Art. 14
(( Misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare
1. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto del fenomeno del
lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti
disposizioni:
a) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
autorizzato ad integrare la dotazione organica del personale
ispettivo nella misura di duecentocinquanta unita', di cui duecento
nel profilo di ispettore del lavoro di area III e cinquanta nel
profilo di ispettore tecnico di area III, e a procedere
progressivamente alle conseguenti assunzioni. Ferma restando la
previsione di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la
disposizione di cui all'articolo 34-bis, comma 2, del medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni,
trova applicazione con esclusivo riferimento al personale in possesso
di specifiche professionalita' compatibili con quelle di ispettore
del lavoro o di ispettore tecnico. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali comunica annualmente al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze il numero delle unita' assunte e la
relativa spesa. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui
alla presente lettera si provvede mediante riduzione del Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno
2015 e 10,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2016;
b) l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3
del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive
modificazioni, nonche' delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14,
comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e' aumentato del 30
per cento. In relazione alla violazione prevista dal citato articolo
3 del decreto-legge n. 12 del 2002, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 73 del 2002, non si applica la procedura di diffida di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e
successive modificazioni. Restano soggette alla procedura di diffida
le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto;
c) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e
4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,
e successive modificazioni, con esclusione delle sanzioni previste
per la violazione dell'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto
legislativo, sono raddoppiati; le disposizioni di cui alla presente
lettera si applicano anche alle violazioni commesse a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto;
d) i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni
di cui alle lettere b) e c) sono versati ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati:
1) al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2;
2) ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, nel limite massimo di 10
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, destinato a misure,
da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, finalizzate ad una piu' efficiente utilizzazione del
personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore
efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo,
della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonche'
alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e
irregolare.
d) ferme restando le competenze della Commissione centrale di
coordinamento dell'attivita' di vigilanza di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, al fine di assicurare la
migliore e piu' razionale impiego del personale ispettivo degli Enti
Pubblici che gestiscono forme di assicurazioni obbligatorie, la
programmazione delle verifiche ispettive, sia livello centrale che
territoriale, da parte dei predetti Enti e' sottoposta
all'approvazione delle rispettive strutture centrali e territoriali
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
e) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
autorizzato ad implementare la dotazione organica del personale
ispettivo nella misura di duecentocinquanta unita' di cui duecento
nel profilo di ispettore del lavoro di area III e cinquanta di
ispettore tecnico di area III da destinare nelle regioni del
centro-nord ed a procedere in modo progressivo alle conseguenti
assunzioni nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 2. Il
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali comunica annualmente
al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato il numero delle unita' assunte e la
relativa spesa;
f) con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione del presente
decreto, sono individuate forme di implementazione e
razionalizzazione nell'utilizzo del mezzo proprio in un'ottica di
economicita' complessiva finalizzata all'ottimizzazione del servizio
reso da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
))
Riferimenti normativi
Si trascrive il testo del comma 2-bis dell'articolo 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche»:
«2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.».
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 34-bis
del medesimo decreto-legislativo n. 165/2001:
«2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture
regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3,
provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad
assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo
elenco il personale collocato in disponibilita' ai sensi
degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e
provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di
personale da assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse
amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento
della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso il personale inserito nell'elenco
previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito
dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive
il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il
rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha
comunicato l'intenzione di bandire il concorso.»
