi di quanto necessario per la localizzazione
dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma
competente, che, a tal fine, provvede a sentire
preventivamente i comuni interessati, nonche' con Roma
capitale se competente, e, ove prevista, della VIA;
definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione
di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza e per la
approvazione del progetto definitivo, la cui durata non
puo' superare il termine di ulteriori sette mesi;
definizione di termini perentori per la risoluzione delle
interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione
di responsabilita' patrimoniali in caso di mancata
tempestiva risoluzione;
c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle
regioni e delle province autonome interessate nonche' dal
sindaco di Roma capitale ove interessato, del compito di
valutare le proposte dei promotori, di approvare il
progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla
esecuzione dei progetti approvati, adottando i
provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari,
comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove
prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le
istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto
necessario per l'attivita' del CIPE, avvalendosi,
eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di
advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i
poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, nonche' della eventuale ulteriore
collaborazione richiesta al Ministero dell'economia e delle
finanze nel settore della finanza di progetto, ovvero
offerta dalle regioni o province autonome interessate
nonche' dal Sindaco di Roma capitale ove interessato, con
oneri a proprio carico;
d) modificazione della disciplina in materia di
conferenza di servizi, con la previsione della facolta', da
parte di tutte le amministrazioni competenti a rilasciare
permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre,
in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta
giorni, prescrizioni e varianti migliorative che non
modificano la localizzazione e le caratteristiche
essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti
migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE
ai fini della approvazione del progetto definitivo;
e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel
rispetto delle direttive dell'Unione europea, della
realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico
soggetto contraente generale o concessionario;
f) disciplina dell'affidamento a contraente generale,
con riferimento all'articolo 1 della direttiva 93/37/CEE
del Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione
con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze
specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente
generale e' distinto dal concessionario di opere pubbliche
per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed e'
qualificato per specifici connotati di capacita'
organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione
dell'onere relativo all'anticipazione temporale del
finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in
tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la
liberta' di forme nella realizzazione dell'opera, per la
natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo
del rapporto che lega detta figura al soggetto
aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio;
previsione dell'obbligo, da parte del contraente generale,
di prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione
diretta al finanziamento dell'opera o di reperimento dei
mezzi finanziari occorrenti;
g) previsione dell'obbligo per il soggetto
aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata
prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la
normativa europea in tema di evidenza pubblica e di scelta
dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un
regime derogatorio rispetto alla citata legge n. 109 del
1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria
rilevanza comunitaria
h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente
disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici
e di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della
normativa comunitaria, finalizzate a favorire il
contenimento dei tempi e la massima flessibilita' degli
strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad
un contraente generale, previsione che lo stesso, ferma
restando la sua responsabilita', possa liberamente affidare
a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con
l'obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione
antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli
appaltatori; previsione della possibilita' di costituire
una societa' di progetto ai sensi dell'articolo
37-quinquies della citata legge n. 109 del 1994, anche con
la partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative
e tecnico-operative gia' indicate dallo stesso contraente
generale nel corso della procedura di affidamento;
previsione della possibilita' di emettere titoli
obbligazionari ai sensi dell'articolo 37-sexies della legge
n. 109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti
finanziari, con la previsione del relativo regime di
garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti
aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e
strumenti finanziari per la costituzione delle riserve
bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente
i) individuazione di adeguate misure atte a valutare,
ai fini di una migliore realizzazione dell'opera, il
regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente
generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato
l'esecuzione di proprie prestazioni;
l) previsione, in caso di concessione di opera pubblica
unita a gestione della stessa, e tenuto conto della
redditivita' potenziale della stessa, della possibilita' di
corrispondere al concessionario, anche in corso d'opera e
nel rispetto dei limiti determinati in sede di gara, un
prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico
dell'opera, anche a fronte della prestazione successiva di
beni o servizi allo stesso soggetto aggiudicatore
relativamente all'opera realizzata, nonche' della
possibilita' di fissare la durata della concessione anche
oltre trenta anni, in relazione alle caratteristiche
dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a
terzi i lavori, con il solo vincolo delle disposizioni
della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del
concessionario e nel limite percentuale eventualmente
indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=99LX4N20120
51801LX0000148735ART1 & NONAV=1 & NOTXT=1 & - 20;
m) previsione del rispetto dei piani finanziari
allegati alle concessioni in essere per i concessionari di
pubblici servizi affidatari di nuove concessioni
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=99LX4N20120
51801LX0000148735ART1 & NONAV=1 & NOTXT=1 & - 21 ;
n) previsione, dopo la stipula dei contratti di
progettazione, appalto, concessione o affidamento a
contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per
equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma
specifica; restrizione, per tutti gli interessi
patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una
provvisionale;
o) previsione di apposite procedure di collaudo delle
opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto
da specifiche esigenze tecniche, il ricorso anche a
strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di
collaudo.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono
emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, nonche' quello delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla
richiesta. Nei tre anni successivi alla loro emanazione
possono essere emanate disposizioni correttive ed
integrative dei decreti legislativi, nel rispetto della
medesima procedura e secondo gli stessi principi e criteri
direttivi. Il Governo integra e modifica il regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, in conformita' alle previsioni della presente
legge e dei decreti legislativi di cui al comma 2.
3-bis. In alternativa alle procedure di approvazione
dei progetti preliminari e definitivi, di cui al comma 2,
l'approvazione dei progetti definitivi degli interventi
individuati nel comma 1 puo' essere disposta con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del CIPE integrato dai presidenti delle
regioni o delle province autonome interessate, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Con il predetto
decreto sono dichiarate la compatibilita' ambientale e la
localizzazione urbanistica dell'intervento nonche' la
pubblica utilita' dell'opera; lo stesso decreto sostituisce
ogni altro permesso, autorizzazione o approvazione comunque
denominati, e consente la realizzazione di tutte le opere
ed attivita' previste nel progetto approvato.
4. Limitatamente agli anni 2002 e 2003 il Governo e'
delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, previo
parere favorevole del CIPE, integrato dai presidenti delle
regioni interessate, sentite la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e le competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'
decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva, nei
limiti delle vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici
progetti di infrastrutture strategiche individuate secondo
quanto previsto al comma 1 .
