(( Art. 4-ter
Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica
in siti contaminati di interesse nazionale
1. Al fine di accelerare la progettazione e l'attuazione degli
interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito
contaminato di interesse nazionale di Crotone, le somme liquidate per
il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione
dello Stato con sentenza del tribunale di Milano n. 2536 del 28
febbraio 2012, passata in giudicato, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e destinate alle finalita' di cui al
presente comma. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, e' nominato un commissario straordinario delegato ai
sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, e sono individuati le attivita' del
commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative
modalita' di utilizzo nonche' il compenso del commissario stesso,
determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111.
2. Al fine di coordinare, accelerare e promuovere la progettazione
degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica
nel sito contaminato di interesse nazionale Brescia Caffaro, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
individuazione delle risorse finanziarie disponibili, puo' nominare
un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il compenso del
commissario di cui al presente comma e' determinato ai sensi
dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente comma e'
istituita una contabilita' speciale nella quale confluiscono le
risorse pubbliche stanziate per la caratterizzazione, la messa in
sicurezza e la bonifica del predetto sito contaminato.
3. I commissari di cui ai commi 1 e 2 curano le fasi progettuali,
la predisposizione dei bandi di gara, l'aggiudicazione dei servizi e
dei lavori, le procedure per la realizzazione degli interventi, la
direzione dei lavori, la relativa contabilita' e il collaudo,
promuovendo anche le opportune intese tra i soggetti pubblici e
privati interessati. Per le attivita' connesse alla realizzazione
degli interventi, i commissari sono autorizzati ad avvalersi degli
enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di societa' specializzate a totale capitale
pubblico e degli uffici delle amministrazioni regionali, provinciali
e comunali. ))
Riferimenti normativi
Si riporta l'articolo 20 del decreto legge del 29
novembre 2008, n. 185 recante "Misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale.", pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2008,
n. 280, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge L.
28-1-2009 n. 2, recante"Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.",
pubblicata nella Gazz. Uff. 28 gennaio 2009, n. 22, S.O. e
modificato dal Decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53:
" Art. 20. 1. In considerazione delle particolari
ragioni di urgenza connesse con la contingente situazione
economico-finanziaria del Paese ed al fine di sostenere e
assistere la spesa per investimenti, compresi quelli
necessari per la messa in sicurezza delle scuole, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente per materia di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuati gli investimenti pubblici di competenza
statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilita', con
particolare riferimento agli interventi programmati
nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione
nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico
del territorio nonche' per le implicazioni occupazionali ed
i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni
assunti a livello internazionale. Il decreto di cui al
presente comma e' emanato di concerto anche con il Ministro
dello sviluppo economico quando riguardi interventi
programmati nei settori dell'energia e delle
telecomunicazioni. Per quanto riguarda gli interventi di
competenza regionale si provvede con decreto del Presidente
della Giunta Regionale ovvero dei Presidenti delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i
tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento e
il quadro finanziario dello stesso. Sul rispetto dei
suddetti tempi vigilano commissari straordinari delegati,
nominati con i medesimi provvedimenti.
3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2
monitora l'adozione degli atti e dei provvedimenti
necessari per l'esecuzione dell'investimento; vigila
sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle
autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura
delle attivita' occorrenti al finanziamento, utilizzando le
risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni
potere di impulso, attraverso il piu' ampio coinvolgimento
degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il
coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi. Puo'
chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per
l'esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato o
non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal
cronoprogramma, il commissario comunica senza indugio le
circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero al
Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle
province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora
sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione
totale o parziale dell'investimento, il commissario
straordinario delegato propone al Ministro competente
ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti
delle province autonome di Trento e di Bolzano la revoca
dell'assegnazione delle risorse.
4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3,
il commissario ha, sin dal momento della nomina, con
riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto
necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche
sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il
commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente
e nel rispetto comunque della normativa comunitaria
sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, nonche' dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto
dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133; i decreti di cui al comma 1 del presente
articolo contengono l'indicazione delle principali norme
cui si intende derogare.
5. Il commissario, se alle dipendenze di
un'amministrazione pubblica statale, dalla data della
nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico,
e' collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente,
fermo restando quanto previsto dal comma 9 del presente
articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al rientro
dal fuori ruolo, al dipendente di cui al primo periodo
viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza di
disponibilita' di posti, il dipendente viene
temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria, da
riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i
relativi oneri sono compensati mediante contestuale
indisponibilita' di un numero di posti dirigenziali
equivalenti dal punto di vista finanziario, idonei ad
assicurare il rispetto del limite di spesa sostenuto per
tali finalita' a legislazione vigente. Per lo svolgimento
dei compiti di cui al presente articolo, il commissario
puo' avvalersi degli uffici delle amministrazioni
interessate e del soggetto competente in via ordinaria per
la realizzazione dell'intervento.