- il comma 1, lettera a), dell'articolo 18 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, dispone:
«1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinques del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;»
- si trascrive il testo dell'articolo 3 del
DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti
per il completamento delle operazioni di emersione di
attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare),
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002,
n. 73, nel testo previgente:
«1. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole: "30 giugno 2002", sono
sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002";
2) al comma 2, dopo le parole: "Per il periodo di
imposta", sono inserite le seguenti: "successivo a quello";
3) al comma 2, lettera a), primo periodo, le parole:
"rispetto a quello relativo al periodo d'imposta
precedente", sono sostituite dalle seguenti: "rispetto a
quello relativo al secondo periodo d'imposta precedente";
4) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute
per il primo periodo d'imposta e fino al termine di
presentazione della dichiarazione di emersione, previste,
rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 2, sono
trattenute e versate in un'unica soluzione, entro il
termine di presentazione della medesima dichiarazione
ovvero, a partire dal predetto termine, in sessanta rate
mensili, senza interessi";
5) al comma 2-ter, il primo periodo e' sostituito dal
seguente:
"Per le violazioni concernenti gli obblighi di
documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio
attivita', commesse nel primo periodo d'imposta agevolato
fino alla data di presentazione della dichiarazione di
emersione, non si applicano le sanzioni previste ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che il
versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine
previsto per il versamento dovuto in base alla relativa
dichiarazione annuale IVA";
6) al comma 4, le parole: "30 giugno 2002", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre
2002";
7) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. I lavoratori che aderiscono al programma di
emersione e che non risultano gia' dipendenti
dell'imprenditore sono esclusi, per il periodo antecedente
nonche' per il triennio di emersione, dal computo dei
limiti numerici di unita' di personale previsti da leggi e
contratti collettivi di lavoro ai fini dell'applicazione di
specifiche normative ed istituti, ad eccezione delle
disposizioni in materia di licenziamenti individuali e
collettivi. L'adesione da parte del lavoratore al programma
di emersione di cui al presente articolo, tramite
sottoscrizione di specifico atto di conciliazione, ha
efficacia novativa del rapporto di lavoro emerso con
effetto dalla data di presentazione della dichiarazione di
emersione e produce, relativamente ai diritti di natura
retributiva e risarcitoria per il periodo pregresso, gli
effetti conciliativi ai sensi degli articoli 410 e 411 del
codice di procedura civile; dalla stessa data si applicano
gli istituti economici e normativi previsti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di riferimento";
8) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Per intensificare l'azione di contrasto
all'economia sommersa, il CIPE definisce un piano
straordinario di accertamento, operativo dal 6 maggio 2002,
con il quale sono individuate le priorita' di intervento
coordinato ed integrato degli organi di vigilanza del
settore. Al fine di acquisire elementi utili all'attuazione
del piano, l'Agenzia delle entrate invia una richiesta di
informazioni ai soggetti individuati sulla base dei dati in
possesso del sistema informativo dell'anagrafe tributaria e
previdenziale, dei soggetti gestori di servizi di pubblica
utilita', dei registri dei beni immobili e dei beni mobili
registrati e degli studi di settore. Tale richiesta e'
finalizzata anche all'acquisizione di ulteriori elementi di
carattere generale correlabili alle irregolarita' del
rapporto di lavoro e non preclude l'adesione ai programmi
di emersione";
b) dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Emersione progressiva). - 1. In
alternativa alla procedura prevista dall'articolo 1, gli
imprenditori presentano al sindaco del comune dove ha sede
l'unita' produttiva, entro il 30 settembre 2002, un piano
individuale di emersione contenente:
a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed
adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente
per l'esercizio dell'attivita', relativamente a materie
diverse da quelle fiscale e contributiva, in un periodo non
superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a
ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze;
b) le proposte per il progressivo adeguamento agli
obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro in materia di trattamento economico in un periodo
comunque non superiore al triennio di emersione;
c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si
intende regolarizzare;
d) l'impegno a presentare una apposita dichiarazione di
emersione successivamente alla approvazione del piano da
parte del sindaco.
2. Per la presentazione del piano individuale di
emersione, gli imprenditori che intendono conservare
l'anonimato possono avvalersi delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti
iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del
lavoro, che provvedono alla presentazione del programma al
sindaco con l'osservanza di misure idonee ad assicurare la
riservatezza dell'imprenditore stesso.
3. Se il piano individuale di emersione contiene
proposte di adeguamento progressivo alle disposizioni dei
contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di
trattamento economico, il sindaco sottopone la questione al
parere della commissione provinciale o regionale sul lavoro
irregolare, di cui all'articolo 78, comma 4, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ove
istituita. La commissione esprime il parere entro quindici
giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale
termine il sindaco procede, comunque, ai sensi del comma 5.
4. Il sindaco approva il piano individuale di emersione
nell'ambito delle linee generali definite dal CIPE, secondo
quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1. Il prefetto
esercita la funzione di coordinamento e vigilanza.
5. Il sindaco approva il piano di emersione entro
quarantacinque giorni dalla sua presentazione, previe
eventuali modifiche concordate con l'interessato o con i
soggetti di cui al comma 2, ovvero respinge il piano
stesso. Con il provvedimento di approvazione del piano, il
sindaco dispone, contestualmente, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, la prosecuzione dell'attivita'.
