Art. 2 
 
Misure in materia di nuove imprese e di  riqualificazione  produttiva
  di aree di crisi industriale e fondo di investimento  nel  capitale
  di rischio delle PMI 
 
  1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) prima dell'articolo 1, sono inserite le seguenti parole: «Capo
0I, Misure in favore della nuova imprenditorialita'  ((  nei  settori
della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi»; )) 
    b) gli articoli da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti: 
  «Art. 1. - (Principi generali) -- 1. Le disposizioni  del  presente
Capo sono dirette a sostenere in tutto  il  territorio  nazionale  la
creazione  di  micro  e  piccole  imprese  a  prevalente   o   totale
partecipazione giovanile o  femminile  e  a  sostenerne  lo  sviluppo
attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito. 
  Art. 2. - (Benefici) -- 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di
cui al  presente  Capo  sono  concedibili  mutui  agevolati  per  gli
investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8  anni
e di importo non superiore al 75 per cento della  spesa  ammissibile,
ai sensi e  nei  limiti  del  regolamento  (CE)  n.  1998/2006  della
Commissione del 15  dicembre  2006  relativo  all'applicazione  degli
articoli 87 e 88 del trattato agli  aiuti  d'importanza  minore  ("de
minimis")  e  delle  eventuali  successive  disposizioni  comunitarie
applicabili modificative del predetto regolamento. 
  2. I mutui di  cui  al  comma  1  possono  essere  assistiti  dalle
garanzie  previste  dal  codice  civile  e  da  privilegio  speciale,
acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. 
  Art. 3. - (Soggetti beneficiari) -- 1.  Possono  beneficiare  delle
agevolazioni di cui al presente Capo le imprese: 
    a) costituite da non piu' di ((  dodici  mesi  ))  alla  data  di
presentazione della domanda di agevolazione; 
    b) di micro e  piccola  dimensione,  secondo  la  classificazione
contenuta nell'Allegato 1  al  regolamento  (CE)  n.  800/2008  della
Commissione del 6 agosto 2008; 
    c) costituite in forma societaria; 
    d) in cui la compagine societaria  sia  composta,  per  oltre  la
meta' numerica dei soci e di quote  partecipazione,  da  soggetti  di
eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne. 
  Art. 4. - (Progetti finanziabili) -- 1. Possono essere  finanziate,
secondo i criteri e le modalita' stabiliti  con  il  decreto  di  cui
all'articolo 24 e fatti salvi le esclusioni e i limiti  previsti  dal
regolamento  e  dalle  relative  disposizioni  modificative  di   cui
all'articolo 2, comma 1, le iniziative che prevedano investimenti non
superiori a 1.500.000 euro, relative  alla  produzione  di  beni  nei
settori dell'industria, dell'artigianato,  della  trasformazione  dei
prodotti agricoli (( ovvero all'erogazione di  servizi  in  qualsiasi
settore, incluse le  iniziative  nel  commercio  e  nel  turismo,  ))
nonche' le iniziative relative agli ulteriori settori di  particolare
rilevanza per lo sviluppo  dell'imprenditoria  giovanile  individuati
con il predetto decreto. 
  2. (soppresso). 
  Art.  4-bis.  --  (Risorse  finanziarie  disponibili)  --   1.   La
concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo e' disposta  a
valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo previsto dall'articolo
4 del decreto 30 novembre 2004, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 14 del  19  gennaio  2005,  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, derivanti dai  rientri  dei  mutui  concessi  ai  sensi  del
presente  decreto.  Le   predette   disponibilita'   possono   essere
incrementate  da  eventuali   ulteriori   risorse   derivanti   dalla
programmazione nazionale e comunitaria.». 