5. Ai fini della presente legge, sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome previste dagli statuti speciali e dalle
relative norme di attuazione.
6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni
edilizie, a scelta dell'interessato, possono essere
realizzati, in base a semplice denuncia di inizio
attivita', ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito
dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni:
a) gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo
4, comma 7, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398;
b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della
demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e
sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene
conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica;
c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono
specificamente disciplinati da piani attuativi che
contengano precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia
stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in
sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione
di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi che
sono stati approvati anteriormente all'entrata in vigore
della presente legge, l'atto di ricognizione dei piani di
attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla
richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde
dall'atto di ricognizione, purche' il progetto di
costruzione venga accompagnato da apposita relazione
tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani
attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove
edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti
urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c), ma
recanti analoghe previsioni di dettaglio.
7. Nulla e' innovato quanto all'obbligo di versare il
contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al
costo di costruzione.
8. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6
che riguardino immobili sottoposti a tutela
storico-artistica o paesaggistico-ambientale e' subordinata
al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione
richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano
in particolare le disposizioni del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in
via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il
termine di venti giorni per la presentazione della denuncia
di inizio dell'attivita', di cui all'articolo 4, comma 11,
del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, decorre dal
rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non
sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del
soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla
denuncia, il competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Il termine di venti giorni per la
presentazione della denuncia di inizio dell'attivita'
decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la denuncia e' priva di effetti 11. Il comma 8
dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
e' abrogato.
12. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano
nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal
novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, salvo che le leggi regionali emanate prima
della data di entrata in vigore della presente legge siano
gia' conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e
d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali
categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici.
Le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre
l'ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo
precedente .
13. E' fatta in ogni caso salva la potesta' legislativa
esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
14. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 30
giugno 2003, un decreto legislativo volto a introdurre nel
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui all'articolo 7 della legge 8
marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, le modifiche
strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni di
cui ai commi da 6 a 13.
15. I soggetti che effettuano attivita' di gestione dei
rifiuti la cui classificazione e' stata modificata con la
decisione della Commissione europea 2001/118/CE del 16
gennaio 2001 inoltrano richiesta all'ente competente, entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
presentando domanda di autorizzazione ai sensi
dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e successive modificazioni, o iscrizione ai sensi
dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo,
indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende
proseguire l'attivita' di gestione dei rifiuti. L'attivita'
puo' essere proseguita fino all'emanazione del conseguente
provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio
delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto
legislativo n. 22 del 1997. Le suddette attivita' non sono
soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono
attivita' gia' in essere.
16. Con riferimento alle competenze delle regioni, di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 22 del 1997,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le regioni emanano norme affinche' gli
uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti
in plastica con una quota di manufatti in plastica
riciclata pari almeno al 40 per cento del fabbisogno
stesso.
17. Il comma 3, lettera b), dell'articolo 7 ed il comma
1, lettera f-bis) dell'articolo 8 del decreto legislativo
n. 22 del 1997, si interpretano nel senso che le terre e
rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono
rifiuti e sono, percio', escluse dall'ambito di
applicazione del medesimo decreto legislativo solo nel caso
in cui, anche quando contaminate, durante il ciclo
produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle
attivita' di escavazione, perforazione e costruzione, siano
utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le
modalita' previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero,
qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalita' previste
nel progetto approvato dall'autorita' amministrativa
competente previo parere dell'ARPA sempreche' la
composizione media dell'intera massa non presenti una
concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi
previsti dalle norme vigenti .
18. Il rispetto dei limiti di cui al comma 17 puo'
essere verificato in accordo alle previsioni progettuali
anche mediante accertamenti sui siti di destinazione dei
materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono
individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna B, del D.M.
25 ottobre 1999, n. 471 del Ministro dell'ambiente e
successive modificazioni, salvo che la destinazione
urbanistica del sito non richieda un limite inferiore
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=99LX4N20120
51801LX0000148735ART1 & NONAV=1 & NOTXT=1 & - 44.
19. Per i materiali di cui al comma 17 si intende per
effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e
macinati anche la destinazione a differenti cicli di
produzione industriale, purche' sia progettualmente
previsto l'utilizzo di tali materiali, intendendosi per
tale anche il riempimento delle cave coltivate, nonche' la
ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo
autorizzata dall'autorita' amministrativa competente,
previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA,
parere dell'ARPA a condizione che siano rispettati i limiti
di cui al comma 18 e la ricollocazione sia effettuata
secondo modalita' di rimodellazione ambientale del
territorio interessato. Qualora i materiali di cui al comma
17 siano destinati a differenti cicli di produzione
industriale, le autorita' amministrative competenti ad
esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui
medesimi cicli, provvedono a verificare, senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante
l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva
destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine
l'utilizzatore e' tenuto a documentarne provenienza,
quantita' e specifica destinazione.".
Si riportano i commi 2 e 3 dell'articolo 32 del decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria.", Pubblicato nella
Gazz. Uff. 6 luglio 2011, n. 155., convertito, con
modificazione, nella legge 15 luglio 2011,n . 111, recante
"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.",
pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 2011, n. 164:
" 2. Sono revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE
entro il 31 dicembre 2008 per la realizzazione delle opere
ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche
di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, non
sia stato emanato il decreto interministeriale previsto
dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006 e
non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Il
presente comma non si applica a finanziamenti approvati
mediante decreto interministeriale ai sensi dell'articolo
3, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004,
n. 128.
3. Sono altresi' revocati i finanziamenti assegnati dal
CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel
Programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, i cui soggetti beneficiari,
autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei
limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il
decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma
512, della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in
vigore del presente decreto non abbiano assunto
obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito
la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di
mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione
diretta, non abbiano chiesto il pagamento delle relative
quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e non sia stato pubblicato il relativo bando di
gara.".
Si riporta il testo dell'articolo 243-bis, comma 8,
lettera g), e comma 9 lettera d), e 243-ter del decreto
legislativo 8 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali." pubblicato
nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O. :
" Art. 243-bis .(Omissis).
