Art. 5
Misure per favorire l'internazionalizzazione delle imprese ed in
materia di facilitazione dell'ingresso e del soggiorno in Italia
per start-up innovative, ricerca e studio
1. Al fine di potenziare l'azione in favore
dell'internazionalizzazione delle imprese italiane e la promozione
dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, le risorse del «Fondo
per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle
imprese» sono incrementate di 22.594.000 euro per l'anno 2014 tramite
utilizzo di pari importo delle risorse giacenti presso la Banca del
Mezzogiorno-Mediocredito Centrale rivenienti dalla chiusura del
Programma Operativo Multiregionale «Industria e Servizi»
1989/93-Misura 2.2, che vengono a tal fine versate all'entrata dello
Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa per il medesimo anno del Ministero dello
sviluppo economico.
(( 1-bis. La dotazione aggiuntiva del Fondo per la promozione degli
scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1
deve essere destinata con particolare attenzione alle piccole e medie
imprese.
1-ter. Il Ministero dello sviluppo economico rende pubblico presso
uno spazio web dedicato, a partire dal 30 giugno 2014, il bilancio
annuale del Fondo per la promozione degli scambi e
l'internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1. ))
2. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990,
n. 374, dopo le parole: «di transito.» e' aggiunto il seguente
periodo: «Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui
l'operativita' di cui al precedente periodo e' assicurata anche per
l'espletamento dei controlli e delle formalita' inerenti le merci che
circolano in regimi diversi dal transito, a condizione che
nell'ufficio doganale la consistenza del personale in servizio sia
superiore a quella dell'anno precedente in misura tale da garantire
la copertura dell'orario prolungato.».
(( 2-bis. I procedimenti amministrativi facenti capo all'Agenzia
delle dogane, agli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera,
ai posti di ispezione frontaliera, alle aziende sanitarie locali, al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Corpo
forestale dello Stato, all'Agecontrol Spa, ai servizi fitosanitari
regionali, all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane e alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, che si svolgono
contestualmente alla presentazione della merce ai fini
dell'espletamento delle formalita' doganali, sono conclusi dalle
amministrazioni competenti nel termine massimo di un'ora per il
controllo documentale e di cinque ore per la visita delle merci. Nel
caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica, anche
ove occorra il prelevamento di campioni, i tempi tecnici per
conoscere i relativi esiti non possono superare i tre giorni. Del
mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma risponde
il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241. ))
3. All'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
concernente misure urgenti per la crescita del Paese sono apportate
le seguenti modifiche:
(( a) al comma 5 le parole: «e agroalimentari» sono sostituite
dalle seguenti: «, agroalimentari e agricole e ittiche»; ))
b) al comma 6 dopo le parole: «del 15 dicembre 2006» sono
inserite le seguenti: «e successive modificazioni»;
(( c) al comma 6 dopo le parole: «piu' favorevoli.» e' inserito
il seguente periodo: «Nel caso in cui al progetto partecipino imprese
agricole o ittiche, ai fini del contributo si applicano
rispettivamente, nell'ambito del plafond nazionale, il regolamento
(CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, e il
regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007,
che disciplinano le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola
de minimis in favore delle imprese attive nella produzione primaria
dei prodotti di cui all'allegato I annesso al Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea». ))
4. Le Camere di commercio competenti rilasciano su richiesta delle
imprese i certificati camerali anche in lingua inglese che,
esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato estero, sono esenti
dall'imposta di bollo.
5. All'articolo 2, comma 2, lettera l), della legge 29 dicembre
1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 23, dopo le parole: «di origine delle merci» sono aggiunte
le seguenti: «e, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge
ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio di attestazioni di
libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio
italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma, su
atti e dichiarazioni, a valere all'estero, in conformita' alle
informazioni contenute nel registro delle imprese». Con decreto del
Ministero dello sviluppo economico sono approvati i modelli dei
certificati rilasciati dalle camere di commercio. All'attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
6. L'articolo 6-decies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e'
abrogato. Gli effetti prodotti dal medesimo articolo vengono meno, a
far data dall'entrata in vigore del presente decreto, con salvezza
degli effetti giuridici degli atti eventualmente adottati dai
soggetti titolari di incarichi negli organi statutari dichiarati
decaduti ai sensi della predetta disposizione.
7. Nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea, il
Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno e il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuano forme di
agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e
di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con
iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di
mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese,
universita', enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati
italiani.
(( 7-bis. Nei progetti e nelle attivita' di sostegno
all'internazionalizzazione delle imprese italiane e di promozione
dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, adottati dai Ministeri
competenti e attuati dalle strutture decentrate dello Stato nonche'
dagli enti pubblici operanti nel campo della commercializzazione e
del turismo, ai fini di una piu' ampia promozione delle iniziative,
si prevede, ove possibile, il coinvolgimento delle comunita' di
origine italiana presenti all'estero e, in particolare, degli
organismi di rappresentanza previsti dalla legge 6 novembre 1989, n.
368, e dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286. ))
8. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
(( 0a) all'articolo 9, comma 2-bis, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nel caso di permesso di soggiorno CE rilasciato
per lo svolgimento di attivita' di ricerca presso le universita' e
gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213,
non e' richiesto il superamento del test di cui al primo periodo»; ))
a) all'articolo 22, comma 11-bis, le parole: «di secondo livello»
sono soppresse;
b) all'articolo 27-ter, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al comma 3 e'
accertata e dichiarata da parte dell'istituto di ricerca nella
convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui la partecipazione
del ricercatore al progetto di ricerca benefici del sostegno
finanziario dell'Unione Europea, di un'organizzazione internazionale,
di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso
assimilabile.»;
c) all'articolo 27-ter, al comma 8, al primo periodo, dopo le
parole: «previste dall'articolo 29» sono aggiunte, in fine, le
seguenti: «, ad eccezione del requisito di cui alla lettera a) del
comma 3 del medesimo articolo»;
d) all'articolo 27-quater, comma 1, lettera a), le parole: «della
relativa» sono sostituite dalle seguenti: «di una»;
e) all'articolo 27-quater, comma 5, lettera b), la parola:
«relativa» e' soppressa;
f) il comma 4 dell'articolo 39 e' abrogato.
9. (( Dall'attuazione dei commi 7, 7-bis e 8 non devono derivare
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. )) All'attuazione
del presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione
vigente.
(( 9-bis. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, dopo il
comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. La societa' Finest e' autorizzata a operare nei Paesi del
Mediterraneo». ))
Riferimenti normativi
Si riporta il comma 2 del decreto legislativo dell'8
novembre 1990, n. 374, recante "Riordinamento degli
istituti doganali e revisione delle procedure di
accertamento e controllo in attuazione delle direttive n.
79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17
dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera
pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24
febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema
di procedure di esportazione delle merci comunitarie.",
pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1990, n. 291, S.O.
, modificato dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, pubblicata
nella Gazz. Uff. del 28/04/2012, n. 99:
"2. Presso gli uffici doganali di confine, di mare e
aeroportuali e' assicurato, per tutti i giorni, compresi i
festivi, e per l'intero arco delle ventiquattro ore
giornaliere, il passaggio delle frontiere, con
l'espletamento dei corrispondenti controlli e formalita',
alle persone, ai mezzi di trasporto che circolano vuoti o
che trasportano merci in regime doganale di transito.".
La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi.", e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192, modificata dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, pubblicata nella Gazz. Uff. del
20/08/2013, n. 194
Si riporta il testo dell'articolo 42 del decreto legge
del 22 giugno 2012, n. 83, modificato dalla presente legge,
pubblicato nella Gazz. Uff. 11 agosto 2012, n. 187, S.O.:
"Art. 42. Sostegno all'internazionalizzazione delle
imprese e consorzi per l'internazionalizzazione
1. All'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera c) le parole «individuati e
definiti dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica» sono soppresse;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dello sviluppo economico sono determinati i
termini, le modalita' e le condizioni degli interventi, le
attivita' e gli obblighi del gestore, le funzioni di
controllo nonche' la composizione e i compiti del Comitato
per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino
alla emanazione del decreto restano in vigore i criteri e
le procedure attualmente vigenti».
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per le finalita' dei commi precedenti sono
utilizzate le disponibilita' del Fondo rotativo di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394 con le stesse modalita' di utilizzo
delle risorse del Fondo rotativo, con riserva di
destinazione alle piccole e medie imprese pari al 70%
annuo.».