    c) sono abrogati i Capi I, II e IV del Titolo I; 
    d) all'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al  comma  1,  le  parole:  «di  cui  all'articolo  3»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo»; 
      2) al comma 2 e al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 2»,
sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «di cui al  comma
01»; 
      3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Le agevolazioni concedibili  ai  sensi  del  presente  Capo
possono assumere la forma di contributi a fondo perduto e di mutui  a
tasso agevolato.»; 
    e) all'articolo 23, comma 1, prima delle parole:  «Alla  societa'
Sviluppo Italia S.p.a.», sono  inserite  le  seguenti:  «Fatto  salvo
quanto previsto dal comma 4-ter del presente articolo»; 
    f)  al  comma  2  dell'articolo  23  dopo   le   parole:   «della
programmazione economica» sono inserite le  seguenti:  «relativamente
al Titolo II del presente decreto e con il Ministero  dello  sviluppo
economico, sentito il  Ministro  della  coesione  territoriale  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente al Titolo I del
presente decreto»; 
    g) all'articolo 23, dopo il comma 4-bis, e' aggiunto il seguente: 
  «4-ter. Per l'attuazione degli interventi di cui al Titolo I,  Capo
III si applica il decreto 28 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio  2007,  del  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni.»; 
    h) all'articolo 24, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,   relativamente   alle
disposizioni di cui al Capo 0I del  Titolo  I,  nonche'  il  Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, relativamente alle disposizioni di cui  al
titolo II, fissano con uno o  piu'  regolamenti,  da  emanarsi  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e  modalita'
di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto.  Per
gli interventi  di  cui  al  Capo  III  del  Titolo  I,  il  predetto
regolamento e' emanato, entro i medesimi  termini,  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.». 
  (( 1-bis. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, una
quota pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  e'  destinata  alla  Sezione
speciale «Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
pari opportunita'» istituita presso il medesimo Fondo. )) 
  2. All'articolo  27  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1,  le  parole:  «che,  a  seguito  di  istanza  di
riconoscimento  della  regione  interessata»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico  anche
a seguito di istanza della regione interessata, che», e le parole da:
«Non sono oggetto» a: «competenza regionale» sono soppresse; 
    b) al comma 2, ultimo periodo,  la  parola:  «esclusivamente»  e'
sostituita dalla seguente: «anche»; 
    c) al comma 5, le parole da:  «La  concessione  di  finanziamenti
agevolati» fino a: «nell'ambito dei progetti di cui al comma 1»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «La  concessione  di  agevolazioni  per
l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1º aprile
1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  maggio
1989,  n.  181,  ivi  incluse  quelle   concesse   sotto   forma   di
finanziamento agevolato, e' applicabile, prioritariamente nell'ambito
dei progetti di cui al comma 1, nonche' per gli interventi di cui  al
comma 8-bis,»; 
    d) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
  «8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura
non regolamentare, da adottare, sentita la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore  della  presente
disposizione,  disciplina  le   condizioni   e   le   modalita'   per
l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli  articoli
5, 6, e 8 del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge   15   maggio   1989,   n.   181,   come
successivamente estesi, nei casi di situazioni di  crisi  industriali
diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto  di  cui
al comma 8 che  presentano,  comunque,  impatto  significativo  sullo
sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto legislativo del 21 aprile  2000,  n.  185  ,
          recante     "Incentivi     all'autoimprenditorialita'     e
          all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45,  comma  1,
          della L. 17 maggio 1999,  n.  144.",  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 6 luglio 2000, n. 156. I relativi Capi I, II,  e
          IV del Titolo I sono abrogati dal  predetto  decreto  legge
          145 del 23 dicembre 2013. 
              Il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione  del
          15 dicembre 2006 relativo all'applicazione  degli  articoli
          87 e 88 del trattato agli aiuti  d'importanza  minore  («de
          minimis»), e'  pubblicato  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione
          europea L 379/5 del 28 dicembre 2006. 
