Art. 2
Misure in materia di nuove imprese e di riqualificazione produttiva
di aree di crisi industriale e fondo di investimento nel capitale
di rischio delle PMI
1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) prima dell'articolo 1, sono inserite le seguenti parole: «Capo
0I, Misure in favore della nuova imprenditorialita' (( nei settori
della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi»; ))
b) gli articoli da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 1. - (Principi generali) -- 1. Le disposizioni del presente
Capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale la
creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale
partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo
attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.
Art. 2. - (Benefici) -- 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di
cui al presente Capo sono concedibili mutui agevolati per gli
investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni
e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile,
ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de
minimis") e delle eventuali successive disposizioni comunitarie
applicabili modificative del predetto regolamento.
2. I mutui di cui al comma 1 possono essere assistiti dalle
garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale,
acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.
Art. 3. - (Soggetti beneficiari) -- 1. Possono beneficiare delle
agevolazioni di cui al presente Capo le imprese:
a) costituite da non piu' di (( dodici mesi )) alla data di
presentazione della domanda di agevolazione;
b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione
contenuta nell'Allegato 1 al regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione del 6 agosto 2008;
c) costituite in forma societaria;
d) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la
meta' numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di
eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.
Art. 4. - (Progetti finanziabili) -- 1. Possono essere finanziate,
secondo i criteri e le modalita' stabiliti con il decreto di cui
all'articolo 24 e fatti salvi le esclusioni e i limiti previsti dal
regolamento e dalle relative disposizioni modificative di cui
all'articolo 2, comma 1, le iniziative che prevedano investimenti non
superiori a 1.500.000 euro, relative alla produzione di beni nei
settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei
prodotti agricoli (( ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi
settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo, ))
nonche' le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare
rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile individuati
con il predetto decreto.
2. (soppresso).
Art. 4-bis. -- (Risorse finanziarie disponibili) -- 1. La
concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo e' disposta a
valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo previsto dall'articolo
4 del decreto 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 19 gennaio 2005, del Ministro dell'economia e delle
finanze, derivanti dai rientri dei mutui concessi ai sensi del
presente decreto. Le predette disponibilita' possono essere
incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla
programmazione nazionale e comunitaria.».
c) sono abrogati i Capi I, II e IV del Titolo I;
d) all'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 3» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo»;
2) al comma 2 e al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 2»,
sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «di cui al comma
01»;
3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le agevolazioni concedibili ai sensi del presente Capo
possono assumere la forma di contributi a fondo perduto e di mutui a
tasso agevolato.»;
e) all'articolo 23, comma 1, prima delle parole: «Alla societa'
Sviluppo Italia S.p.a.», sono inserite le seguenti: «Fatto salvo
quanto previsto dal comma 4-ter del presente articolo»;
f) al comma 2 dell'articolo 23 dopo le parole: «della
programmazione economica» sono inserite le seguenti: «relativamente
al Titolo II del presente decreto e con il Ministero dello sviluppo
economico, sentito il Ministro della coesione territoriale e il
Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente al Titolo I del
presente decreto»;
g) all'articolo 23, dopo il comma 4-bis, e' aggiunto il seguente:
«4-ter. Per l'attuazione degli interventi di cui al Titolo I, Capo
III si applica il decreto 28 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2007, del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni.»;
h) all'articolo 24, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente alle
disposizioni di cui al Capo 0I del Titolo I, nonche' il Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, relativamente alle disposizioni di cui al
titolo II, fissano con uno o piu' regolamenti, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e modalita'
di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto. Per
gli interventi di cui al Capo III del Titolo I, il predetto
regolamento e' emanato, entro i medesimi termini, con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
(( 1-bis. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, una
quota pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' destinata alla Sezione
speciale «Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
pari opportunita'» istituita presso il medesimo Fondo. ))
2. All'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «che, a seguito di istanza di
riconoscimento della regione interessata» sono sostituite dalle
seguenti: «riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico anche
a seguito di istanza della regione interessata, che», e le parole da:
«Non sono oggetto» a: «competenza regionale» sono soppresse;
b) al comma 2, ultimo periodo, la parola: «esclusivamente» e'
sostituita dalla seguente: «anche»;
c) al comma 5, le parole da: «La concessione di finanziamenti
agevolati» fino a: «nell'ambito dei progetti di cui al comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «La concessione di agevolazioni per
l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1º aprile
1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 181, ivi incluse quelle concesse sotto forma di
finanziamento agevolato, e' applicabile, prioritariamente nell'ambito
dei progetti di cui al comma 1, nonche' per gli interventi di cui al
comma 8-bis,»;
d) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura
non regolamentare, da adottare, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, disciplina le condizioni e le modalita' per
l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli articoli
5, 6, e 8 del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come
successivamente estesi, nei casi di situazioni di crisi industriali
diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto di cui
al comma 8 che presentano, comunque, impatto significativo sullo
sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione.».