6. Il sindaco o l'organo di vigilanza delegato
verifica, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini
fissati, l'avvenuto adeguamento o regolarizzazione agli
obblighi previsti dalla normativa vigente, dandone
comunicazione all'interessato. L'adeguamento o la
regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come
avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei
reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla
violazione dei predetti obblighi.
7. La dichiarazione di emersione e' presentata entro il
30 novembre 2002 e produce gli altri effetti previsti
dall'articolo 1";
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "di cui
all'articolo 1 e degli altri modelli di dichiarazione",
sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 1 e
1-bis e degli altri modelli di dichiarazione".
2. Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione
di emersione prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto resta ferma
l'applicazione del regime di incentivo fiscale per il
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
della citata legge n. 383 del 2001, e per i due successivi;
per i medesimi soggetti si applicano le disposizioni di
maggiore favore recate dai commi 2-bis, 2-ter e 4-bis
dell'articolo 1 della legge n. 383 del 2001, introdotte con
il comma 1, lettera a), del presente articolo.
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia'
previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di
lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di
lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro
domestico, si applica altresi' la sanzione amministrativa
da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore
irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di
lavoro effettivo. L'importo della sanzione e' da euro 1.000
a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato
di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel
caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per
un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni
civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi
riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi
precedenti e' aumentato del 50 per cento.
4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano
applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere
contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque
la volonta' di non occultare il rapporto, anche se trattasi
di differente qualificazione.
5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui
al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che
effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e
previdenza. Autorita' competente a ricevere il rapporto ai
sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e' la Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente.»
La legge 18 ottobre 2001, n. 383, reca «Primi
interventi per il rilancio dell'economia».
Si trascrivono i commi 4, lettera c), 5, lettera b) e 6
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro), nel testo previgente:
«4. E' condizione per la revoca del provvedimento da
parte dell'organo di vigilanza del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali di cui al comma 1:
(Omissis).
c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a
quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle ipotesi di
sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle
ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro.
5. E' condizione per la revoca del provvedimento da
parte dell'organo di vigilanza delle aziende sanitarie
locali di cui al comma 2:
a) l'accertamento del ripristino delle regolari
condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate
violazioni delle disciplina in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro;
b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a
Euro 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6.
6. E' comunque fatta salva l'applicazione delle
sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.».
Si trascrive l'articolo 13 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni
ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a
norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30):
«Art. 13. Accesso ispettivo, potere di diffida e
verbalizzazione unica.
1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di
lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla
conclusione delle attivita' di verifica compiute nel corso
del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di
lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo
alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di
primo accesso ispettivo contenente:
a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al
lavoro e la descrizione delle modalita' del loro impiego;
b) la specificazione delle attivita' compiute dal
personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro
o da chi lo assiste, o dalla persona presente
all'ispezione;
d) ogni richiesta, anche documentale, utile al
proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento
degli illeciti, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961,
n. 628.
2. In caso di constatata inosservanza delle norme di
legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e
legislazione sociale e qualora il personale ispettivo
rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni
amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore
e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6
della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione
delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro
il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del
verbale di cui al comma 4.
3. In caso di ottemperanza alla diffida, il
trasgressore o l'eventuale obbligato in solido e' ammesso
al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione
nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella
misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura
fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza
del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo
della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio
limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a
condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di
cui ai commi 2 e 3, nonche' alla contestazione delle
violazioni amministrative di cui all'articolo 14 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del
personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un
unico verbale di accertamento e notificazione, notificato
al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il
verbale di accertamento e notificazione deve contenere:
a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con
indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti
rilevati;
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti
sanabili ai sensi del comma 2;
c) la possibilita' di estinguere gli illeciti
ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della
somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma
nei casi di illeciti gia' oggetto di regolarizzazione;
d) la possibilita' di estinguere gli illeciti non
diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di
cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in
misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689;
e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli
organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei
termini di impugnazione.
5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui
all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del
ricorso di cui all'articolo 17 del presente decreto, fino
alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di
cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o
dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al
personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del
pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al
comma 4 produce gli effetti della contestazione e
notificazione degli addebiti accertati nei confronti del
trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali
sia stato notificato.
6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2,
con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, e'
esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi
degli enti e degli istituti previdenziali per le
inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti
previdenziali svolgono tale attivita' con le risorse umane
e finanziarie esistenti a legislazione vigente.