              Il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6
          agosto  2008  che  dichiara  alcune  categorie   di   aiuti
          compatibili con il mercato  comune  in  applicazione  degli
          articoli 87 e 88  del  trattato  (regolamento  generale  di
          esenzione per categoria), e' pubblicato Gazzetta  ufficiale
          dell'Unione europea L 214/3 del 9 agosto 2008 , Allegato  1
          recante "Definizione di PMI". 
              Si  riporta  l'articolo  24  del  Regolamento  (CE)  n.
          800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008  che  dichiara
          alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune
          in  applicazione  degli  articoli  87  e  88  del  trattato
          (regolamento  generale   di   esenzione   per   categoria),
          pubblicato Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  L  214/3
          del 9 agosto 2008: 
              "Art. 24.Aiuti per la realizzazione di studi in materia
          ambientale 
              1. Gli aiuti per la realizzazione di studi  in  materia
          ambientale direttamente connessi  ad  investimenti  di  cui
          all'articolo 18, ad investimenti in misure per il risparmio
          energetico  alle  condizioni  di  cui  all'articolo  21   e
          investimenti per la  promozione  dell'energia  prodotta  da
          fonti rinnovabili alle condizioni di  cui  all'articolo  23
          sono  compatibili  con   il   mercato   comune   ai   sensi
          dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e  sono  esenti
          dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88,  paragrafo
          3, del trattato, purche' siano soddisfatte le condizioni di
          cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 
              2. L'intensita' di aiuto non supera il 50 %  dei  costi
          ammissibili. Essa puo'  essere  tuttavia  aumentata  di  20
          punti percentuali per gli studi  realizzati  per  conto  di
          piccole imprese e di 10 punti  percentuali  per  gli  studi
          realizzati per conto di medie imprese. 
              3. I costi ammissibili  corrispondono  ai  costi  dello
          studio.". 
              Il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          del 30 novembre-2004 ,  recante  "Criteri  e  modalita'  di
          concessione  da  parte  di  Sviluppo  Italia  S.p.a.  degli
          incentivi   a    favore    dell'autoimprenditorialita'    e
          dell'autoimpiego previsti dal D.Lgs.  21  aprile  2000,  n.
          185, in attuazione dell'articolo 72 della  L.  27  dicembre
          2002, n. 289.", e' pubblicato nella Gazz. Uff.  19  gennaio
          2005, n. 14. 
              Il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole,
          alimentari  e  forestali  del  28  dicembre  2006,  recante
          "Trasferimento  delle  risorse   per   l'imprenditorialita'
          giovanile  in  agricoltura  da  Sviluppo  Italia  S.p.a.  a
          ISMEA." e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio  2007,  n.
          5. 
              Si riporta il comma 100, dell'articolo 2 della legge 23
          dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica.", pubblicata nella  Gazz.  Uff.  28
          dicembre 1996, n.  303,  S.O.,  modificata  dalla  legge  6
          giugno  2013  n.  64,  pubblicata  nella  Gazz.  Uff.   del
          07/06/2013, n. 132 
              " 100. Nell'ambito delle risorse di cui  al  comma  99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: 
              a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
          per il finanziamento di un  fondo  di  garanzia  costituito
          presso  il  Mediocredito  Centrale  Spa   allo   scopo   di
          assicurare una parziale assicurazione ai  crediti  concessi
          dagli istituti di credito a favore delle  piccole  e  medie
          imprese; 
              b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire
          per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito
          presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964,  n.
          1068.  Nell'ambito  delle   risorse   che   si   renderanno
          disponibili per interventi nelle aree depresse,  sui  fondi
          della manovra finanziaria per  il  triennio  1997-1999,  il
          CIPE destina una somma fino  ad  un  massimo  di  lire  600
          miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento  degli
          interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
          1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio  1997-1999
          per il finanziamento degli interventi di  cui  all'articolo
          17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.". 
              Si riporta l'articolo 27 del decreto  legge  22  giugno
          2012, n. 83, recante "Misure urgenti per  la  crescita  del
          Paese.", pubblicato nella Gazz. Uff.  26  giugno  2012,  n.