8.
a) - f) (Omissis).
g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la
copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di
investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204,
comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonche'
accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia avvalso della facolta' di
deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima
prevista dalla lettera a) e che provveda alla alienazione
dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i
fini istituzionali dell'ente alla rideterminazione della
dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6,
fermo restando che la stessa non puo' essere variata in
aumento per la durata del piano di riequilibrio."
"9.
a)-c) (Omissis).
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i
soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
pregressi."
"Art. 243-ter Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali
1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che
hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario
di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede
un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione,
denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali".
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare
entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la
determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di
cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonche'
le modalita' per la concessione e per la restituzione della
stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente
dall'anno successivo a quello in cui viene erogata
l'anticipazione di cui al comma 1.
3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione
attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo
massimo fissato in euro 100 per abitante e della
disponibilita' annua del Fondo, devono tenere anche conto:
a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie
ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di
riequilibrio pluriennale;
b) della riduzione percentuale delle spese correnti
previste nell'ambito del piano di riequilibrio
pluriennale.".
Si riporta l'articolo 118 del decreto legislativo del
12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.,
pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.:
"Art. 118. Subappalto, attivita' che non costituiscono
subappalto e tutela del lavoro
1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al
presente codice sono tenuti ad eseguire in proprio le opere
o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.
Il contratto non puo' essere ceduto, a pena di nullita',
salvo quanto previsto nell'articolo 116. (285)
2. La stazione appaltante e' tenuta ad indicare nel
progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per
i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo,
nonche' le ulteriori categorie, relative a tutte le altre
lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo
importo. Tutte le prestazioni nonche' lavorazioni, a
qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e
affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la
categoria prevalente, con il regolamento, e' definita la
quota parte subappaltabile, in misura eventualmente
diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in
ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi
e le forniture, tale quota e' riferita all'importo
complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in
cottimo e' sottoposto alle seguenti condizioni: (291)
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o
l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione,
all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le
parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere
in cottimo;
2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto
di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione
delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario
trasmetta altresi' la certificazione attestante il possesso
da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal presente codice in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti
generali di cui all'articolo 38;
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del
subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.
3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che
provvedera' a corrispondere direttamente al subappaltatore
o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite o, in alternativa, che e' fatto obbligo
agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista,
con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il
predetto termine, la stazione appaltante sospende il
successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di
pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione
appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del
relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
(286) (292)
4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore
al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri
della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede
alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile
con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente. (287)
5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del
cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, nonche' i dati di cui al comma
2, n. 3).
6. L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente
il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per
il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni; e', altresi', responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario
e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla
stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e
antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al comma
7. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito
dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante
acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita'
contributiva in corso di validita' relativo all'affidatario
e a tutti i subappaltatori. (288)
6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita'
contributiva e' comprensivo della verifica della congruita'
della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico
contratto affidato. Tale congruita', per i lavori e'
verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a
livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del
contratto collettivo nazionale comparativamente piu'
rappresentative per l'ambito del settore edile ed il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali. (289)
7. I piani di sicurezza di cui all'articolo 131 sono
messi a disposizione delle autorita' competenti preposte
alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di tutti
i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo
o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il
direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto
del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.
8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del
cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo
2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa' o consorzio. La
stazione appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa
richiesta; tale termine puo' essere prorogato una sola
volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si
intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo
inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini
per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
appaltante sono ridotti della meta'.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in
subappalto non puo' formare oggetto di ulteriore
subappalto.
10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle
societa' anche consortili, quando le imprese riunite o
consorziate non intendono eseguire direttamente le
prestazioni scorporabili, nonche' alle associazioni in
partecipazione quando l'associante non intende eseguire
direttamente le prestazioni assunte in appalto; si
applicano altresi' alle concessioni per la realizzazione di
opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.
11. Ai fini del presente articolo e' considerato
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita'
ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera,
quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo
della manodopera e del personale sia superiore al 50 per
cento dell'importo del contratto da affidare. Il
subappaltatore non puo' subappaltare a sua volta le
prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di
impianti e di strutture speciali da individuare con il
regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore,
per la posa in opera o il montaggio, puo' avvalersi di
imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno
dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo
all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per
tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione
dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati.
12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le
seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro
specificita', non si configurano come attivita' affidate in
subappalto:
a) l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori
autonomi;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti
informatici.".
Si riporta l'articolo 93 del decreto del Presidente
della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, recante
"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»."
pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.:
"Art. 93. Societa' tra concorrenti riuniti o
consorziati (art. 96, D.P.R. n. 554/1999)
1. I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal
consorzio come esecutori dei lavori, dopo l'aggiudicazione
possono costituire tra loro una societa' anche consortile,
ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del
codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o
parziale, dei lavori.
2. La societa' subentra, senza che cio' costituisca ad
alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza
necessita' di autorizzazione o di approvazione,
nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme
restando le responsabilita' dei concorrenti riuniti o
consorziati ai sensi del codice.
3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione
dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e
subordinatamente, alla iscrizione della societa' nel
registro delle imprese.
4. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della
societa' nella medesima percentuale di appartenenza al
raggruppamento.
5. La societa' costituita dai concorrenti riuniti o
consorziati non puo' conseguire la qualificazione. Nel caso
di esecuzione parziale dei lavori, la societa' puo' essere
costituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati
interessati all'esecuzione parziale.
6. Ai fini della qualificazione dei concorrenti
riuniti, i lavori eseguiti dalla societa' sono riferiti ai
singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di
partecipazione alla societa' stessa.
7. Ai fini della qualificazione dei concorrenti
consorziati, i lavori eseguiti dalla societa' sono
attribuiti secondo le disposizioni dell'articolo 86, comma
8.".
Si riporta l'articolo 186-bis del regio decreto del 16
marzo 1942, 267 recante "Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e
della liquidazione coatta amministrativa." pubblicato nella
Gazz. Uff. 6 aprile 1942, n. 81, S.O., tale articolo e'
stato aggiunto dal DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 Pubblicato
nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.:
"Art. 186-bis (Concordato con continuita' aziendale)
Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161,
secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione
dell'attivita' di impresa da parte del debitore, la
cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento
dell'azienda in esercizio in una o piu' societa', anche di
nuova costituzione, si applicano le disposizioni del
presente articolo. Il piano puo' prevedere anche la
liquidazione di beni non funzionali all'esercizio
dell'impresa.