Riferimenti normativi
Il decreto legislativo del 21 aprile 2000, n. 185 ,
recante "Incentivi all'autoimprenditorialita' e
all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1,
della L. 17 maggio 1999, n. 144.", e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 6 luglio 2000, n. 156. I relativi Capi I, II, e
IV del Titolo I sono abrogati dal predetto decreto legge
145 del 23 dicembre 2013.
Il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del
15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli
87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de
minimis»), e' pubblicato Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea L 379/5 del 28 dicembre 2006.
Il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6
agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di
esenzione per categoria), e' pubblicato Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea L 214/3 del 9 agosto 2008 , Allegato 1
recante "Definizione di PMI".
Si riporta l'articolo 24 del Regolamento (CE) n.
800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune
in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
(regolamento generale di esenzione per categoria),
pubblicato Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 214/3
del 9 agosto 2008:
"Art. 24.Aiuti per la realizzazione di studi in materia
ambientale
1. Gli aiuti per la realizzazione di studi in materia
ambientale direttamente connessi ad investimenti di cui
all'articolo 18, ad investimenti in misure per il risparmio
energetico alle condizioni di cui all'articolo 21 e
investimenti per la promozione dell'energia prodotta da
fonti rinnovabili alle condizioni di cui all'articolo 23
sono compatibili con il mercato comune ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti
dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo
3, del trattato, purche' siano soddisfatte le condizioni di
cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. L'intensita' di aiuto non supera il 50 % dei costi
ammissibili. Essa puo' essere tuttavia aumentata di 20
punti percentuali per gli studi realizzati per conto di
piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli studi
realizzati per conto di medie imprese.
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi dello
studio.".
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 30 novembre-2004 , recante "Criteri e modalita' di
concessione da parte di Sviluppo Italia S.p.a. degli
incentivi a favore dell'autoimprenditorialita' e
dell'autoimpiego previsti dal D.Lgs. 21 aprile 2000, n.
185, in attuazione dell'articolo 72 della L. 27 dicembre
2002, n. 289.", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 19 gennaio
2005, n. 14.
Il decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali del 28 dicembre 2006, recante
"Trasferimento delle risorse per l'imprenditorialita'
giovanile in agricoltura da Sviluppo Italia S.p.a. a
ISMEA." e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 2007, n.
5.
Si riporta il comma 100, dell'articolo 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica.", pubblicata nella Gazz. Uff. 28
dicembre 1996, n. 303, S.O., modificata dalla legge 6
giugno 2013 n. 64, pubblicata nella Gazz. Uff. del
07/06/2013, n. 132
" 100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito
presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di
assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi
dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie
imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire
per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito
presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n.
1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.".
Si riporta l'articolo 27 del decreto legge 22 giugno
2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del
Paese.", pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n.
147, S.O., convertito, con modificazioni, nella legge 7
agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la
crescita del Paese.", pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto
2012, n. 187, S.O.:
"Art. 27. Riordino della disciplina in materia di
riconversione e riqualificazione produttiva di aree di
crisi industriale complessa
1. Nel quadro della strategia europea per la crescita,
al fine di sostenere la competitivita' del sistema
produttivo nazionale, l'attrazione di nuovi investimenti
nonche' la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi
di situazioni di crisi industriali complesse con impatto
significativo sulla politica industriale nazionale, il
Ministero dello sviluppo economico adotta Progetti di
riconversione e riqualificazione industriale. Sono
situazioni di crisi industriale complessa, quelle che, a
seguito di istanza di riconoscimento della regione
interessata, riguardano specifici territori soggetti a
recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza
nazionale derivante da:
una crisi di una o piu' imprese di grande o media
dimensione con effetti sull'indotto;
una grave crisi di uno specifico settore industriale
con elevata specializzazione nel territorio.