7. Il potere di diffida di cui al comma 2 e' esteso
agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che
accertano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24
novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e
legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai
quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a
diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido
alla regolarizzazione delle inosservanze comunque
materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di
cui ai commi 3, 4 e 5.».
Si trascrivono i commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle
direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro), nel testo
previgente:
«3. In caso di violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 9, comma 1, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750
euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque
lavoratori ovvero si e' verificata in almeno tre periodi di
riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione
amministrativa e' da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si
riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero si e'
verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui
all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa e'
da 1.000 a 5.000 euro e non e' ammesso il pagamento della
sanzione in misura ridotta. In caso di violazione delle
disposizioni previste dall'articolo 10, comma 1, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se
la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori
ovvero si e' verificata in almeno due anni, la sanzione
amministrativa e' da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si
riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero si e'
verificata in almeno quattro anni, la sanzione
amministrativa e' da 800 a 4.500 euro e non e' ammesso il
pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. In caso di violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 7, comma 1, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la
violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero
si e' verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore,
la sanzione amministrativa e' da 300 a 1.000 euro. Se la
violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero
si e' verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro
ore, la sanzione amministrativa e' da 900 a 1.500 euro e
non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura
ridotta.».
L' articolo 10, comma 1, del medesimo decreto
legislativo n. 66/2003, dispone:
«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109
del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un
periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro
settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla
contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina
riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va
goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di
richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di
maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi
successivi al termine dell'anno di maturazione.».
Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124:
«Art. 3. Commissione centrale di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza.
1. La Commissione centrale di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza, costituita ai sensi delle
successive disposizioni, opera quale sede permanente di
elaborazione di orientamenti, linee e priorita'
dell'attivita' di vigilanza.
1-bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti
annuali, presentati entro il 30 novembre di ogni anno dai
soggetti di cui al comma 2, anche al fine di monitorare la
congruita' dell'attivita' di vigilanza effettuata, propone
indirizzi ed obiettivi strategici e priorita' degli
interventi ispettivi e segnala altresi' al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale gli aggiustamenti
organizzativi da apportare al fine di assicurare la
maggiore efficacia dell'attivita' di vigilanza. Per gli
adempimenti di cui sopra, la Commissione si avvale anche
delle informazioni raccolte ed elaborate dal Casellario
centrale delle posizioni previdenziali attive di cui al
comma 23 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.
243.
2. La Commissione centrale di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza, nominata con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' composta
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un
sottosegretario delegato, in qualita' di presidente; dal
direttore generale della direzione generale, dal Direttore
generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS); dal Direttore generale dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
dal Comandante generale della Guardia di finanza; dal
Comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di
finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
dal Comandante del Comando carabinieri per la tutela del
lavoro; dal Direttore generale dell'Agenzia delle entrate;
dal Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali;
dal Presidente del Comitato nazionale per la emersione del
lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448; da quattro rappresentanti
dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei
lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
I componenti della Commissione possono farsi rappresentare
da membri supplenti appositamente delegati.
3. Alle sedute della Commissione centrale di
coordinamento dell'attivita' di vigilanza possono essere
invitati a partecipare i Direttori generali delle altre
direzioni generali del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, i Direttori degli altri enti
previdenziali, i Direttori generali delle direzioni
generali degli altri Ministeri interessati in materia, gli
ulteriori componenti istituzionali della Commissione
nazionale per la emersione del lavoro non regolare ed il
comandante del nucleo dei Carabinieri presso l'ispettorato
del lavoro. Alle sedute della Commissione centrale di
coordinamento dell'attivita' di vigilanza puo', su
questioni di carattere generale attinenti alla problematica
del lavoro illegale, essere altresi' invitato il Capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
4. Alla Commissione centrale di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza puo' essere attribuito il
compito di definire le modalita' di attuazione e di
funzionamento della banca dati di cui all'articolo 10,
comma 1, e di definire le linee di indirizzo per la
realizzazione del modello unificato di verbale di
rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di
previdenza e assistenza obbligatoria ad uso degli organi di
vigilanza, nei cui confronti la direzione generale, al
sensi dell'articolo 2, esercita un'attivita' di direzione e
coordinamento.
5. Ai componenti della Commissione di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza ed ai soggetti eventualmente
invitati a partecipare ai sensi del comma 3 non spetta
alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione. Al
funzionamento della Commissione si provvede con le risorse
assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di
bilancio.».