          147, S.O., convertito, con  modificazioni,  nella  legge  7
          agosto  2012,  n.  134,  recante  "Misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese.", pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto
          2012, n. 187, S.O.: 
              "Art. 27.  Riordino  della  disciplina  in  materia  di
          riconversione e  riqualificazione  produttiva  di  aree  di
          crisi industriale complessa 
              1. Nel quadro della strategia europea per la  crescita,
          al  fine  di  sostenere  la  competitivita'   del   sistema
          produttivo nazionale, l'attrazione  di  nuovi  investimenti
          nonche' la salvaguardia dei livelli occupazionali nei  casi
          di situazioni di crisi industriali  complesse  con  impatto
          significativo  sulla  politica  industriale  nazionale,  il
          Ministero  dello  sviluppo  economico  adotta  Progetti  di
          riconversione   e   riqualificazione   industriale.    Sono
          situazioni di crisi industriale complessa,  quelle  che,  a
          seguito  di  istanza  di   riconoscimento   della   regione
          interessata,  riguardano  specifici  territori  soggetti  a
          recessione economica e perdita occupazionale  di  rilevanza
          nazionale derivante da: 
              una crisi di una o  piu'  imprese  di  grande  o  media
          dimensione con effetti sull'indotto; 
              una grave crisi di uno  specifico  settore  industriale
          con elevata specializzazione nel territorio. 
              Non sono oggetto di intervento le situazioni  di  crisi
          che  risultano  risolvibili  con  risorse  e  strumenti  di
          competenza regionale. 
              2. I Progetti di  cui  al  comma  1  promuovono,  anche
          mediante cofinanziamento  regionale  e  con  l'utilizzo  di
          tutti i regimi d'aiuto  disponibili  per  cui  ricorrano  i
          presupposti,  investimenti  produttivi  anche  a  carattere
          innovativo, la riqualificazione delle aree interessate,  la
          formazione del capitale umano,  la  riconversione  di  aree
          industriali   dismesse,   il    recupero    ambientale    e
          l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di
          infrastrutture strettamente funzionali agli interventi. 
              Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli
          5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181,  come  esteso
          dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  si
          applica esclusivamente per  l'attuazione  dei  progetti  di
          riconversione e riqualificazione industriale. 
              3.  Per  assicurare  l'efficacia  e  la   tempestivita'
          dell'iniziativa,   i   Progetti    di    riconversione    e
          riqualificazione   industriale   sono   adottati   mediante
          appositi  accordi  di  programma   che   disciplinano   gli
          interventi agevolativi, l'attivita' integrata e  coordinata
          di amministrazioni centrali, regioni,  enti  locali  e  dei
          soggetti pubblici e privati,  le  modalita'  di  esecuzione
          degli interventi e la verifica dello stato di attuazione  e
          del rispetto delle  condizioni  fissate.  Le  opere  e  gli
          impianti  compresi  nel   Progetto   di   riconversione   e
          riqualificazione industriale sono  dichiarati  di  pubblica
          utilita', urgenti ed indifferibili. 
              4. Le conferenze di servizi strumentali  all'attuazione
          del Progetto sono  indette  dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge
          7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa  in
          materia di interventi di bonifica e risanamento  ambientale
          dei siti contaminati. 
              5. La concessione di finanziamenti  agevolati  mediante
          contributo in conto interessi  per  l'incentivazione  degli
          investimenti di cui al decreto-legge  1°  aprile  1989,  n.
