Art. 4
Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di
interesse nazionale e misure particolari per l'area di crisi
complessa del porto di Trieste
1. L'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' sostituito dal seguente:
«Art. 252-bis - (Siti inquinati nazionali di preminente interesse
pubblico per la riconversione industriale) -- 1. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro
dello (( sviluppo economico )), d'intesa con la regione
territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonche' con il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per gli
aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli
di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, possono stipulare
accordi di programma con uno o piu' proprietari di aree contaminate o
altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in
sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo
economico in siti di interesse nazionale individuati entro il 30
aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al fine di
promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza
sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici ambientali non
contaminate. Sono escluse le aree interessate dalle misure di cui al
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e successive modificazioni.
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 assicurano il
coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalita', il
finanziamento e ogni altro connesso e funzionale adempimento per
l'attuazione dei progetti e disciplinano in particolare:
a) l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza e
bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione
validati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;
b) l'individuazione degli interventi di riconversione industriale
e di sviluppo economico anche attraverso studi e ricerche
appositamente condotti da universita' ed enti di ricerca
specializzati;
c) il piano economico finanziario dell'investimento e la durata
del relativo programma;
d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie;
e) i contributi pubblici e le altre misure di sostegno economico
finanziario disponibili e attribuiti;
f) la causa di revoca dei contributi e delle altre misure di
sostegno, e di risoluzione dell'accordo;
g) l'individuazione del soggetto attuatore degli interventi di
messa in sicurezza e di bonifica, e delle attivita' di monitoraggio,
controllo e gestione degli interventi di messa in sicurezza che
restano a carico del soggetto interessato;
h) i tempi di presentazione e approvazione degli interventi di
messa in sicurezza e di bonifica;
i) la previsione di interventi di formazione, riqualificazione e
aggiornamento delle competenze dei lavoratori degli impianti dismessi
da reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai medesimi accordi
di programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuati
a livello nazionale e regionale.
(( i-bis) le modalita' di monitoraggio per il controllo
dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei
progetti. ))
3. La stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento
dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti,
delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli
obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e dichiarazione di
pubblica utilita'.
4. Ad eccezione di quanto previsto al comma 5, i soggetti
interessati di cui al comma 1 non devono essere responsabili della
contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in
sicurezza e bonifica, riconversione industriale e di sviluppo
economico, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di cariche
direttive ricoperte nelle societa' interessate o ad esse collegate. A
tal fine sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e i
gestori di siti inquinati che non hanno cagionato la contaminazione
del sito e hanno assolto gli obblighi imposti dall'articolo 245,
comma 2.
5. Gli Accordi di Programma di cui al comma 1 possono essere
stipulati anche con soggetti che non soddisfano i requisiti di cui al
comma 4 alle seguenti ulteriori condizioni:
a) i fatti che hanno causato l'inquinamento devono essere
antecedenti al 30 aprile 2007;
b) oltre alle misure di messa in sicurezza e bonifica, devono
essere individuati gli interventi di riparazione del danno ambientale
disciplinati dall'allegato 3 alla Parte VI del presente;
c) termine finale per il completamento degli interventi di
riparazione del danno ambientale e' determinato in base ad uno
specifico piano finanziario presentato dal soggetto interessato
tenendo conto dell'esigenza di non pregiudicare l'avvio e lo sviluppo
dell'iniziativa economica e di garantire la sostenibilita' economica
di detti interventi, comunque in misura non inferiore a dieci anni.
6. L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni di
messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa
gestione, e di riparazione, individuati dall'accordo di programma
esclude per tali soggetti ogni altro obbligo di bonifica e
riparazione ambientale e fa venir meno l'onere reale per tutti i
fatti antecedenti all'accordo medesimo. (( La revoca dell'onere reale
per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma previsto dalle
misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di
interesse nazionale e' subordinata, nel caso di soggetto interessato
responsabile della contaminazione, al rilascio della certificazione
dell'avvenuta bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati ai
sensi dell'articolo 248. Nel caso di soggetto interessato
responsabile della contaminazione, i contributi e le misure di cui
alla lettera e) del comma 2 non potranno riguardare le attivita' di
messa in sicurezza, di bonifica e di riparazione del danno ambientale
di competenza dello stesso soggetto, ma esclusivamente l'acquisto di
beni strumentali alla riconversione industriale e allo sviluppo
economico dell'area. ))
7. Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di applicazione del
comma 5, la pubblica amministrazione puo' agire autonomamente nei
confronti del responsabile della contaminazione per la ripetizione
delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza e di
bonifica individuati dall'accordo nonche' per gli ulteriori
interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme
e nei modi previsti dalla legge.