Nei casi previsti dal presente articolo:
a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma,
lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione
dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione
dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di concordato,
delle risorse finanziarie necessarie e delle relative
modalita' di copertura;
b) la relazione del professionista di cui all'articolo
161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione
dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di concordato
e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
c) il piano puo' prevedere, fermo quanto disposto
dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a un
anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori
muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia
prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali
sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori
muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente
non hanno diritto al voto.
Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i
contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del
ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non
si risolvono per effetto dell'apertura della procedura.
Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al
concordato preventivo non impedisce la continuazione di
contratti pubblici se il professionista designato dal
debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformita'
al piano e la ragionevole capacita' di adempimento. Di tale
continuazione puo' beneficiare, in presenza dei requisiti
di legge, anche la societa' cessionaria o conferitaria
d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano
trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o
del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni
e trascrizioni.
L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la
partecipazione a procedure di assegnazione di contratti
pubblici, quando l'impresa presenta in gara:
a) una relazione di un professionista in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d),
che attesta la conformita' al piano e la ragionevole
capacita' di adempimento del contratto;
b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei
requisiti di carattere generale, di capacita' finanziaria,
tecnica, economica nonche' di certificazione, richiesti per
l'affidamento dell'appalto, il quale si e' impegnato nei
confronti del concorrente e della stazione appaltante a
mettere a disposizione, per la durata del contratto, le
risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a
subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa
fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione
del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione piu' in
grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica
l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa
in concordato puo' concorrere anche riunita in
raggruppamento temporaneo di imprese, purche' non rivesta
la qualita' di mandataria e sempre che le altre imprese
aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui
al quarto comma, lettera b), puo' provenire anche da un
operatore facente parte del raggruppamento.
Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del
presente articolo l'esercizio dell'attivita' d'impresa
cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il
tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva
la facolta' del debitore di modificare la proposta di
concordato.".
Si riporta il comma 1 dell'articolo 2 della legge 14
novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di
pubblica utilita'." pubblicata nella Gazz. Uff. 18 novembre
1995, n. 270, S.O.:
"1. Sono istituite le Autorita' di regolazione di
servizi di pubblica utilita', competenti, rispettivamente,
per l'energia elettrica e il gas e per le
telecomunicazioni. Tenuto conto del quadro complessivo del
sistema delle comunicazioni, all'Autorita' per le
telecomunicazioni potranno essere attribuite competenze su
altri aspetti di tale sistema.".
La legge 21 novembre 2000 , n. 342, recante "Misure in
materia fiscale." E' pubblicata nella Gazz. Uff. 25
novembre 2000, n. 276, S.O.
Si riporta il comma 11 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-
legge finanziaria 2004)." pubblicata nella Gazz. Uff. 27
dicembre 2003, n. 299, S.O. e successive modificazioni:
" 11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
pari a 1,00 euro per passeggero imbarcato ed e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo
modalita' regolate dal contratto di servizio di cui
all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i
costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai
propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e,
quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito
presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del
rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti
criteri:".
Si riporta il comma 14 dell'articolo 14 del decreto
legge del 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica." pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n.
125, S.O. , convertito, con modificazioni, nella legge del
30 luglio 2010, n. 122, recante" recante misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica."Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 luglio 2010, n.
176, S.O.:
"14. In vista della compiuta attuazione di quanto
previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio
2009, n. 42, e in considerazione dell'eccezionale
situazione di squilibrio finanziario del Comune di Roma,
come emergente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino
all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del
citato articolo 24, e' costituito un fondo allocato su un
apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e
delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di
euro, a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al
sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di
rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme
occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione del predetto piano di rientro e' reperita
mediante l'istituzione, fino al conseguimento di 200
milioni di euro annui complessivi:
a) di un'addizionale commissariale sui diritti di
imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli
aeroporti della citta' di Roma fino ad un massimo di 1 euro
per passeggero;
b) di un incremento dell'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al
limite massimo dello 0,4%.".
Si riporta l'articolo 11-decies del decreto legge del
30 settembre 2005, n. 203, recante "Misure di contrasto
all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria." pubblicato nella Gazz. Uff. 3
ottobre 2005, n. 230., convertito, con modificazioni, nella
legge del 2 dicembre 2005, n. 248, recante "Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria." pubblicata nella Gazz.
Uff. 2 dicembre 2005, n. 281, S.O. :
"Articolo 11- decies. Competitivita' del sistema
aeroportuale .
1. Al fine di incrementare la competitivita' e
razionalizzare il sistema del trasporto aereo nazionale, i
canoni di concessione demaniale, istituiti dal
decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, sono
ridotti del 75 per cento fino alla data di introduzione del
sistema di determinazione dei diritti aeroportuali di cui
all'articolo 11-nonies del presente decreto.
2. Fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di
cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, secondo le modalita'
previste nel comma 10 dell'articolo 10 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo
11-nonies del presente decreto, la misura dei diritti
aeroportuali attualmente in vigore e' ridotta in misura
pari all'importo della riduzione dei canoni demaniali di
cui al comma 1 del presente articolo. Detta misura e'
ulteriormente ridotta del 10 per cento per i gestori che
non adottano un sistema di contabilita' analitica,
certificato da societa' di revisione contabile, che
consenta l'individuazione, per tutti i servizi offerti, dei
ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascun
singolo servizio.
3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del
presente articolo, valutate in 42 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2006, si provvede ai sensi
dell'articolo 12. ".
Si riporta l'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n.
92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato
del lavoro in una prospettiva di crescita." pubblicata
nella Gazz. Uff. 3 luglio 2012, n. 153, S.O. , modificato
dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99:
"Art. 2. Ammortizzatori sociali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai
nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere
dalla predetta data e' istituita, presso la Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la
funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione un'indennita'
mensile di disoccupazione.
2. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'ASpI
tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti
e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito,
con la propria adesione o successivamente all'instaurazione
del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma
subordinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, con
esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei confronti degli operai agricoli a tempo
determinato o indeterminato, per i quali trovano
applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e
successive modificazioni, all'articolo 25 della legge 8
agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio
1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
n. 247, e successive modificazioni.
4. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta ai
lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria
occupazione e che presentino i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni;
b) possano far valere almeno due anni di assicurazione
e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente
l'inizio del periodo di disoccupazione.
5. Sono esclusi dalla fruizione dell'indennita' di cui
al comma 1 i lavoratori che siano cessati dal rapporto di
lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del
rapporto, fatti salvi i casi in cui quest'ultima sia
intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal
comma 40 dell'articolo 1 della presente legge.
6. L'indennita' di cui al comma 1 e' rapportata alla
retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi
due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non
continuativi e delle mensilita' aggiuntive, divisa per il
numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il
numero 4,33.
7. L'indennita' mensile e' rapportata alla retribuzione
mensile ed e' pari al 75 per cento nei casi in cui la
retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2013
all'importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati
intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui la
retribuzione mensile sia superiore al predetto importo
l'indennita' e' pari al 75 per cento del predetto importo
incrementata di una somma pari al 25 per cento del
differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto
importo. L'indennita' mensile non puo' in ogni caso
superare l'importo mensile massimo di cui all'articolo
unico, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto
1980, n. 427, e successive modificazioni.
8. All'indennita' di cui al comma 1 non si applica il
prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28
febbraio 1986, n. 41.
9. All'indennita' di cui al comma 1 si applica una
riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di
fruizione. L'indennita' medesima, ove dovuta, e'
ulteriormente decurtata del 15 per cento dopo il dodicesimo
mese di fruizione.
10. Per i periodi di fruizione dell'indennita' sono
riconosciuti i contributi figurativi nella misura
settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili
ai fini previdenziali di cui al comma 6 degli ultimi due
anni. I contributi figurativi sono utili ai fini del
diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; essi
non sono utili ai fini del conseguimento del diritto nei
casi in cui la normativa richieda il computo della sola
contribuzione effettivamente versata.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai
nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere
dalla predetta data:
a) per i lavoratori di eta' inferiore a cinquantacinque
anni, l'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta per
un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di
indennita' eventualmente fruiti negli ultimi dodici mesi,
anche in relazione ai trattamenti brevi di cui al comma 20
(mini-ASpI); (18)
b) per i lavoratori di eta' pari o superiore ai
cinquantacinque anni, l'indennita' e' corrisposta per un
periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle
settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti
i periodi di indennita' eventualmente fruiti negli ultimi
diciotto mesi ai sensi del comma 4 ovvero del comma 20 del
presente articolo (19).
12. L'indennita' di cui al comma 1 spetta dall'ottavo
giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo
rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in
cui sia stata presentata la domanda.
13. Per fruire dell'indennita' i lavoratori aventi
diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita
domanda, esclusivamente in via telematica, all'INPS, entro
il termine di due mesi dalla data di spettanza del
trattamento.
14. La fruizione dell'indennita' e' condizionata alla
permanenza dello stato di disoccupazione di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni.
15. In caso di nuova occupazione del soggetto
assicurato con contratto di lavoro subordinato,
l'indennita' di cui al comma 1 e' sospesa d'ufficio, sulla
base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo
9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un
massimo di sei mesi; al termine di un periodo di
sospensione di durata inferiore a sei mesi l'indennita'
riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta
sospesa.
16. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione
legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti
valere ai fini di un nuovo trattamento nell'ambito
dell'ASpI o della mini-ASpI di cui al comma 20.
17. In caso di svolgimento di attivita' lavorativa in
forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al
limite utile ai fini della conservazione dello stato di
disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare
l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attivita',
dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale
attivita'. Il predetto Istituto provvede, qualora il
reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai
fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a
ridurre il pagamento dell'indennita' di un importo pari
all'80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al
tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e
la data di fine dell'indennita' o, se antecedente, la fine
dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e'
conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della
dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi, e' richiesta al beneficiario un'apposita
autodichiarazione concernente i proventi ricavati
dall'attivita' autonoma.
18. Nei casi di cui al comma 17, la contribuzione
relativa all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti versata in
relazione all'attivita' di lavoro autonomo non da' luogo ad
accrediti contributivi ed e' riversata alla Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
19. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013,
2014 e 2015 il lavoratore avente diritto alla
corresponsione dell'indennita' di cui al comma 1 puo'
richiedere la liquidazione degli importi del relativo
trattamento pari al numero di mensilita' non ancora
percepite, al fine di intraprendere un'attivita' di lavoro
autonomo, ovvero per avviare un'attivita' in forma di auto
impresa o di micro impresa, o per associarsi in
cooperativa. Tale possibilita' e' riconosciuta nel limite
massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013,
2014 e 2015. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di natura non regolamentare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono determinati limiti,
condizioni e modalita' per l'attuazione delle disposizioni
di cui al presente comma. (28)
20. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti di cui
al comma 2 che possano far valere almeno tredici settimane
di contribuzione di attivita' lavorativa negli ultimi
dodici mesi, per la quale siano stati versati o siano
dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, e'
liquidata un'indennita' di importo pari a quanto definito
nei commi da 6 a 10, denominata mini-ASpI.
21. L'indennita' di cui al comma 20 e' corrisposta
mensilmente per un numero di settimane pari alla meta'
delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno; ai fini
della durata non sono computati i periodi contributivi che
hanno gia' dato luogo ad erogazione della prestazione. (20)
22. All'indennita' di cui al comma 20 si applicano le
disposizioni di cui ai commi 3, 4, lettera a), 5, 6, 7, 8,
9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19. (21)
23. In caso di nuova occupazione del soggetto
assicurato con contratto di lavoro subordinato,
l'indennita' e' sospesa d'ufficio sulla base delle
comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma
2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque
giorni; al termine del periodo di sospensione l'indennita'
riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta
sospesa.
24. Le prestazioni di cui all'articolo 7, comma 3, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si
considerano assorbite, con riferimento ai periodi
lavorativi dell'anno 2012, nelle prestazioni della
mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013.