Non sono oggetto di intervento le situazioni di crisi
che risultano risolvibili con risorse e strumenti di
competenza regionale.
2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche
mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di
tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i
presupposti, investimenti produttivi anche a carattere
innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la
formazione del capitale umano, la riconversione di aree
industriali dismesse, il recupero ambientale e
l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di
infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.
Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli
5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, come esteso
dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
applica esclusivamente per l'attuazione dei progetti di
riconversione e riqualificazione industriale.
3. Per assicurare l'efficacia e la tempestivita'
dell'iniziativa, i Progetti di riconversione e
riqualificazione industriale sono adottati mediante
appositi accordi di programma che disciplinano gli
interventi agevolativi, l'attivita' integrata e coordinata
di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei
soggetti pubblici e privati, le modalita' di esecuzione
degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e
del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli
impianti compresi nel Progetto di riconversione e
riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica
utilita', urgenti ed indifferibili.
4. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione
del Progetto sono indette dal Ministero dello sviluppo
economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa in
materia di interventi di bonifica e risanamento ambientale
dei siti contaminati.
5. La concessione di finanziamenti agevolati mediante
contributo in conto interessi per l'incentivazione degli
investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 181, e' applicabile, nell'ambito dei progetti di
cui al comma 1 in tutto il territorio nazionale, fatte
salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina
comunitaria per i singoli territori, nei limiti degli
stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi
del Progetto di riconversione e riqualificazione
industriale, il Ministero dello sviluppo economico si
avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., le cui
attivita' sono disciplinate mediante apposita convenzione
con il Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri
derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico
delle risorse assegnate all'apposita sezione del fondo di
cui all'articolo 23, comma 2 utilizzate per l'attuazione
degli accordi di cui al presente articolo, nel limite
massimo del 3 per cento delle risorse stesse.
7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
elabora misure volte a favorire il ricollocamento
professionale dei lavoratori interessati da interventi di
riconversione e riqualificazione industriale. Tali misure
possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di
imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto
alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate
allo svolgimento di tale attivita' ai sensi dell'articolo
4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente comma
possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito
delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro,
nonche' dai fondi paritetici interprofessionali nazionali
per la formazione continua di cui all'articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01PGN001LX0
000770831ART696 & NOTXT=1 & NONAV=2 & TIPO=5 & FT_CID=990 &
NAVIPOS=5 & DS_POS=0 & OPERA=01 & - 105
8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, disciplina le modalita' di individuazione
delle situazioni di crisi industriale complessa e determina
i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di
riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro
dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive
all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la priorita' di
accesso agli interventi di propria competenza. (106)
9. All'attuazione degli interventi previsti dai
Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri
relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede a
valere sulle risorse finanziarie individuate dalle
Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e,
relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle
risorse stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti,
ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui
all'articolo 23, comma 2. Le attivita' del presente
articolo sono svolte dalle amministrazioni territoriali
partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
10. Le risorse destinate al finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del 15
maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte
agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande
oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo
importo con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su richiesta del Ministro dello sviluppo
economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico per la successiva
assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23, comma 2.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
Si riportano gli articoli 5, 6 e 8 del decreto - legge
del 1° aprile 1989, n. 120, recante "Misure di sostegno e
di reindustrializzazione in attuazione del piano di
risanamento della siderurgia." pubblicato nella Gazz. Uff.
3 aprile 1989, n. 77 e convertito in legge, con
modificazioni, con l'art. 1, primo comma, L. 15 maggio
1989, n. 181 (Gazz. Uff. 23 maggio 1989, n. 118). Il comma
secondo dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che
restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici
sorti sulla base del D.L. 11 gennaio 1989, n. 5, non
convertito in legge:
"Art. 5.
1. Al fine di accelerare la ripresa economica ed
occupazionale delle aree interessate dal processo di
ristrutturazione del comparto siderurgico di cui
all'articolo 1, il CIPI, su proposta del Ministro delle
partecipazioni statali, di concerto, per quanto di
competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno, esamina e delibera, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
programma speciale di reindustrializzazione delle aree di
crisi siderurgica, nel quale sono specificate le singole
iniziative da attuare ed i comuni delle province di Genova,
Terni, Napoli e Taranto individuati per il loro
insediamento, nonche' il programma di promozione
industriale predisposto dalla Societa' finanziaria di
promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI
(SPI S.p.a.), relativo ad iniziative imprenditoriali nei
settori dell'industria e dei servizi con particolare
riferimento a quelle da realizzare in collaborazione con
imprenditori privati e con cooperative o loro consorzi .