6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse
dal commissario non possono comportare oneri privi di
copertura finanziaria in violazione dell'articolo 81 della
Costituzione e determinare effetti peggiorativi sui saldi
di finanza pubblica, in contrasto con gli obiettivi
correlati con il patto di stabilita' con l'Unione Europea.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il
coordinamento e la vigilanza sui commissari al Ministro
competente per materia che esplica le attivita' delegate
avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Per gli interventi di competenza regionale il Presidente
della Giunta Regionale individua la competente struttura
regionale. Le strutture di cui al presente comma segnalano
alla Corte dei Conti ogni ritardo riscontrato nella
realizzazione dell'investimento, ai fini dell'eventuale
esercizio dell'azione di responsabilita' di cui
all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
8. I provvedimenti adottati ai sensi del presente
articolo sono comunicati agli interessati a mezzo fax o
posta elettronica all'indirizzo da essi indicato. L'accesso
agli atti del procedimento e' consentito entro dieci giorni
dall'invio della comunicazione del provvedimento. Il
termine per la notificazione del ricorso al competente
Tribunale amministrativo regionale avverso i provvedimenti
emanati ai sensi del presente articolo e' di trenta giorni
dalla comunicazione o dall'avvenuta conoscenza, comunque
acquisita. Il ricorso principale va depositato presso il
Tar entro cinque giorni dalla scadenza del termine di
notificazione del ricorso; in luogo della prova della
notifica puo' essere depositata attestazione dell'ufficiale
giudiziario che il ricorso e' stato consegnato per le
notifiche; la prova delle eseguite notifiche va depositata
entro cinque giorni da quando e' disponibile. Le altre
parti si costituiscono entro dieci giorni dalla
notificazione del ricorso principale e entro lo stesso
termine possono proporre ricorso incidentale; il ricorso
incidentale va depositato con le modalita' e termini
previsti per il ricorso principale. I motivi aggiunti
possono essere proposti entro dieci giorni dall'accesso
agli atti e vanno notificati e depositati con le modalita'
previste per il ricorso principale. Il processo viene
definito ad una udienza da fissarsi entro 15 giorni dalla
scadenza del termine per la costituzione delle parti
diverse dal ricorrente; il dispositivo della sentenza e'
pubblicato in udienza; la sentenza e' redatta in forma
semplificata, con i criteri di cui all'articolo 26, quarto
comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Le misure
cautelari e l'annullamento dei provvedimenti impugnati non
possono comportare, in alcun caso, la sospensione o la
caducazione degli effetti del contratto gia' stipulato, e,
in caso di annullamento degli atti della procedura, il
giudice puo' esclusivamente disporre il risarcimento degli
eventuali danni, ove comprovati, solo per equivalente. Il
risarcimento per equivalente del danno comprovato non puo'
comunque eccedere la misura del decimo dell'importo delle
opere che sarebbero state eseguite se il ricorrente fosse
risultato aggiudicatario, in base all'offerta economica
presentata in gara. Se la parte soccombente ha agito o
resistito in giudizio con mala fede o colpa grave si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 96 del codice
di procedura civile. Per quanto non espressamente disposto
dal presente articolo, si applica l'articolo 23-bis della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e l'articolo 246 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
8-bis. Per la stipulazione dei contratti ai sensi del
presente articolo non si applica il termine di trenta
giorni previsto dall'articolo 11, comma 10, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente per materia
in relazione alla tipologia degli interventi, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi
spettanti ai commissari straordinari delegati di cui al
comma 2. Alla corrispondente spesa si fara' fronte
nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione
dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3,
quarto e quinto periodo, il compenso non e' erogato qualora
non siano rispettati i termini per l'esecuzione
dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale
si provvede con decreti del Presidente della Giunta
Regionale.
10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale
si applica quanto specificamente previsto dalla Parte II,
Titolo III, Capo IV, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nella progettazione
esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture
e insediamenti produttivi strategici di preminente
interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo
IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163
del 2006, approvati prima della data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004,
n. 142, si applicano i limiti acustici previsti
nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'articolo
11, comma 2, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 142 del 2004.
10-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383, e' sostituito dal seguente:
«4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la
decisione sia adottata dalla conferenza di servizi,
sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri,
le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le
approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e
regionali. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso il
proprio dissenso nell'ambito della conferenza di servizi,
l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la
regione interessata, valutate le specifiche risultanze
della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni
prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la
determinazione di conclusione del procedimento di
localizzazione dell'opera. Nel caso in cui la
determinazione di conclusione del procedimento di
localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del
dissenso espresso da un'amministrazione dello Stato
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita' ovvero dalla regione interessata, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616».