24-bis. Alle prestazioni liquidate dall'Assicurazione
sociale per l'Impiego si applicano, per quanto non previsto
dalla presente legge ed in quanto applicabili, le nomine
gia' operanti in materia di indennita' di disoccupazione
ordinaria non agricola. (22)
25. Con effetto sui periodi contributivi maturati a
decorrere dal 1° gennaio 2013, al finanziamento delle
indennita' di cui ai commi da 1 a 24 concorrono i
contributi di cui agli articoli 12, sesto comma, e 28,
primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.
26. Continuano a trovare applicazione, in relazione ai
contributi di cui al comma 25, le eventuali riduzioni di
cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, nonche' le misure compensative di cui all'articolo
8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e
successive modificazioni.
27. Per i lavoratori per i quali i contributi di cui al
comma 25 non trovavano applicazione, e in particolare per i
soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, il
contributo e' decurtato della quota di riduzione di cui
all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, che non sia stata ancora applicata a causa della
mancata capienza delle aliquote vigenti alla data di
entrata in vigore delle citate leggi n. 388 del 2000 e n.
266 del 2005. Qualora per i lavoratori di cui al periodo
precedente le suddette quote di riduzione risultino gia'
applicate, si potra' procedere, subordinatamente
all'adozione annuale del decreto di cui all'ultimo periodo
del presente comma in assenza del quale le disposizioni
transitorie di cui al presente e al successivo periodo non
trovano applicazione, ad un allineamento graduale alla
nuova aliquota ASpI, come definita dai commi 1 e seguenti,
con incrementi annui pari allo 0,26 per cento per gli anni
2013, 2014, 2015, 2016 e pari allo 0,27 per cento per
l'anno 2017. Contestualmente, con incrementi pari allo 0,06
per cento annuo si procedera' all'allineamento graduale
all'aliquota del contributo destinato al finanziamento dei
Fondi interprofessionali per la formazione continua ai
sensi dell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.
845. A decorrere dall'anno 2013 e fino al pieno
allineamento alla nuova aliquota ASpI, le prestazioni di
cui ai commi da 6 a 10 e da 20 a 24 vengono annualmente
rideterminate, in funzione dell'aliquota effettiva di
contribuzione, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre di ogni
anno precedente l'anno di riferimento, tenendo presente, in
via previsionale, l'andamento congiunturale del relativo
settore con riferimento al ricorso agli istituti di cui ai
citati commi da 6 a 10 e da 20 a 24 e garantendo in ogni
caso una riduzione della commisurazione delle prestazioni
alla retribuzione proporzionalmente non inferiore alla
riduzione dell'aliquota contributiva per l'anno di
riferimento rispetto al livello a regime. (26)
28. Con effetto sui periodi contributivi di cui al
comma 25, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo
indeterminato si applica un contributo addizionale, a
carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della
retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
29. Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si
applica:
a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di
lavoratori assenti;
b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento
delle attivita' stagionali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonche', per i
periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31
dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai
contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31
dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative.
Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della
presente disposizione, valutate in 7 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214;
c) agli apprendisti;
d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
30. Nei limiti delle ultime sei mensilita' il
contributo addizionale di cui al comma 28 e' restituito,
successivamente al decorso del periodo di prova, al datore
di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo
indeterminato. La restituzione avviene anche qualora il
datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di
lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi
dalla cessazione del precedente contratto a termine. In
tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle
mensilita' spettanti un numero di mensilita' ragguagliato
al periodo trascorso dalla cessazione del precedente
rapporto di lavoro a termine.
31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente
dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI,
intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, e' dovuta, a
carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento
del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di
anzianita' aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo
dell'anzianita' aziendale sono compresi i periodi di lavoro
con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se
il rapporto e' proseguito senza soluzione di continuita' o
se comunque si e' dato luogo alla restituzione di cui al
comma 30. 32. Il contributo di cui al comma 31 e' dovuto
anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato
diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi
incluso il recesso del datore di lavoro ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico
dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167.
33. Il contributo di cui al comma 31 non e' dovuto,
fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il
contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23
luglio 1991, n. 223.
34. Per il periodo 2013-2015, il contributo di cui al
comma 31 non e' dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti
effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali
siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro,
in attuazione di clausole sociali che garantiscano la
continuita' occupazionale prevista dai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per
completamento delle attivita' e chiusura del cantiere. Alle
minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12
milioni di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
35. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di
licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di
eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato
oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al comma
31 del presente articolo e' moltiplicato per tre volte.
36. A decorrere dal 1° gennaio 2013 all'articolo 2,
comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«e-bis) assicurazione sociale per l'impiego in
relazione alla quale, in via aggiuntiva a quanto previsto
in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di
cui alle precedenti lettere ai sensi della disciplina di
cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati
a decorrere dal 1° gennaio 2013 e' dovuta dai datori di
lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una
contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali. Resta fermo che con
riferimento a tale contribuzione non operano le
disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183».
37. L'aliquota contributiva di cui al comma 36, di
finanziamento dell'ASpI, non ha effetto nei confronti delle
disposizioni agevolative che rimandano, per
l'identificazione dell'aliquota applicabile, alla
contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti.
38. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, dopo le parole:
«provvidenze della gestione case per lavoratori» sono
aggiunte le seguenti: «; Assicurazione sociale per
l'impiego».
39. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota
contributiva di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' ridotta al 2,6
per cento.
40. Si decade dalla fruizione delle indennita' di cui
al presente articolo nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attivita' in forma autonoma senza che
il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17;
c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di
vecchiaia o anticipato;
d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di
invalidita', sempre che il lavoratore non opti per
l'indennita' erogata dall'ASpI.
41. La decadenza si realizza dal momento in cui si
verifica l'evento che la determina, con obbligo di
restituire l'indennita' che eventualmente si sia continuato
a percepire.
42. All'articolo 46, comma 1, della legge 9 marzo 1989,
n. 88, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) le prestazioni dell'Assicurazione sociale per
l'impiego».
43. Ai contributi di cui ai commi da 25 a 39 si applica
la disposizione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera
e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.
44. In relazione ai casi di cessazione dalla precedente
occupazione intervenuti fino al 31 dicembre 2012, si
applicano le disposizioni in materia di indennita' di
disoccupazione ordinaria non agricola di cui all'articolo
19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,
n. 1272, e successive modificazioni.