8. Gli interventi per l'attuazione del progetto integrato sono
autorizzati e approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo
economico sulla base delle determinazioni assunte in Conferenza di
Servizi indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla Conferenza di Servizi partecipano
tutti i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di programma o
titolari dei procedimenti di approvazione e autorizzazione, comunque
denominati, aventi ad oggetto gli interventi, le opere e le attivita'
previste dall'accordo medesimo, nonche' i soggetti interessati
proponenti. L'assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali
sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti,
sostituisce ogni atto di competenza di detti enti.
9. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione
di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, i
decreti di cui al comma 8 autorizzano gli interventi di messa in
sicurezza e di bonifica nonche' la costruzione e l'esercizio degli
impianti e delle opere connesse.
10. (( Alla progettazione, al coordinamento e al monitoraggio ))
dei progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e
sviluppo economico in siti inquinati di interesse nazionale di cui al
comma 1 sono preposte, con oneri posti a carico delle risorse
stanziate a legislazione vigente, una o piu' societa' "in house"
individuate nell'accordo di programma, di intesa tra il Ministero
dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, che vi provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ((
Sulle aree di proprieta' pubblica ovvero nel caso di attivazione
degli interventi a iniziativa pubblica, i predetti soggetti sono
tenuti ad attivare procedure a evidenza pubblica per l'attuazione
degli interventi, salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti
per la gestione in house in conformita' ai requisiti prescritti dalla
normativa e dalla giurisprudenza europea. ))
11. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, e le Regioni e Province Autonome,
adotta misure volte a favorire la formazione di nuove competenze
professionali, anche in ambito degli Istituti tecnici superiori, in
materia di bonifica ambientale, finanziate, nell'ambito delle risorse
stanziate a legislazione vigente nonche' a valere sulle risorse della
programmazione 2014-2020, previamente incluse negli Accordi di
programma di cui al comma 1 del presente articolo.».
2. Alle imprese, sottoscrittrici degli accordi di programma di cui
all'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, che acquisiscono beni strumentali nuovi a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura
del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015, e'
attribuito un credito d'imposta secondo le modalita' di cui al
presente articolo, e nei limiti delle risorse stanziate al comma 14,
a condizione che:
a) (( (soppressa); ))
b) abbiano ad oggetto l'esercizio esclusivo delle attivita'
risultanti dall'accordo di programma sottoscritto;
c) i nuovi beni strumentali siano acquisiti dai soggetti che
hanno sottoscritto l'accordo;
d) i nuovi beni strumentali siano acquisiti nell'ambito di unita'
produttive comprese in siti inquinati di interesse nazionale
localizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ovvero nelle restanti aree
qualora riferibili a piccole e medie imprese.
3. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura massima
consentita in applicazione delle intensita' di aiuto agli
investimenti previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti
di Stato e, per le aree ammissibili agli aiuti a finalita' regionale,
di quelle previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalita'
regionale per il periodo 2007-2013, fino alla data di vigenza della
stessa e, successivamente, nella misura massima consentita in
applicazione delle intensita' di aiuto previste dalla Carta italiana
degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2014-2020,
subordinatamente all'approvazione della stessa da parte della
Commissione europea. Il credito d'imposta non e' cumulabile con altri
aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili
anche a titolo di «de minimis» ai sensi del regolamento (CE) n.
1998/06.
4. Ai fini del comma 2, si considerano agevolabili l'acquisto,
anche mediante contratti di locazione finanziaria, e, limitatamente
ai beni di cui alla lettera a) del presente comma, la realizzazione
di:
a) fabbricati classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale
di cui al primo comma, voce B.II.1 dell'articolo 2424 del codice
civile, nell'ambito di strutture produttive localizzate nelle aree
territoriali di cui al comma 2;
b) macchinari, (( veicoli industriali di vario genere, ))
impianti ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello
stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3,
dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture
produttive localizzate nelle aree territoriali di cui al comma 2;
c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e
gestionali dell'impresa, utilizzati per l'attivita' svolta
nell'unita' produttiva e brevetti concernenti nuove tecnologie di
prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati
per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva; per le grandi imprese,
come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti
in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del
complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo
d'imposta.
5. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del costo
complessivo dei beni indicati nel comma 4 eccedente gli ammortamenti
dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei
beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione
degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento
agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in
funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di
locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per
l'acquisto dei beni.
6. Il credito d'imposta e' determinato con riferimento ai nuovi
investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere
indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre
alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con il
modello di pagamento F24 da presentare unicamente attraverso i
servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate,
pena lo scarto della operazione di versamento, secondo modalita' e
termini definiti con provvedimento della medesima Agenzia.
7. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate
le disposizioni per l'attuazione dei commi da 2 a 6 al fine di
individuare tra l'altro modalita' e termini per la concessione del
credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al
Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo
economico determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato
dalle risorse annue stanziate, l'ammontare dell'agevolazione
spettante a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle
Entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e
l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonche' le
eventuali revoche, anche parziali.
8. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta
di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico e
l'Agenzia delle Entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di
competenza secondo le modalita' individuate dal decreto di cui al
comma 7 del presente articolo.
9. L'agevolazione di cui al comma 2 non si applica ai soggetti che
operano nei settori della produzione di prodotti di cui all'allegato
I del TFUE, dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come
definiti negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita'
regionale 2007-2013 e negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato
a finalita' regionale 2014-2020 della Commissione europea, nonche' ai
settori della pesca, dell'industria carbonifera, creditizio,
finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese
o attivita' che riguardano prodotti o appartengono ai settori
soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la
disciplina dei grandi progetti di investimento, e' riconosciuto nel
rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle
predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove
prescritta, della Commissione europea.
10. L'efficacia delle agevolazioni di cui al presente articolo e'
subordinata al rispetto delle disposizioni della Commissione europea
per l'attuazione di aiuti di stato ad investimenti produttivi.
11. Al fine di assicurare l'attuazione dell'accordo di programma
quadro nonche' la realizzazione degli interventi di cui al comma
7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente
della Regione (( Friuli Venezia Giulia )) e' nominato, senza diritto
ad alcun compenso, indennita', rimborso spese ed emolumento comunque
denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, Commissario straordinario, autorizzato ad
esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in
carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in
relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle
aree e sugli immobili.
12. Il Commissario, a decorrere dalla data di sottoscrizione
dell'accordo di programma quadro di cui al comma 11, assicura la
realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 11 e, per ogni
adempimento propedeutico o comunque connesso, puo' avvalersi degli
uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali,
regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Sulle aree demaniali
marittime, non ricomprese nell'accordo di programma quadro di cui al
comma 11, nella circoscrizione dell'Autorita' portuale restano
impregiudicate le attribuzioni e le competenze della stessa
Autorita', come individuate dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e
successive modificazioni.
13. Ai fini dell'attuazione dei commi 11 e 12 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive
modificazioni.
14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari
complessivamente a 20 milioni di euro per l'anno 2014 ed a 50 milioni
di euro per l'anno 2015, si provvede, quanto a 20 milioni di euro
annui per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015 ((
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi
anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2014, )) allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per 20 milioni di euro per l'anno 2014 e l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare per 10 milioni di euro per l'anno 2015 e quanto a 40 milioni
di euro per l'anno 2015 mediante riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 287, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n 307. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
Si riporta l'articolo 252-bis del decreto legislativo
del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia
ambientale." pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n.