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma
2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il riparto delle
risorse iscritte nel capitolo 2501 del Ministero dello
Sviluppo economico per il contributo in favore di istituti,
enti, associazioni, consorzi per l'internazionalizzazione e
di Camere di commercio italiane all'estero, di cui alla
legge 1° luglio 1970, n. 518, per lo svolgimento di
specifiche attivita' promozionali, di rilievo nazionale,
per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese,
e' effettuato con decreto del Ministero dello sviluppo
economico di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze. La relazione sulla realizzazione delle
attivita' promozionali effettuate in ciascun anno viene
trasmessa alle competenti Commissioni Parlamentari entro il
31 marzo dell'anno successivo. (166)
3. I consorzi per l'internazionalizzazione hanno per
oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei
servizi delle piccole e medie imprese nonche' il supporto
alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la
collaborazione e il partenariato con imprese estere.
4. Nelle attivita' dei consorzi per
l'internazionalizzazione funzionali al raggiungimento
dell'oggetto sono ricomprese le attivita' relative
all'importazione di materie prime e di prodotti
semilavorati, alla formazione specialistica per
l'internazionalizzazione, alla qualita', alla tutela e
all'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati
nei mercati esteri, anche attraverso marchi in
contitolarita' o collettivi.
5. I consorzi per l'internazionalizzazione sono
costituiti ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e seguenti
del codice civile o in forma di societa' consortile o
cooperativa da piccole e medie imprese industriali,
artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari aventi
sede in Italia; possono, inoltre, partecipare anche imprese
del settore commerciale. E' altresi' ammessa la
partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di
imprese di grandi dimensioni, purche' non fruiscano dei
contributi previsti dal comma 6. La nomina della
maggioranza degli amministratori dei consorzi per
l'internazionalizzazione spetta in ogni caso alle piccole e
medie imprese consorziate, a favore delle quali i consorzi
svolgono in via prevalente la loro attivita'.
6. Ai consorzi per l'internazionalizzazione sono
concessi contributi per la copertura di non piu' del 50 per
cento delle spese da essi sostenute per l'esecuzione di
progetti per l'internazionalizzazione, da realizzare anche
attraverso contratti di rete con piccole e medie imprese
non consorziate. I progetti possono avere durata
pluriennale, con ripartizione delle spese per singole
annualita'. Ai contributi si applica, con riguardo alle
imprese consorziate ed alle piccole e medie imprese non
consorziate rientranti in un contratto di rete, il
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, in materia di aiuti de minimis, fatta salva
l'applicazione di regimi piu' favorevoli. I contributi di
cui al presente comma sono concessi nell'ambito delle
risorse di bilancio disponibili allo scopo finalizzate ai
sensi del comma 2. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabiliti i
requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la
concessione dei contributi di cui al presente comma.
7. Ai fini delle imposte sui redditi le somme
accantonate nelle riserve costituenti il patrimonio netto
dei consorzi per l'internazionalizzazione concorrono alla
formazione del reddito dell'esercizio in cui la riserva e'
utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite
o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale.
I servizi resi da detti consorzi alle piccole e medie
imprese consorziate costituiscono servizi internazionali o
connessi agli scambi internazionali ai sensi dell'articolo
9 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633. Ai consorzi per l'internazionalizzazione si
applicano le disposizioni dell'articolo 13, commi 34, 35,
36 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito
con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
7-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive
modificazioni, le parole: «, nei quattro anni successivi
alle date ivi previste,» sono soppresse.".
Si riporta la lett. l) del comma 2 dell'articolo 2
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante
"Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.", pubblicata nella Gazz. Uff. 11
gennaio 1994, n. 7, S.O. , modificata dal decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23:
l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la
metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine
delle merci; ".
Il testo dell'articolo 6-decies del citato decreto
legge 26 aprile 2013, n. 43, abrogato dalla presente legge,
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26 aprile 2013, n. 97.
La legge 6 novembre 1989, n. 368, recante "Istituzione
del Consiglio generale degli italiani all'estero.", e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 11 novembre 1989, n. 264., e
successive modificazioni.
Legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante "Norme relative
alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero.",
pubblicata nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2003, n. 250.
La legge 9 gennaio 1991, n. 19, recante "Norme per lo
sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione
internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della
provincia di Belluno e delle aree limitrofe." e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 21 gennaio 1991, n. 17.