45. La durata massima legale, in relazione ai nuovi
eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1°
gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, e' disciplinata
nei seguenti termini:
a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi
nell'anno 2013: otto mesi per i soggetti con eta'
anagrafica inferiore a cinquanta anni e dodici mesi per i
soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta
anni;
b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi
nell'anno 2014: otto mesi per i soggetti con eta'
anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i
soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta
anni e inferiore a cinquantacinque anni, quattordici mesi
per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a
cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di
contribuzione negli ultimi due anni;
c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi
nell'anno 2015: dieci mesi per i soggetti con eta'
anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i
soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta
anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici mesi per i
soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a
cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di
contribuzione negli ultimi due anni.
46. Per i lavoratori collocati in mobilita' a decorrere
dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016 ai sensi
dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, il periodo massimo di diritto
della relativa indennita' di cui all'articolo 7, commi 1 e
2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' ridefinito nei
seguenti termini:
a) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1°
gennaio 2013 al 31 dicembre 2014:
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01PGN002LX0
000771180ART121 & NOTXT=1 & NONAV=2 & TIPO=5 & FT_CID=934 &
NAVIPOS=4 & DS_POS=1 & OPERA=01 & - 12
1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici
mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno
compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che
hanno compiuto i cinquanta anni;
2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2:
ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che
hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i
lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
b)
1)
2)
c) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1°
gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:
1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici
mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno
compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori
che hanno compiuto i cinquanta anni;
2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici
mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno
compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che
hanno compiuto i cinquanta anni;
d) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1°
gennaio 2016 al 31 dicembre 2016:
1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici
mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno
compiuto i cinquanta anni;
2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici
mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno
compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori
che hanno compiuto i cinquanta anni.
46-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, entro il 31 ottobre 2014, procede, insieme alle
associazioni dei datori di lavoro e alle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, ad una ricognizione
delle prospettive economiche e occupazionali in essere alla
predetta data, al fine di verificare la corrispondenza
della disciplina transitoria di cui al comma 46 a tali
prospettive e di proporre, compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative. (14)
47. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le maggiori somme
derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui
all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal comma 48
del presente articolo, sono riversate alla gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge
9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni.
48. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «e' destinato» sono
inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale
comunale di cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di
servizi aeroportuali, con le modalita' in uso per la
riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte
delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del
mese in cui sorge l'obbligo.
3-ter. Le somme riscosse sono comunicate mensilmente
all'INPS da parte dei gestori di servizi aeroportuali con
le modalita' stabilite dall'Istituto e riversate allo
stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello
di riscossione, secondo le modalita' previste dagli
articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si
applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione
previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi
previdenziali obbligatori.
3-quater. La comunicazione di cui al comma 3-ter
costituisce accertamento del credito e da' titolo, in caso
di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva,
secondo le modalita' previste dall'articolo 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni».
49. I soggetti tenuti alla riscossione di cui
all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7 del
2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del
2005, come modificato dal comma 48 del presente articolo,
trattengono, a titolo di ristoro per le spese di
riscossione e comunicazione, una somma pari allo 0,25 per
cento del gettito totale. In caso di inadempienza rispetto
agli obblighi di comunicazione si applica una sanzione
amministrativa da euro 2.000 ad euro 12.000. L'INPS
provvede all'accertamento delle inadempienze e
all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689.
50. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni».
51. A decorrere dall'anno 2013, nei limiti delle
risorse di cui al comma 1 dell'articolo 19 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, e' riconosciuta un'indennita' ai
collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata
presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti
individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta
le seguenti condizioni:
a) abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in
regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito
lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non
superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta
nell'anno precedente;
c) con riguardo all'anno di riferimento sia
accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un
numero di mensilita' non inferiore a uno;
d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni, ininterrotto di almeno due mesi nell'anno
precedente;
e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno
quattro mensilita' presso la predetta Gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
52. L'indennita' e' pari a un importo del 5 per cento
del minimale annuo di reddito di cui all'articolo 1, comma
3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il
minor numero tra le mensilita' accreditate l'anno
precedente e quelle non coperte da contribuzione.
53. L'importo di cui al comma 52 e' liquidato in
un'unica soluzione se pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero
in importi mensili pari o inferiori a 1.000 euro se
superiore.
54. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura
del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per
coloro che hanno maturato il diritto entro tale data ai
sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
55. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le lettere a), b) e
c) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogate.
56. In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015:
a) il requisito di cui alla lettera e) del comma 51,
relativo alle mensilita' accreditate, e' ridotto da quattro
a tre mesi;
b) l'importo dell'indennita' di cui al comma 52 e'
elevato dal 5 per cento al 7 per cento del minimale annuo;
c) le risorse di cui al comma 51 sono integrate nella
misura di 60 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni
e al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Nel corso del periodo transitorio, in sede di
monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della presente legge, con particolare riferimento alle
misure recate dai commi 23 e seguenti del medesimo articolo
1, si provvede a verificare la rispondenza dell'indennita'
di cui al comma 51 alle finalita' di tutela, considerate le
caratteristiche della tipologia contrattuale, allo scopo di
verificare se la portata effettiva dell'onere corrisponde
alle previsioni iniziali e anche al fine di valutare, ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, eventuali correzioni della
misura stessa, quali la sua sostituzione con tipologie di
intervento previste dal comma 20 del presente articolo.
57. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura
pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per
cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per
cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento
per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per
cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al
33 per cento a decorrere dall'anno 2018» e, al secondo
periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per
gli anni 2008-2011, al 18 per cento per l'anno 2012, al 20
per cento per l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014,
al 22 per cento per l'anno 2015 e al 24 per cento a
decorrere dall'anno 2016». (15)
58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli
articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del
codice penale, nonche' per i delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni
previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la
sanzione accessoria della revoca delle seguenti
prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione
vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare:
indennita' di disoccupazione, assegno sociale, pensione
sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima
sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti
previdenziali a carico degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme
sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati
al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato gia'
accertato con sentenza in altro procedimento
giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in
parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di
attivita' illecite connesse a taluno dei reati di cui al
primo periodo.