          120, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  maggio
          1989, n. 181, e' applicabile, nell'ambito dei  progetti  di
          cui al comma 1 in  tutto  il  territorio  nazionale,  fatte
          salve le soglie di intervento  stabilite  dalla  disciplina
          comunitaria per  i  singoli  territori,  nei  limiti  degli
          stanziamenti disponibili a  legislazione  vigente  e  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              6. Per la definizione e l'attuazione  degli  interventi
          del   Progetto   di   riconversione   e    riqualificazione
          industriale,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  si
          avvale  dell'Agenzia  nazionale  per   l'attrazione   degli
          investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa,  S.p.A.,  le  cui
          attivita' sono disciplinate mediante  apposita  convenzione
          con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico.  Gli  oneri
          derivanti dalle predette convenzioni sono  posti  a  carico
          delle risorse assegnate all'apposita sezione del  fondo  di
          cui all'articolo 23, comma 2  utilizzate  per  l'attuazione
          degli accordi di  cui  al  presente  articolo,  nel  limite
          massimo del 3 per cento delle risorse stesse. 
              7. Il Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
          con il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
          elabora  misure  volte   a   favorire   il   ricollocamento
          professionale dei lavoratori interessati da  interventi  di
          riconversione e riqualificazione industriale.  Tali  misure
          possono essere realizzate  mediante  il  coinvolgimento  di
          imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di  supporto
          alla ricollocazione, a  condizione  che  siano  autorizzate
          allo svolgimento di tale attivita' ai  sensi  dell'articolo
          4, comma 1, lettere a) ed e), del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente  comma
          possono  essere  cofinanziate  dalle  regioni,  nell'ambito
          delle rispettive azioni  di  politica  attiva  del  lavoro,
          nonche' dai fondi paritetici  interprofessionali  nazionali
          per la formazione continua di cui  all'articolo  118  della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica.
          http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01PGN001LX0
          000770831ART696 & NOTXT=1 & NONAV=2 & TIPO=5 & FT_CID=990 &
          NAVIPOS=5 & DS_POS=0 & OPERA=01 & - 105 
              8. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  con
          decreto di natura non regolamentare, da adottare  entro  60
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto-legge, disciplina le  modalita'  di  individuazione
          delle situazioni di crisi industriale complessa e determina
          i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di
          riconversione e riqualificazione industriale.  Il  Ministro
          dello sviluppo economico impartisce le opportune  direttive
          all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la  priorita'  di
          accesso agli interventi di propria competenza. (106) 
              9.  All'attuazione  degli   interventi   previsti   dai
          Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri
          relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede  a
          valere  sulle   risorse   finanziarie   individuate   dalle
          Amministrazioni  partecipanti  di  cui  al   comma   3   e,
          relativamente agli interventi agevolativi, a  valere  sulle
          risorse stanziate sugli  strumenti  agevolativi  prescelti,
          ovvero,  qualora  non  disponibili,  sul   Fondo   di   cui
          all'articolo  23,  comma  2.  Le  attivita'  del   presente
          articolo sono  svolte  dalle  amministrazioni  territoriali
          partecipanti  nei  limiti  delle  risorse   disponibili   a
          legislazione vigente. 
              10.  Le  risorse  destinate  al   finanziamento   degli
          interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del  15
          maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte
          agli impegni assunti e  per  finanziare  eventuali  domande
          oggetto di istruttoria alla data di entrata in  vigore  del
          presente   decreto-legge,   affluiscono   all'entrata   del
          bilancio dello Stato per essere  riassegnate  nel  medesimo
          importo con decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  su  richiesta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, ad apposito capitolo dello stato  di  previsione
          del Ministero dello sviluppo economico  per  la  successiva
          assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23, comma 2. 
              11.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.". 
              Si riportano gli articoli 5, 6 e 8 del decreto -  legge
          del 1° aprile 1989, n. 120, recante "Misure di  sostegno  e
          di  reindustrializzazione  in  attuazione  del   piano   di
          risanamento della siderurgia." pubblicato nella Gazz.  Uff.
          3  aprile  1989,  n.  77  e  convertito   in   legge,   con
          modificazioni, con l'art. 1,  primo  comma,  L.  15  maggio
          1989, n. 181 (Gazz. Uff. 23 maggio 1989, n. 118). Il  comma
          secondo dello stesso  art.  1  ha,  inoltre,  disposto  che
          restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e  sono
          fatti salvi gli effetti prodotti ed  i  rapporti  giuridici
          sorti sulla base del  D.L.  11  gennaio  1989,  n.  5,  non
          convertito in legge: 
              "Art. 5. 
