Art. 3
Credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo
1. A valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima
programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa
verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste
ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, (( ovvero a
valere sulla collegata pianificazione degli interventi nazionali
finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
)) e' disposta l'istituzione di un credito di imposta a favore delle
imprese che investono in attivita' di ricerca e sviluppo, nel limite
massimo complessivo di euro 600 milioni per il triennio 2014-2016, le
cui modalita' operative e la cui decorrenza sono definite,
nell'ambito del programma operativo di riferimento o della predetta
pianificazione degli interventi a finanziamento nazionale, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 12.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto, fino ad
un importo massimo annuale di euro 2.500.000 per ciascun beneficiario
e nel limite complessivo di spesa delle risorse individuate per
ciascun anno ai sensi del comma 1, (( a tutte le imprese aventi un
fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro, indipendentemente
dalla forma giuridica, )) dal settore economico in cui operano,
nonche' dal regime contabile adottato, nella misura del 50 per cento
degli incrementi annuali di spesa nelle attivita' di ricerca e
sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d'imposta con decorrenza
dal periodo di imposta determinato con il decreto di cui al comma 12
e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2016, a condizione che siano sostenute spese per attivita' di ricerca
e sviluppo almeno pari a euro 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi
di imposta. (( Sono destinatari del credito d'imposta di cui al
presente articolo anche i consorzi e le reti di impresa che
effettuano le attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione. In questi
casi, l'agevolazione e' ripartita secondo criteri proporzionali, che
tengono conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese
stesse. ))
3. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attivita' di
ricerca e sviluppo, (( inclusa la creazione di nuovi brevetti: ))
a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale
finalita' l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di
fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste
applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire
nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti,
processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti,
processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di
sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad
esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle
conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e
commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per
prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Puo'
trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione
concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti
nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita' possono
comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra
documentazione, purche' non siano destinati a uso commerciale;
realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di
progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali,
quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale
e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare
soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale,
ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti
pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi'
generati dai costi ammissibili;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a
condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di
applicazioni industriali o per finalita' commerciali.
4. Non si considerano attivita' di ricerca e sviluppo le modifiche
ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione,
processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in
corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti, (( ad
esclusione delle attivita' che si concretizzino nella creazione di
nuovi brevetti. ))
5. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono
ammissibili le spese relative a:
a) personale impiegato nelle attivita' di ricerca e sviluppo;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o
utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti
dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti
con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, recante
coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali
impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali, arti e
professioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al
periodo di utilizzo per l'attivita' di ricerca e sviluppo e comunque
con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di iva;
c) costi della ricerca svolta in collaborazione con le
universita' e gli organismi di ricerca (( o presso gli stessi, ))
quella contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o
ottenuti in licenza da fonti esterne.
6. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il
beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito,
ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
7. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza
telematica mediante le modalita' tecniche predisposte dal Ministero
dello sviluppo economico secondo quanto previsto al successivo comma
12.
8. Per la gestione della misura di agevolazione fiscale di cui al
presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, potra'
avvalersi sulla base di apposita convenzione, di societa' in house
ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli oneri della
convenzione si provvede nel limite massimo dell'uno per cento delle
risorse di cui al successivo comma 13.
9. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta
di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico e
l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di
competenza secondo le modalita' individuate dal decreto di cui al
comma 12 del presente articolo.
10. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione
contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale
o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro
della revisione legale di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010.
Tale certificazione va allegata al bilancio. Le imprese non soggette
a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono
comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei
conti o di una societa' di revisione legale dei conti iscritti quali
attivi nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39. Il revisore o professionista responsabile della
revisione, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di
indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e, in attesa della loro
emanazione, dal codice etico dell'IFAC. Le spese sostenute per
l'attivita' di certificazione contabile da parte delle imprese di cui
al precedente periodo sono ammissibili entro il limite massimo di
euro 5.000.