59. I condannati ai quali sia stata applicata la
sanzione accessoria di cui al comma 58, primo periodo,
possono beneficiare, una volta che la pena sia stata
completamente eseguita e previa presentazione di apposita
domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente
in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.
60. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono
comunicati, entro quindici giorni dalla data di adozione
dei medesimi, all'ente titolare dei rapporti previdenziali
e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai
fini della loro immediata esecuzione.
61. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco
dei soggetti gia' condannati con sentenza passata in
giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della
revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di
cui al medesimo comma 58, primo periodo.
62. Quando esercita l'azione penale, il pubblico
ministero, qualora nel corso delle indagini abbia acquisito
elementi utili per ritenere irregolarmente percepita una
prestazione di natura assistenziale o previdenziale,
informa l'amministrazione competente per i conseguenti
accertamenti e provvedimenti.
63. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di
cui ai commi da 58 a 62 sono versate annualmente dagli enti
interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di
rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di
tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di
cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi in favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.
64. Al fine di garantire la graduale transizione verso
il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori
sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione
delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di
debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni
2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi
e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla
normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di
continuita', di trattamenti di integrazione salariale e di
mobilita', anche con riferimento a settori produttivi e ad
aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal
fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo.
(27)
65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni
2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di euro
400 milioni per l'anno 2016. (27)
66. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate
alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche
senza soluzione di continuita', di trattamenti di
integrazione salariale e di mobilita', i trattamenti
concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge
12 novembre 2011, n. 183, nonche' ai sensi del comma 64 del
presente articolo possono essere prorogati, sulla base di
specifici accordi governativi e per periodi non superiori a
dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di
cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per cento nel
caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe
successive alla seconda, possono essere erogati
esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi
di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione
professionale. Bimestralmente il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e
delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni
delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga. (27)
67. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a
tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano
anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di
integrazione salariale in deroga e di mobilita' in deroga,
rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8,
comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23
luglio 1991, n. 223.
68. Con effetto dal 1° gennaio 2013 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
di cui alle tabelle B e C dell'allegato 1 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano ai
lavoratori iscritti alla gestione autonoma coltivatori
diretti, mezzadri e coloni dell'INPS che non fossero gia'
interessati dalla predetta disposizione incrementale. Le
aliquote di finanziamento sono comprensive del contributo
addizionale del 2 per cento previsto dall'articolo 12,
comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
69. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) articolo 19, commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 1988, n. 160;
c) articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
aprile 1936, n. 1155.
70. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni, le parole:
«qualora la continuazione dell'attivita' non sia stata
disposta o sia cessata» sono sostituite dalle seguenti:
«quando sussistano prospettive di continuazione o di
ripresa dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale,
dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri
oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali».
L'articolo 3 della citata legge n. 223 del 1991, come
da ultimo modificato dal presente comma, e' abrogato a
decorrere dal 1° gennaio 2016.
70-bis. I contratti e gli accordi collettivi di
gestione di crisi aziendali che prevedono il ricorso agli
ammortizzatori sociali devono essere depositati presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo
modalita' indicate con decreto direttoriale. Dalla presente
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. 71. A decorrere dal 1°
gennaio 2017, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 5, commi 4, 5 e 6, della legge 23 luglio
1991, n. 223;
b) articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991, n.
223;
c) articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223; (25)
d) articolo 16, commi da 1 a 3, della legge 23 luglio
1991, n. 223;
e) articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.
223;
f) articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451;
g) articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n.
427.
72. All'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le procedure di mobilita'»
sono sostituite dalle seguenti: «la procedura di
licenziamento collettivo»;
b) al comma 3, le parole: «la dichiarazione di
mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «il
licenziamento collettivo» e le parole: «programma di
mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «programma di
riduzione del personale»;
c) al comma 8, le parole: «dalla procedura di
mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «dalle procedure
di licenziamento collettivo»;
d) al comma 9, le parole: «collocare in mobilita'» sono
sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole:
«collocati in mobilita'» sono sostituite dalla seguente:
«licenziati»;
e) al comma 10, le parole: «collocare in mobilita'»
sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole:
«posti in mobilita'» sono sostituite dalla seguente:
«licenziati».
73. All'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223, le parole: «collocare in mobilita'» sono
sostituite dalla seguente: «licenziare».".
La lettera c) del comma 47 dell'articolo 3 della citata
legge 28 giugno 2012, n. 92, abrogata dalla presente legge,
e' pubblicata nella Gazz. Uff. 3 luglio 2012, n. 153, S.O.
Si riporta il comma 20 e 21 dell'articolo 34 del
decreto legge 18 ottobre 2012, 179, recante "Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese."pubblicato nella
Gazz. Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O., convertito, con
modificazioni nella legge del 17 dicembre 2012, n. 221,
recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese.", pubblicata nella Gazz. Uff. 18 dicembre 2012, n.
294, S.O. e modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n.
228:
"20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza
economica, al fine di assicurare il rispetto della
disciplina europea, la parita' tra gli operatori,
l'economicita' della gestione e di garantire adeguata
informazione alla collettivita' di riferimento,
l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di
apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente
affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza
dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la
forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti
specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio
universale, indicando le compensazioni economiche se
previste.
21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto non conformi ai requisiti
previsti dalla normativa europea devono essere adeguati
entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la
stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli
affidamenti in cui non e' prevista una data di scadenza gli
enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel
contratto di servizio o negli altri atti che regolano il
rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il
mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente
comma determina la cessazione dell'affidamento alla data
del 31 dicembre 2013.".
Si riporta il comma 3, dell'articolo 4 del citato
decreto legge 28 giugno 2013, n. 78:
"3. Al fine di assicurare il pieno e tempestivo
utilizzo delle risorse allocate sul Piano di Azione e
Coesione secondo i cronoprogrammi approvati, il predetto
Gruppo di Azione procede periodicamente, in partenariato
con le amministrazioni interessate, alla verifica dello
stato di avanzamento dei singoli interventi e alle
conseguenti rimodulazioni del Piano di Azione Coesione che
si rendessero necessarie anche a seguito dell'attivita' di
monitoraggio anche al fine di eventuali riprogrammazioni.".