10-ter. Al fine della sollecita progettazione e
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi di cui al comma 10 del presente articolo, per
l'attivita' della struttura tecnica di missione prevista
dall'articolo 163, comma 3, lettera a), del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e'
autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a
1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma
40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni.
10-quater. Al fine di accedere al finanziamento delle
opere di cui al presente comma da parte della Banca europea
per gli investimenti (BEI), il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate
di collaborazione con la BEI stessa. L'area di
collaborazione con la BEI riguarda prioritariamente gli
interventi relativi alle opere infrastrutturali
identificate nel primo programma delle infrastrutture
strategiche, approvato dal Comitato interministeriale per
la programmazione economica con delibera n. 121 del 21
dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate
nella direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi
di sicurezza per le gallerie della rete stradale
transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo IV,
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del
2006, nel rispetto dei requisiti e delle specifiche
necessari per l'ammissibilita' al finanziamento da parte
della BEI e del principio di sussidiarieta' al quale questa
e' tenuta statutariamente ad attenersi.
10-quinquies. Ai fini di cui al comma 10-quater, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica
ogni anno alla BEI una lista di progetti, tra quelli
individuati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, suscettibili di poter beneficiare di un
finanziamento da parte della BEI stessa.
10-quinquies.1. I soggetti beneficiari di contributi
pubblici pluriennali, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, possono
richiedere il finanziamento da parte della Banca europea
per gli investimenti secondo le forme documentali e
contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni
di finanziamento di scopo.
10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 185, comma 1, dopo la lettera c), e'
aggiunta la seguente:
«c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo
stato naturale escavato nel corso dell'attivita' di
costruzione, ove sia certo che il materiale sara'
utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello
stesso sito in cui e' stato scavato»;
b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti
parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185,».
Si riporta l'articolo 15 del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria.", Pubblicato nella Gazz. Uff.
6 luglio 2011, n. 155., convertito, con modificazione,
nella legge 15 luglio 2011,n . 111, recante "Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria.", pubblicata
nella Gazz. Uff. 16 luglio 2011, n. 164:
"Art. 15. Liquidazione degli enti dissestati e misure
di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari
1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per
determinate categorie di enti pubblici, quando la
situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente
sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello
di criticita' tale da non potere assicurare la
sostenibilita' e l'assolvimento delle funzioni
indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte
ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con
decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, l'ente e' posto in
liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi
decadono ed e' nominato un commissario. Il commissario
provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove
assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in
posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei
debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili
alla data della liquidazione ovvero di quelle che si
ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni
atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto
previsto nel presente periodo e' nullo. Le funzioni, i
compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'ente
sono allocati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro vigilante, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel
Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione,
ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell'articolo 8
del decreto legislativo n. 300 del 1999, con la conseguente
attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori
alla misura del contributo statale gia' erogato in favore
dell'ente. Il personale trasferito mantiene il trattamento
economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento del
trasferimento nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel
caso in cui il predetto trattamento economico risulti piu'
elevato rispetto a quello previsto e' attribuito per la
differenza un assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Con lo stesso decreto e' stabilita un'apposita
tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni
economiche del personale assegnato. Le disposizioni del
presente comma non si applicano agli enti territoriali ed
agli enti del servizio sanitario nazionale.
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in
cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello
Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla
normativa vigente, ovvero presenti una situazione di
disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i
relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o
sindacale, decadono ed e' nominato un commissario con le
modalita' previste dal citato comma 1; se l'ente e' gia'
commissariato, si procede alla nomina di un nuovo
commissario. Il commissario approva il bilancio, ove
necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire
l'equilibrio finanziario dell'ente; quando cio' non sia
possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in
liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1.
Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il
commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'articolo
72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112,
convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei
confronti del personale che non abbia raggiunto
l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.
2. Al fine di garantire il raggiungimento degli
specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo
stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari
straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio
2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
agosto 2010, n. 129, e i commissari e sub commissari ad
acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere in ogni
tempo revocati con le medesime modalita' previste per la
nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta
soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'
effettivamente svolta.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i
Commissari nominati ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con
modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i cui
compensi restano determinati secondo la metodologia di
calcolo e negli importi indicati nei relativi decreti del
Ministro dell'Economia e Finanze di concerto col Ministro
della salute.
5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle
procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di
cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n.
39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la
dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella
fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e'
integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro dello sviluppo economico con le modalita' di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270. A ciascun commissario il collegio puo' delegare
incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai
commi da 2 a 5 del presente articolo non puo' comportare
aggravio di costi a carico della procedura per i compensi
che sono liquidati ripartendo per tre le somme gia'
riconoscibili al commissario unico.".