88, S.O. n. 96.:
"Art. 252-bis. Siti di preminente interesse pubblico
per la riconversione industriale
1. Con uno o piu' decreti del Ministro per lo sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono
individuati i siti di interesse pubblico ai fini
dell'attuazione di programmi ed interventi di riconversione
industriale e di sviluppo economico produttivo, contaminati
da eventi antecedenti al 30 aprile 2006, anche non compresi
nel Programma Nazionale di bonifica di cui al decreto
ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 e successive
modifiche ed integrazioni, nonche' il termine, compreso fra
novanta e trecentosessanta giorni, per la conclusione delle
conferenze di servizi di cui al comma 5. In tali siti sono
attuati progetti di riparazione dei terreni e delle acque
contaminate assieme ad interventi mirati allo sviluppo
economico produttivo. Nei siti con aree demaniali e acque
di falda contaminate tali progetti sono elaborati ed
approvati, entro dodici mesi dall'adozione del decreto di
cui al presente comma, con appositi accordi di programma
stipulati tra i soggetti interessati, i Ministri per lo
sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e della salute e il Presidente della
Regione territorialmente competente, sentiti il Presidente
della Provincia e il Sindaco del Comune territorialmente
competenti. Gli interventi di riparazione sono approvati in
deroga alle procedure di bonifica di cui alla parte IV del
titolo V del presente decreto.
2. Gli oneri connessi alla messa in sicurezza e alla
bonifica nonche' quelli conseguenti all'accertamento di
ulteriori danni ambientali sono a carico del soggetto
responsabile della contaminazione, qualora sia individuato,
esistente e solvibile. Il proprietario del sito contaminato
e' obbligato in via sussidiaria previa escussione del
soggetto responsabile dell'inquinamento.
3. Gli accordi di programma assicurano il coordinamento
delle azioni per determinarne i tempi, le modalita', il
finanziamento ed ogni altro connesso e funzionale
adempimento per l'attuazione dei programmi di cui al comma
1 e disciplinano in particolare:
a) gli obiettivi di reindustrializzazione e di sviluppo
economico produttivo e il piano economico finanziario degli
investimenti da parte di ciascuno dei proprietari delle
aree comprese nel sito contaminato al fine di conseguire
detti obiettivi;
b) il coordinamento delle risultanze delle
caratterizzazioni eseguite e di quelle che si intendono
svolgere;
c) gli obiettivi degli interventi di bonifica e
riparazione, i relativi obblighi dei responsabili della
contaminazione e del proprietario del sito, l'eventuale
costituzione di consorzi pubblici o a partecipazione mista
per l'attuazione di tali obblighi nonche' le iniziative e
le azioni che le pubbliche amministrazioni si impegnano ad
assumere ed a finanziare;
d) la quantificazione degli effetti temporanei in
termini di perdita di risorse e servizi causati
dall'inquinamento delle acque;
e) le azioni idonee a compensare le perdite temporanee
di risorse e servizi, sulla base dell'Allegato II della
direttiva 2004/35/CE; a tal fine sono preferite le misure
di miglioramento della sostenibilita' ambientale degli
impianti esistenti, sotto il profilo del miglioramento
tecnologico produttivo e dell'implementazione
dell'efficacia dei sistemi di depurazione e abbattimento
delle emissioni;
f) la prestazione di idonee garanzie finanziarie da
parte dei privati per assicurare l'adempimento degli
impegni assunti;
g) l'eventuale finanziamento di attivita' di ricerca e
di sperimentazione di tecniche e metodologie finalizzate al
trattamento delle matrici ambientali contaminate e
all'abbattimento delle concentrazioni di contaminazione,
nonche' ai sistemi di misurazione e analisi delle sostanze
contaminanti e di monitoraggio della qualita' ecologica del
sito;
h) le modalita' di monitoraggio per il controllo
dell'adempimento degli impegni assunti e della
realizzazione dei progetti.
4. La stipula dell'accordo di programma costituisce
riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla
realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro
intervento connesso e funzionale agli obiettivi di
risanamento e di sviluppo economico e produttivo.
5. I provvedimenti relativi agli interventi di cui al
comma 3 sono approvati ai sensi del comma 6 previo
svolgimento di due conferenze di servizi, aventi ad oggetto
rispettivamente l'intervento di bonifica e l'intervento di
reindustrializzazione. La conferenza di servizi relativa
all'intervento di bonifica e' indetta dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
costituisce l'amministrazione procedente. La conferenza di
servizi relativa all'intervento di reindustrializzazione e'
indetta dal Ministero dello sviluppo economico, che
costituisce l'amministrazione procedente. Le due conferenze
di servizi sono indette ai sensi dell'articolo 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ad esse
partecipano i soggetti pubblici coinvolti nell'accordo di
programma di cui al comma 1 e i soggetti privati proponenti
le opere e gli interventi nei siti di cui al medesimo comma
1. L'assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali,
sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi
competenti, sostituisce ogni atto di pertinenza degli enti
medesimi. Alle conferenze dei servizi sono ammessi gli
enti, le associazioni e le organizzazioni sindacali
interessati alla realizzazione del programma.
6. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di
valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione
ambientale integrata, all'esito delle due conferenze di
servizi, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro dello
sviluppo economico, d'intesa con la regione interessata, si
autorizzano la bonifica e la eventuale messa in sicurezza
nonche' la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle
opere annesse.
7. In considerazione delle finalita' di tutela e
ripristino ambientale perseguite dal presente articolo,
l'attuazione da parte dei privati degli impegni assunti con
l'accordo di programma costituisce anche attuazione degli
obblighi di cui alla direttiva 2004/35/CE e delle relative
disposizioni di attuazione di cui alla parte VI del
presente decreto.
8. Gli obiettivi di bonifica dei suoli e delle acque
sono stabiliti dalla Tabella I dell'Allegato 5 al titolo V
del presente decreto. Qualora il progetto preliminare
dimostri che tali limiti non possono essere raggiunti
nonostante l'applicazione, secondo i principi della
normativa comunitaria, delle migliori tecnologie
disponibili a costi sopportabili, la Conferenza di Servizi
indetta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare puo' autorizzare interventi di
bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza
che garantiscano, comunque, la tutela ambientale e
sanitaria anche se i valori di concentrazione residui
previsti nel sito risultano superiori a quelli stabiliti
dalla Tabella I dell'Allegato 5 al titolo V del presente
decreto. Tali valori di concentrazione residui sono
determinati in base ad una metodologia di analisi di
rischio riconosciuta a livello internazionale.
9. In caso di mancata partecipazione all'accordo di
programma di cui al comma 1 di uno o piu' responsabili
della contaminazione, gli interventi sono progettati ed
effettuati d'ufficio dalle amministrazioni che hanno
diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti che hanno
determinato l'inquinamento, ciascuno per la parte di
competenza. La presente disposizione si applica anche
qualora il responsabile della contaminazione non adempia a
tutte le obbligazioni assunte in base all'accordo di
programma.
10. Restano ferme la titolarita' del procedimento di
bonifica e le altre competenze attribuite alle Regioni per
i siti contaminati che non rientrano fra quelli di
interesse nazionale di cui all'articolo 252.".
Si riportano le voci B.I.1, B.II.2 e B. II.3 dell'art.
2424 del codice civile, recante "Contenuto dello stato
patrimoniale."
"B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di
quelle concesse in locazione finanziaria:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
II - Immobilizzazioni materiali:
1) Omissis,
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;".
ALLEGATO I
ELENCO PREVISTO DALL'ARTICOLO 38 DEL TRATTATO SUL
FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, pubblicato Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea C 83/331 del 30 marzo 2010
Si riporta l'articolo 1 del decreto legge 26 aprile
2013, n. 43, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad
emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del
maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e
la realizzazione degli interventi per Expo 2015.",
pubblicato nella Gazz. Uff. 26 aprile 2013, n. 97.,
convertito, con modificazioni, nella legge del 24 giugno
2013, n, 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad
emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del
maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e
la realizzazione degli interventi per Expo 2015.
Trasferimento di funzioni in materia di turismo e
disposizioni sulla composizione del CIPE.", pubblicata
nella Gazz. Uff. 25 giugno 2013, n. 147:
"Art. 1. Riconoscimento dell'area industriale di
Piombino come area di crisi industriale complessa e
disposizioni necessarie al suo rilancio
1. L'area industriale di Piombino e' riconosciuta quale
area in situazione di crisi industriale complessa ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.
2. Al fine di assicurare la realizzazione degli
interventi necessari al raggiungimento delle finalita'
portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore
Portuale, attuando, come previsto nel Piano Regolatore
citato, prima di qualsiasi intervento, il piano di
caratterizzazione e di bonifica dei sedimenti, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente
della Regione Toscana e' nominato, senza diritto ad alcun
compenso, indennita', rimborso spese ed emolumento comunque
denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, Commissario straordinario,
autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e
successive modificazioni. Il Commissario resta in carica
per la durata di un anno, prorogabile con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il Commissario assicura la realizzazione degli
interventi urgenti di cui al presente articolo e, per ogni
adempimento propedeutico o comunque connesso, puo'
avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni
pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Il Commissario straordinario si avvale
altresi' dell'Autorita' Portuale di Piombino e del Comune
di Piombino, quali soggetti attuatori.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi
2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni.