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 si
provvede alla integrazione e all'aggiornamento dei
programmi.
3. Ai fini dell'attribuzione dei livelli di
incentivazione di cui all'articolo 6, il programma speciale
di rcindustrializzazione di cui al comma 1 definisce, con
riferimento a ciascuna iniziativa produttiva da localizzare
nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, la misura
percentuale minima del personale siderurgico esuberante da
assumere, correlata alla natura ed alle caratteristiche
delle singole iniziative ed alle professionalita'
richieste. L'inosservanza del disposto del presente comma
determina la decadenza dal beneficio dell'incentivazione
aggiuntiva di cui all'articolo 6 .
3-bis. Le opere occorrenti per il primo impianto e per
l'ampliamento degli immobili aziendali relativi
all'insediamento delle iniziative di cui al comma 1 sono
dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili."
"Art. 6
1. Alle iniziative produttive specificate nei programmi
di cui all'articolo 5, le cui domande sono presentate entro
ventiquattro mesi dalla data della delibera CIPI prevista
al comma 1 del medesimo articolo e che si localizzano nei
comuni delle province di Napoli e di Taranto, si applicano
le provvidenze della legge 1° marzo 1986, n. 64 , con le
modifiche previste dal comma 2. Con la deliberazione dei
predetti programmi il CIPI determina:
l'applicabilita' di tali modifiche a tutte le
iniziative previste nei programmi stessi, e per le quali le
deliberazioni da parte degli istituti di credito speciale
abilitati ad operare nel Mezzogiorno ovvero dell'Agenzia
per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno dovranno
intervenire nel termine massimo di centoventi giorni, ferme
restando le altre disposizioni relative all'ottenimento
delle agevolazioni e contenute nella medesima legge.
2. A tal fine:
a) il contributo in conto capitale e' fissato per tutte
le iniziative nella misura di cui al comma 7, lettera a),
dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64 ;
b) il tasso di interesse, compensativo di ogni onere
accessorio e spese, dei finanziamenti agevolati e'
determinato, per tutte le iniziative ammesse, nella misura
di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 9 della legge
1° marzo 1986, n. 64 ;
c) alle predette iniziative si applica la maggiorazione
di un quinto del contributo in conto capitale, nei limiti e
secondo le procedure di cui all'articolo 69, quarto comma,
del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e successive integrazioni
e modificazioni.
3. Alle provvidenze di cui al presente articolo si
applicano i limiti di cumulo previsti dall'articolo 9,
comma 2, della legge 1° marzo 1986, n. 64 , e dall'articolo
63, quinto e sesto comma, del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , fermo
restando il disposto di cui al settimo comma del medesimo
articolo 63."
"Art. 8
1. Ai fini della ammissibilita' al Fondo speciale di
reindustrializzazione delle iniziative individuate
dall'IRI, il Ministro delle partecipazioni statali, di
intesa, per quelle localizzate nei comuni delle province di
Napoli e di Taranto, con il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, verifica preventivamente la
corrispondenza delle medesime alle finalita' indicate nei
programmi di cui all'articolo 5.
2. Il CIPI, su proposta del Ministro delle
partecipazioni statali, di intesa, per quanto di
competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno, delibera i criteri e le modalita' di
utilizzazione delle disponibilita' del Fondo.
3. Il Ministro delle partecipazione statali e'
autorizzato ad erogare all'IRI anticipazioni del 50 per
cento delle somme occorrenti alle aziende proponenti il
programma speciale di reindustrializzazione, per la
realizzazione delle iniziative specificate nel programma di
cui all'articolo 5.
4. Detta anticipazione e' collegata alla presentazione
di progetti delle singole iniziative, con specificazione
analitica dei costi preventivati.
5. Una ulteriore anticipazione, pari al 50 per cento
del residuo, puo' essere concessa dal Ministro delle
partecipazioni statali qualora il soggetto proponente
dimostri di avere effettuato spese per la realizzazione del
progetto almeno pari all'anticipazione ricevuta.