              1. Al  fine  di  accelerare  la  ripresa  economica  ed
          occupazionale  delle  aree  interessate  dal  processo   di
          ristrutturazione   del   comparto   siderurgico   di    cui
          all'articolo 1, il CIPI, su  proposta  del  Ministro  delle
          partecipazioni  statali,  di  concerto,   per   quanto   di
          competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari
          nel Mezzogiorno, esamina e delibera, entro sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  il
          programma speciale di reindustrializzazione delle  aree  di
          crisi siderurgica, nel quale sono  specificate  le  singole
          iniziative da attuare ed i comuni delle province di Genova,
          Terni,  Napoli  e   Taranto   individuati   per   il   loro
          insediamento,   nonche'   il   programma   di    promozione
          industriale  predisposto  dalla  Societa'  finanziaria   di
          promozione e sviluppo imprenditoriale controllata  dall'IRI
          (SPI S.p.a.), relativo ad  iniziative  imprenditoriali  nei
          settori  dell'industria  e  dei  servizi  con   particolare
          riferimento a quelle da realizzare  in  collaborazione  con
          imprenditori privati e con cooperative o loro consorzi . 
              2. Con la  stessa  procedura  di  cui  al  comma  1  si
          provvede  alla   integrazione   e   all'aggiornamento   dei
          programmi. 
              3.   Ai   fini   dell'attribuzione   dei   livelli   di
          incentivazione di cui all'articolo 6, il programma speciale
          di rcindustrializzazione di cui al comma 1  definisce,  con
          riferimento a ciascuna iniziativa produttiva da localizzare
          nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, la misura
          percentuale minima del personale siderurgico esuberante  da
          assumere, correlata alla  natura  ed  alle  caratteristiche
          delle   singole   iniziative   ed   alle   professionalita'
          richieste. L'inosservanza del disposto del  presente  comma
          determina la decadenza  dal  beneficio  dell'incentivazione
          aggiuntiva di cui all'articolo 6 . 
              3-bis. Le opere occorrenti per il primo impianto e  per
          l'ampliamento    degli    immobili    aziendali    relativi
          all'insediamento delle iniziative di cui al  comma  1  sono
          dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili." 
              "Art. 6 
              1. Alle iniziative produttive specificate nei programmi
          di cui all'articolo 5, le cui domande sono presentate entro
          ventiquattro mesi dalla data della delibera  CIPI  prevista
          al comma 1 del medesimo articolo e che si  localizzano  nei
          comuni delle province di Napoli e di Taranto, si  applicano
          le provvidenze della legge 1° marzo 1986, n. 64  ,  con  le
          modifiche previste dal comma 2. Con  la  deliberazione  dei
          predetti programmi il CIPI determina: 
              l'applicabilita'  di  tali   modifiche   a   tutte   le
          iniziative previste nei programmi stessi, e per le quali le
          deliberazioni da parte degli istituti di  credito  speciale
          abilitati ad operare nel  Mezzogiorno  ovvero  dell'Agenzia
          per la promozione e lo sviluppo  del  Mezzogiorno  dovranno
          intervenire nel termine massimo di centoventi giorni, ferme
          restando le  altre  disposizioni  relative  all'ottenimento
          delle agevolazioni e contenute nella medesima legge. 