11. Nei confronti del revisore legale dei conti che incorre in
colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il
rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le
disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze (( e con il Ministro
per la coesione territoriale, )) sono adottate le disposizioni
applicative necessarie, ivi comprese le modalita' di iscrizione delle
spese in bilancio, le modalita' di verifica e controllo
dell'effettivita' delle spese sostenute e della coerenza delle stesse
con le previsioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, nonche' le
cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalita' di
restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente e
le eventuali relative maggiorazioni. La procedura telematica per
usufruire del credito d'imposta prevede una verifica ex ante sulla
conformita' delle spese di ricerca e sviluppo che le imprese
sostengono ed una ex post sull'effettiva entita' delle spese
sostenute. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino
inferiori di oltre il 20 per cento rispetto a quelle dichiarate, la
misura dell'agevolazione sara' ridotta dal 50 per cento al 40 per
cento sempre che permanga la spesa incrementale.
13. Le risorse individuate nell'ambito del Programma Operativo
Nazionale di riferimento (( o della pianificazione nazionale definita
per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 )) per il ((
finanziamento )) del credito di imposta del presente articolo sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente
riassegnate, per le suddette finalita' di spesa, ad apposito
programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico
comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, (( e al Fondo per lo sviluppo e la coesione, in
relazione alle previste necessita' per fronteggiare le correlate
compensazioni, )) gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a
titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio
dello Stato.
Riferimenti normativi
Si riporta l'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183, recante"Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari.", pubblicata nella Gazz. Uff. 13 maggio 1987,
n. 109, S.O., modificato dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
pubblicata nella Gazz. Uff. del 25/06/2013, n. 147:
"Art. 5. Fondo di rotazione.
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041
.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito
delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di
legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle
norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed
alla legge 26 novembre 1975, n. 748. ".
Il decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre
1988, recante "Coefficienti di ammortamento del costo dei
beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di
attivita' commerciali, arti e professioni."pubblicato nella
Gazz. Uff. 2 febbraio 1989, n. 27, S.O.
Si riporta l'articolo 61 del Decreto del Presidente
della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, recante
"Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi",
pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.:
"Art. 1. Interessi passivi
1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio
d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che
concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi
concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di
tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell' articolo 15.".
Si riporta il comma 5 dell'articolo 109 del citato
Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre
1986, n. 917:
" 5 Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87,non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95,sono deducibili nella misura del 75 per cento.".
Si riporta l'articolo 17 del decreto legislativo del 9
luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni.", pubblicato nella Gazz. Uff 28 luglio 1997,
n. 174:
"Art. 17. (Oggetto)
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a
5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito
emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85 .
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche.".
Il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163,
recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE."e' pubblicato nella Gazz. Uff. 2
maggio 2006, n. 100, S.O.
Si riporta l'articolo 6 del decreto legislativo del 27
gennaio 2010, n. 39, recante "Attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva
84/253/CEE." pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2010, n.
68, S.O.:
"Art. 6. (Iscrizione nel Registro)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia, sentita la
Consob, con proprio regolamento, stabilisce:
a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle
domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali e
delle societa' di revisione;
b) modalita' e termini entro cui esaminare le domande
di iscrizione e verificare i requisiti. (5)
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, se
accerta l'insussistenza dei requisiti per l'abilitazione,
ne da' comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine
non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora
entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto,
il Ministero dell'economia e delle finanze sentito
l'interessato, dispone con proprio decreto la cancellazione
dal Registro.
3. Il provvedimento di cancellazione e' motivato e
notificato all'interessato.".
Si riporta l'articolo 10 del decreto legislativo del 27
gennaio 2010, n. 39, recante "Attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva
84/253/CEE." pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2010, n.
68, S.O.:
"Art. 10. (Iscrizione nel Registro)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia, sentita la
Consob, con proprio regolamento, stabilisce:
a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle
domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali e
delle societa' di revisione;
b) modalita' e termini entro cui esaminare le domande
di iscrizione e verificare i requisiti.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, se
accerta l'insussistenza dei requisiti per l'abilitazione,
ne da' comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine
non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora
entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto,
il Ministero dell'economia e delle finanze sentito
l'interessato, dispone con proprio decreto la cancellazione
dal Registro.
3. Il provvedimento di cancellazione e' motivato e
notificato all'interessato.".