(( Art. 13-bis
Disposizioni urgenti recanti modifiche al codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. All'articolo 114 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo
il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai
carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), qualora
circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a
carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono stabilite le relative prescrizioni
tecniche per l'immissione in circolazione».
2. All'articolo 85, comma 2, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) i velocipedi». ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 114 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada»:
«2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono
soggette ad immatricolazione presso gli uffici competenti
del Dipartimento per i trasporti terrestri, che rilasciano
la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il
proprietario del veicolo.».
Si trascrive il comma 2 dell'articolo 58 del medesimo
decreto legislativo n. 285/1992:
«2. Ai fini della circolazione su strada le macchine
operatrici si distinguono in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la
manutenzione di opere civili o delle infrastrutture
stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali
spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di
cose.».
Il comma 2 dell'articolo 85 del medesimo decreto
legislativo n. 285/1992 prescrive:
«2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di
noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli con o senza sidecar;
b) i tricicli;
c) i quadricicli;
d) le autovetture;
e) gli autobus;
f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per
trasporti specifici di persone;
g) i veicoli a trazione animale».