              2. A tal fine: 
              a) il contributo in conto capitale e' fissato per tutte
          le iniziative nella misura di cui al comma 7,  lettera  a),
          dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64 ; 
              b) il tasso di interesse, compensativo  di  ogni  onere
          accessorio  e  spese,  dei   finanziamenti   agevolati   e'
          determinato, per tutte le iniziative ammesse, nella  misura
          di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 9 della  legge
          1° marzo 1986, n. 64 ; 
              c) alle predette iniziative si applica la maggiorazione
          di un quinto del contributo in conto capitale, nei limiti e
          secondo le procedure di cui all'articolo 69, quarto  comma,
          del  testo  unico  delle   leggi   sugli   interventi   nel
          Mezzogiorno, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e successive integrazioni
          e modificazioni. 
              3. Alle provvidenze di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano i limiti  di  cumulo  previsti  dall'articolo  9,
          comma 2, della legge 1° marzo 1986, n. 64 , e dall'articolo
          63, quinto e sesto comma, del testo unico delle leggi sugli
          interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.  218  ,  fermo
          restando il disposto di cui al settimo comma  del  medesimo
          articolo 63." 
              "Art. 8 
              1. Ai fini della ammissibilita' al  Fondo  speciale  di
          reindustrializzazione    delle    iniziative    individuate
          dall'IRI, il  Ministro  delle  partecipazioni  statali,  di
          intesa, per quelle localizzate nei comuni delle province di
          Napoli e di Taranto, con il  Ministro  per  gli  interventi
          straordinari nel Mezzogiorno, verifica  preventivamente  la
          corrispondenza delle medesime alle finalita'  indicate  nei
          programmi di cui all'articolo 5. 
              2.  Il   CIPI,   su   proposta   del   Ministro   delle
          partecipazioni  statali,   di   intesa,   per   quanto   di
          competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari
          nel Mezzogiorno, delibera  i  criteri  e  le  modalita'  di
          utilizzazione delle disponibilita' del Fondo. 
              3.  Il  Ministro  delle   partecipazione   statali   e'
          autorizzato ad erogare all'IRI  anticipazioni  del  50  per
          cento delle somme occorrenti  alle  aziende  proponenti  il
          programma  speciale  di   reindustrializzazione,   per   la
          realizzazione delle iniziative specificate nel programma di
          cui all'articolo 5. 
              4. Detta anticipazione e' collegata alla  presentazione
          di progetti delle singole  iniziative,  con  specificazione
          analitica dei costi preventivati. 
              5. Una ulteriore anticipazione, pari al  50  per  cento
          del  residuo,  puo'  essere  concessa  dal  Ministro  delle
          partecipazioni  statali  qualora  il  soggetto   proponente
          dimostri di avere effettuato spese per la realizzazione del
          progetto almeno pari all'anticipazione ricevuta. 
              6. Per la realizzazione  del  programma  di  promozione
          industriale di cui all'articolo 5, comma 1,  approvato  dal
          CIPI, il Ministro  delle  partecipazioni  statali  dispone,
          tramite  l'IRI,  la  erogazione  contestuale  delle   somme
          necessarie,   a    valere    sul    fondo    speciale    di
          reindustrializzazione, in rate trimestrali  commisurate  al
          fabbisogno  ed  alle  modalita'  temporali   indicate   nel
          medesimo  programma.  La  SPI  S.p.A.  e'  autorizzata   ad
          utilizzare le predette  somme  a  favore  delle  iniziative
          imprenditoriali, di cui  all'articolo  5,  comma  1,  nelle
          quali  assuma  partecipazione  al  capitale  con  quote  di
          minoranza attraverso  la  concessione  di  prefinanziamenti
          delle agevolazioni richieste  sulla  base  della  normativa
          comunitaria, nazionale e  regionale  applicata  nelle  aree
          individuate dal presente decreto e previa deliberazione, da
          adottarsi nel termine  massimo  di  centoventi  giorni,  da
          parte degli  istituti  di  credito  speciale  abilitati  ad
          operare  nel  Mezzogiorno  ovvero   dell'Agenzia   per   la
          promozione  e  lo  sviluppo   del   Mezzogiorno.   A   tali
          prefinanziamenti, siano essi relativi  ad  agevolazioni  in
          conto capitale o  tasso  agevolato,  saranno  applicate  le
          condizioni e  le  modalita'  previste  dalla  normativa  di
          finanziamento agevolato richiesta ed in  ogni  caso  ad  un
          tasso non superiore al 7 per cento. Per  le  iniziative  di
          cui al presente comma, l'ambito territoriale di riferimento
          e' quello della  provincia  di  appartenenza  dell'area  di
          crisi  siderurgica.  Su   proposta   del   Ministro   delle
          partecipazioni statali il CIPI  puo'  deliberare,  ai  fini
          della localizzazione delle iniziative di  cui  al  presente
          comma, di  ampliare  l'area  di  intervento  al  territorio
          rientrante  nel  raggio  di  trenta  chilometri   calcolato
          rispetto ai centri urbani  di  Napoli,  Taranto,  Genova  e
          Terni   nonche'   a   quelli   relativi    all'applicazione
          dell'articolo 7, comma  5,  purche'  ricadente  nell'ambito
          delle rispettive regioni di appartenenza . 