5. Al fine di consentire la realizzazione degli
interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di
Piombino, il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, delibera in ordine al progetto definitivo relativo
al lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada
statale 398 fino allo svincolo di Gagno - compreso nella
bretella di collegamento al porto di Piombino, parte
integrante dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia,
approvato con delibera CIPE n. 85/2012 del 3 agosto 2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre
2012. L'impegno finanziario per la realizzazione del lotto
n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada statale 398
fino allo svincolo di Gagno - e' a carico della
concessionaria Societa' Autostrada Tirrenica (SAT), in
conformita' ed in coerenza con il piano economico
finanziario dell'intera opera dell'asse autostradale
Cecina-Civitavecchia anch'esso da sottoporre al CIPE.
Restano comunque ferme le prescrizioni dettate dal CIPE con
le delibere n. 78 del 2010 e n. 85 del 2012.
6. Per assicurare l'attuazione degli interventi di cui
ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Ministero dello
sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle
finanze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, l'Autorita' portuale di Piombino, la Regione
Toscana e il Comune di Piombino stipulano apposito Accordo
di Programma Quadro entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto al fine di individuare le
risorse destinate agli specifici interventi per l'area
industriale di Piombino e per le finalita'
infrastrutturali, portuali ed ambientali, anche in deroga
ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla
normativa vigente, da trasferire entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto all'apposita contabilita' speciale
intestata al Commissario straordinario.
7. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi
di cui al comma 6, finanziati con le risorse statali
erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino, nel
limite di 40,7 milioni di euro per l'anno 2013, nonche'
finanziati con le risorse della regione Toscana o del
comune di Piombino nel limite di 10 milioni di euro per
l'anno 2014, sono esclusi dai limiti del patto di
stabilita' interno degli enti per la quota di rispettiva
competenza che sara' individuata dal Commissario
straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato. L'eventuale innalzamento ulteriore del limite
di cui al periodo precedente necessita di previa relazione
del Commissario in ordine alle spese sostenute ed alle
necessita' ancora da soddisfare. Alla compensazione dei
conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza
pubblica recati dal presente comma, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente
utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. (5)
7-bis. In relazione alle tematiche della produzione
siderurgica e della riqualificazione delle attivita'
industriali e portuali e del recupero ambientale, l'area
industriale di Trieste e' riconosciuta quale area di crisi
industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
7-ter. Al fine di predisporre gli interventi necessari
alla gestione dell'area di crisi industriale complessa si
applicano le disposizioni richiamate al comma 7-bis.".
Si riporta l'articolo 13 del decreto legge 25 marzo
1997, n. 67, recante Disposizioni urgenti per favorire
l'occupazione."pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 1997,
n. 71, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio
1997, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per favorire
l'occupazione.", pubblicata nella Gazz. Uff. 24 maggio
1997, n. 119:
"Art. 13. Commissari straordinari e interventi
sostitutivi.
1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuate le opere ed i lavori, ai quali lo Stato
contribuisce, anche indirettamente o con apporto di
capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con
risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse
nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi
riflessi sociali, gia' appaltati o affidati a general
contractor in concessione o comunque ricompresi in una
convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui
esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia
iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte
temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono
nominati uno o piu' commissari straordinari (43).
2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data
della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le
amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche
di natura sostitutiva, necessari perche' l'esecuzione
dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli
effetti dei provvedimenti giurisdizionali.
3. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle
opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, e'
emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma
2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede
in sostituzione degli organi ordinari o straordinari,
avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza
regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti
necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono
comunicati dal commissario straordinario al presidente
della regione o della provincia, al sindaco della citta'
metropolitana o del comune, nel cui ambito territoriale e'
prevista, od in corso, anche se in parte temporaneamente
sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i
quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono
disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente;
trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i
provvedimenti del commissario sono esecutivi.