6. Per la realizzazione del programma di promozione
industriale di cui all'articolo 5, comma 1, approvato dal
CIPI, il Ministro delle partecipazioni statali dispone,
tramite l'IRI, la erogazione contestuale delle somme
necessarie, a valere sul fondo speciale di
reindustrializzazione, in rate trimestrali commisurate al
fabbisogno ed alle modalita' temporali indicate nel
medesimo programma. La SPI S.p.A. e' autorizzata ad
utilizzare le predette somme a favore delle iniziative
imprenditoriali, di cui all'articolo 5, comma 1, nelle
quali assuma partecipazione al capitale con quote di
minoranza attraverso la concessione di prefinanziamenti
delle agevolazioni richieste sulla base della normativa
comunitaria, nazionale e regionale applicata nelle aree
individuate dal presente decreto e previa deliberazione, da
adottarsi nel termine massimo di centoventi giorni, da
parte degli istituti di credito speciale abilitati ad
operare nel Mezzogiorno ovvero dell'Agenzia per la
promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno. A tali
prefinanziamenti, siano essi relativi ad agevolazioni in
conto capitale o tasso agevolato, saranno applicate le
condizioni e le modalita' previste dalla normativa di
finanziamento agevolato richiesta ed in ogni caso ad un
tasso non superiore al 7 per cento. Per le iniziative di
cui al presente comma, l'ambito territoriale di riferimento
e' quello della provincia di appartenenza dell'area di
crisi siderurgica. Su proposta del Ministro delle
partecipazioni statali il CIPI puo' deliberare, ai fini
della localizzazione delle iniziative di cui al presente
comma, di ampliare l'area di intervento al territorio
rientrante nel raggio di trenta chilometri calcolato
rispetto ai centri urbani di Napoli, Taranto, Genova e
Terni nonche' a quelli relativi all'applicazione
dell'articolo 7, comma 5, purche' ricadente nell'ambito
delle rispettive regioni di appartenenza .
7. Per le iniziative localizzate nelle aree del centro
nord da parte della SPI S.p.a. potra' essere concesso un
contributo per un ammontare non superiore al 25 per cento
degli investimenti ammissibili. Tale contributo potra'
essere cumulato con quello previsto dal regolamento CEE n.
328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider) secondo le modalita'
indicate all'articolo 11.
8. Alle iniziative localizzate nelle aree del
Mezzogiorno al cui capitale la SPI S.p.a. partecipi, la
stessa SPI potra' concedere finanziamenti agevolati sino a
copertura dei fabbisogni finanziari residui rispetto alle
agevolazioni della legge 1° marzo 1986, n. 64, e di
eventuali altre leggi agevolative, nonche' rispetto
all'ammontare di capitale proprio di cui all'articolo 69,
ottavo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. A tali finanziamenti si
applica un tasso pari a quello previsto nel comma 2,
lettera b), dell'articolo 6 e con durata non superiore ad
anni quattro.
9. I contributi erogati alle societa' che attuano le
iniziative incluse nel programma speciale di
reindustrializzazione e nel programma di promozione
industriale di cui all'art. 5, costituiscono adeguamento
dei mezzi propri delle societa' stesse e sono da queste
accantonabili in un apposito fondo del passivo del bilancio
in sospensione di imposta ai sensi dell'articolo 55 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 .
10. Nella determinazione dell'entita' dell'intervento
del Fondo a beneficio delle singole iniziative non si tiene
conto delle spese sostenute anteriormente al 14 giugno
1988.
11. Il Ministro delle partecipazioni statali,
congiuntamente al Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno, per le iniziative localizzate nei comuni
delle province di Napoli e di Taranto, ed al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, per gli aspetti
occupazionali, vigila sull'attuazione dei programmi di cui
all'articolo 5, comma 1. I Ministri di cui sopra, per i
rispettivi ambiti di competenza, presentano al CIPI una
relazione semestrale, da trasmettere alle competenti
commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione degli
interventi, con particolare riferimento agli investimenti
attivati ed ai connessi riflessi occupazionali.
12. Il Ministro delle partecipazioni statali,
congiuntamente ai Ministri per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno e del lavoro e della previdenza sociale,
puo' promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo
7 della legge 1° marzo 1986, n. 64.".