              7. Per le iniziative localizzate nelle aree del  centro
          nord da parte della SPI S.p.a. potra'  essere  concesso  un
          contributo per un ammontare non superiore al 25  per  cento
          degli  investimenti  ammissibili.  Tale  contributo  potra'
          essere cumulato con quello previsto dal regolamento CEE  n.
          328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider) secondo  le  modalita'
          indicate all'articolo 11. 
              8.  Alle  iniziative   localizzate   nelle   aree   del
          Mezzogiorno al cui capitale la  SPI  S.p.a.  partecipi,  la
          stessa SPI potra' concedere finanziamenti agevolati sino  a
          copertura dei fabbisogni finanziari residui  rispetto  alle
          agevolazioni della  legge  1°  marzo  1986,  n.  64,  e  di
          eventuali  altre  leggi   agevolative,   nonche'   rispetto
          all'ammontare di capitale proprio di cui  all'articolo  69,
          ottavo comma, del testo unico delle leggi sugli  interventi
          nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. A  tali  finanziamenti  si
          applica un tasso  pari  a  quello  previsto  nel  comma  2,
          lettera b), dell'articolo 6 e con durata non  superiore  ad
          anni quattro. 
              9. I contributi erogati alle societa'  che  attuano  le
          iniziative    incluse    nel    programma    speciale    di
          reindustrializzazione  e  nel   programma   di   promozione
          industriale di cui all'art.  5,  costituiscono  adeguamento
          dei mezzi propri delle societa' stesse  e  sono  da  queste
          accantonabili in un apposito fondo del passivo del bilancio
          in sospensione di imposta ai  sensi  dell'articolo  55  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 . 
              10. Nella determinazione  dell'entita'  dell'intervento
          del Fondo a beneficio delle singole iniziative non si tiene
          conto delle spese  sostenute  anteriormente  al  14  giugno
          1988. 
              11.   Il   Ministro   delle   partecipazioni   statali,
          congiuntamente al Ministro per gli interventi  straordinari
          nel Mezzogiorno, per le iniziative localizzate  nei  comuni
          delle province di Napoli e di Taranto, ed al  Ministro  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  per   gli   aspetti
          occupazionali, vigila sull'attuazione dei programmi di  cui
          all'articolo 5, comma 1. I Ministri di  cui  sopra,  per  i
          rispettivi ambiti di competenza,  presentano  al  CIPI  una
          relazione  semestrale,  da  trasmettere   alle   competenti
          commissioni parlamentari, sullo stato di  attuazione  degli
          interventi, con particolare riferimento  agli  investimenti
          attivati ed ai connessi riflessi occupazionali. 
              12.   Il   Ministro   delle   partecipazioni   statali,
          congiuntamente ai Ministri per gli interventi  straordinari
          nel Mezzogiorno e del lavoro e  della  previdenza  sociale,
          puo' promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo
          7 della legge 1° marzo 1986, n. 64.".