4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai
precedenti commi i commissari straordinari provvedono in
deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque
della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di
lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di
tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio
storico, artistico e monumentale, nonche' dei principi
generali dell'ordinamento.
4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi
vigenti devono contenere l'indicazione delle principali
norme cui si intende derogare e devono essere motivati.
4-quater. Il commissario straordinario, al fine di
consentire il pronto avvio o la pronta ripresa
dell'esecuzione dell'opera commissariata, puo' essere
abilitato ad assumere direttamente determinate funzioni di
stazione appaltante, previste dalla legge 11 febbraio 1994,
n. 109, laddove ravvisi specifici impedimenti all'avvio o
alla ripresa dei lavori. Nei casi di risoluzione del
contratto d'appalto pronunciata dal commissario
straordinario, l'appaltatore deve provvedere al
ripiegamento dei cantieri che fossero gia' allestiti ed
allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel termine a tal fine assegnato dallo stesso commissario
straordinario; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, il commissario straordinario provvede d'ufficio
addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Ai
fini di cui al secondo periodo non sono opponibili
eccezioni od azioni cautelari, anche possessorie, o di
urgenza o comunque denominate che impediscano o ritardino
lo sgombero e ripiegamento anzidetti.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, puo' disporre, in luogo della
prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1,
l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio
finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla
realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici
pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 8,
commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30.
6. Al fine di assicurare l'immediata operativita' del
servizio tecnico di cui all'articolo 5, comma 3, L. 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche
allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle
opere per le quali sussistano cause ostative alla regolare
esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in
deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, alla copertura,
mediante concorso per esami, di venticinque posti con
qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e
venti tecnici, a valere sulle unita' di cui all'articolo 5,
comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per
l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal
1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando
quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi
spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo
comma 1. Alla corrispondente spesa si fara' fronte
utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al
predetto comma 1. ".
La legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "Riordino
della legislazione in materia portuale."pubblicata nella
Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O. , modificata dalla
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014),
e' pubblicata nella Gazz. Uff. del 27/12/2013, n. 302.
Si riportano i commi 2-septies e 2-octies dell'articolo
2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante
"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno
alle imprese e alle famiglie.", pubblicato nella Gazz. Uff.
29 dicembre 2010, n. 303., convertito, con modificazioni,
nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante "Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
imprese e alle famiglie."pubblicata nella Gazz. Uff. 26
febbraio 2011, n. 47, S.O.:
"Art. 2. Proroghe onerose di termini . (Omissis).
2-septies. All'articolo 27, comma 1, della legge 24
novembre 2000, n. 340, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «Per i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma
1, lettera c-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il
termine di cui al primo periodo, incluso quello per la
risposta ad eventuali richieste istruttorie, e' ridotto a
complessivi sette giorni; in ogni caso l'organo emanante ha
facolta', con motivazione espressa, di dichiararli
provvisoriamente efficaci. Qualora la Corte dei conti non
si esprima nei sette giorni i provvedimenti si considerano
efficaci.». (come modificato dall'art. 1, comma 3, D.L. 15
maggio 2012, n. 59, recante "Disposizioni urgenti per il
riordino della protezione civile."pubblicato nella Gazz.
Uff. 16 maggio 2012, n. 113., convertito, con
modificazioni, dalla L. 12 luglio 2012, n. 100).
2-octies. I funzionari e commissari delegati,
commissari di Governo o in qualunque modo denominati,
nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di
contabilita' speciali per la realizzazione di interventi,
programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari
attivita', rendicontano nei termini e secondo le modalita'
di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio
1992, n. 225. I rendiconti sono trasmessi all'Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e
delle finanze per il controllo e per il successivo inoltro
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e
alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di
cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.".
Si riporta il comma 5 dell'articolo 10 del decreto
legge 29 novembre 2004, n. 282 , recante "Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica."
pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2004, n. 280.,
convertito, con modificazioni nella legge 27 dicembre 2004,
n. 307, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e
di finanza pubblica.", pubblicata nella Gazz. Uff. 27
dicembre 2004, n. 302. Provvedimento modificativo: L.
09/12/2013, n. 135, Gazz. Uff. del 09/12/2013, n. 288:
"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".