(( Art. 13-bis 
 
Disposizioni urgenti recanti modifiche al codice della strada, di cui
            al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 
 
  1. All'articolo 114 del codice della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,  dopo
il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Le prescrizioni di cui al  comma  2  non  si  applicano  ai
carrelli di  cui  all'articolo  58,  comma  2,  lettera  c),  qualora
circolino su strada per brevi e saltuari  spostamenti  a  vuoto  o  a
carico.  Con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
della presente disposizione, sono stabilite le relative  prescrizioni
tecniche per l'immissione in circolazione». 
  2. All'articolo 85, comma 2, del codice della  strada,  di  cui  al
decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive
modificazioni, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
    «b-bis) i velocipedi». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  114  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante  «Nuovo
          codice della strada»: 
              «2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono
          soggette ad immatricolazione presso gli  uffici  competenti
          del Dipartimento per i trasporti terrestri, che  rilasciano
          la carta di circolazione a colui che dichiari di essere  il
          proprietario del veicolo.». 
              Si trascrive il comma 2 dell'articolo 58  del  medesimo
          decreto legislativo n. 285/1992: 
              «2. Ai fini della circolazione su  strada  le  macchine
          operatrici si distinguono in: 
              a)  macchine  impiegate  per  la   costruzione   e   la
          manutenzione  di  opere  civili  o   delle   infrastrutture
          stradali o per il ripristino del traffico; 
              b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie  quali
          spanditrici di sabbia e simili; 
              c) carrelli: veicoli destinati alla  movimentazione  di
          cose.». 
              Il  comma  2  dell'articolo  85  del  medesimo  decreto
          legislativo n. 285/1992 prescrive: 
              «2. Possono essere destinati ad effettuare servizio  di
          noleggio con conducente per trasporto di persone: 
              a) i motocicli con o senza sidecar; 
              b) i tricicli; 
              c) i quadricicli; 
              d) le autovetture; 
              e) gli autobus; 
              f)  gli  autoveicoli  per  trasporto  promiscuo  o  per
          trasporti specifici di persone; 
              g) i veicoli a trazione animale».