Art. 6
Misure per favorire la digitalizzazione e la connettivita' delle
piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio
televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed (( agenda digitale
))
1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e
l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese,
nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima
programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa
verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste
ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, (( ovvero
nell'ambito della collegata pianificazione degli interventi nazionali
finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
)) sono adottati interventi per il finanziamento a fondo perduto,
tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, conformemente
al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre
2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore
(«de minimis»), concessi ad imprese per l'acquisto di software,
hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza
aziendale, (( la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale
da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di
flessibilita', tra cui il telelavoro, )) lo sviluppo di soluzioni di
e-commerce, la connettivita' a banda larga e ultralarga. (( I
suddetti voucher sono concessi anche per permettere il collegamento
alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso
l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le
condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni
adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi
infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o
non realizzabili. )) I voucher potranno altresi' finanziare la
formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette
piccole e medie imprese.
2. Previa verifica della coerenza con le linee di intervento
previste nella proposta nazionale relativa alla prossima
programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, fruibili a
seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea del
Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitivita' di
responsabilita' del Ministero dello sviluppo economico, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico,
e' stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima ((
complessiva )) di 100 milioni di euro a valere sulla medesima
proposta nazionale (( o sulla collegata pianificazione definita per
l'attuazione degli interventi a finanziamento nazionale di cui al
comma 1. )) La somma cosi' individuata dal CIPE e' ripartita tra le
Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate
presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti lo
schema standard di bando e le modalita' di erogazione dei contributi
di cui al presente articolo.
4. All'articolo 1 dell'allegato n. 10 al codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «111.000,00
euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un
numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;
b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) e' inserito il
seguente: «1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o
inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti»;
c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «66.500,00
euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un
numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;
d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) e' inserito il
seguente: «1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o
inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti».
(( 4-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi
dell'Agenda digitale italiana, le disposizioni di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013, si applicano anche
allo scavo per l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture
digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di
telecomunicazioni. Nel caso di installazione dei ricoveri delle
infrastrutture contemporanea alla effettuazione dello scavo, l'ente
operatore presenta un'istanza unica per lo scavo e per
l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture ai sensi
dell'articolo 88 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e successive modificazioni.
4-ter. Al fine di favorire la diffusione della banda larga e
ultralarga nel territorio nazionale anche attraverso l'utilizzo di
tecniche innovative di scavo che non richiedono il ripristino del
manto stradale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definite ulteriori
misure relative alla posa in opera delle infrastrutture a banda larga
e ultralarga, anche modificative delle specifiche tecniche adottate
con decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013. ))
5. All'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
le parole: «1º gennaio 2013», sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2014».
(( 5-bis. Al fine di elaborare soluzioni innovative volte a colmare
il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga e di
conseguire una mappatura della rete di accesso ad internet,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, costituisce,
tramite periodico aggiornamento richiesto agli operatori autorizzati,
una banca di dati di tutte le reti di accesso ad internet di
proprieta' sia pubblica sia privata esistenti nel territorio
nazionale, dettagliando le relative tecnologie nonche' il grado di
utilizzo delle stesse. I dati cosi' ricavati devono essere resi
disponibili in formato di dati di tipo aperto, ai sensi del comma 3
dell'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni. All'attuazione del presente comma si
provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. ))
6. All'articolo 6 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal
30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica
amministrativa e a far data dal 1º gennaio 2015 per i contratti
stipulati mediante scrittura privata.».
7. Sono validi gli accordi di cui all'articolo 15, comma 2-bis,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e i contratti di cui all'articolo
6, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non
stipulati in modalita' elettronica a far data dal 1º gennaio 2013 e
fino alle date in cui la stipula in modalita' elettronica diventa
obbligatoria ai sensi, rispettivamente, dei citati articoli 15, comma
2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e (( di cui all'articolo
5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonche' )) 6, comma 4, del citato decreto-legge n. 179
del 2012.
8. (( Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze
per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze
riconosciute a livello internazionale e utilizzate dai Paesi
confinanti, pianificate e assegnate ad operatori di rete televisivi
in Italia e oggetto di accertate situazioni interferenziali alla data
di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le frequenze
oggetto di EU Pilot esistenti alla medesima data. La liberazione
delle frequenze di cui al primo periodo deve avere luogo non oltre il
31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di
mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione
competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione
coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia
postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º
agosto 2003, n. 259. ))
9. (( Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti i criteri e le modalita' per l'attribuzione,
entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori abilitati alla
diffusione di servizi di media audiovisivi, di misure economiche di
natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per
l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione
digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti alla
societa' Poste Italiane Spa in via anticipata, di cui al decreto del
Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al
volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla
liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Successivamente alla
data del 31 dicembre 2014 le risorse di cui al primo periodo che
residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di
natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere
utilizzate, per le stesse finalita', per l'erogazione di indennizzi
eventualmente dovuti a soggetti non piu' utilmente collocati nelle
graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
e successive modificazioni, a seguito della pianificazione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui al comma 8
del presente articolo.
9-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce
le modalita' e le condizioni economiche secondo cui i soggetti
assegnatari dei diritti d'uso in ambito locale hanno l'obbligo di
cedere una quota della capacita' trasmissiva ad essi assegnata,
comunque non inferiore a un programma, a favore dei soggetti
legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in
vigore del presente decreto, che procedano al volontario rilascio
delle frequenze utilizzate di cui al comma 8 o a cui, sulla base
della nuova pianificazione della stessa Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e della posizione non piu' utile nelle
graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
e successive modificazioni, sia revocato il diritto d'uso. ))
10. Nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della
prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari,
previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa
previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, ((
ovvero nell'ambito della collegata pianificazione degli interventi
nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal
Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, )) sono adottati interventi per il riconoscimento di un
credito di imposta per le spese documentate e sostenute da piccole e
medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione del 6 maggio 2003, ovvero da consorzi da reti di piccole
e medie imprese, e relative ad interventi di rete fissa e mobile che
consentano l'attivazione dei servizi di connettivita' digitale con
capacita' uguale o superiore a 30 Mbps. Il credito di imposta e'
riconosciuto a decorrere dalla data individuata con il decreto di cui
al comma 11 e fino al 2016, nella percentuale del 65% degli importi
rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo di 20.000
euro e nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro a
valere sulla proposta nazionale relativa alla programmazione
2014-2020 (( o sulla predetta pianificazione degli interventi a
finanziamento nazionale. ))
11. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la
coesione territoriale e con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, sono definite, conformemente al regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore
(«de minimis»), le modalita' per usufruire del credito d'imposta di
cui al comma 10, inclusa la certificazione del prestatore del
servizio di connessione digitale e le modalita' di comunicazione
delle spese effettuate, ai fini delle verifica di capienza dei fondi
annualmente disponibili, il regime dei controlli sulle spese nonche'
ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio
dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse
stanziate.
12. Il credito di imposta di cui al comma 10 non e' cumulabile con
l'agevolazione prevista dal comma 1.
13. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il
beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito,
ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
14. Le risorse individuate ai sensi del comma 11, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate,
per le finalita' di spesa di cui ai commi da 10 a 13, ad apposito
programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico
comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, (( e al Fondo per lo sviluppo e la coesione, in
relazione alle previste necessita' per fronteggiare le correlate
compensazioni, )) gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a
titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio
dello Stato.
(( 14-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e
successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia per l'Italia
digitale e le amministrazioni interessate possono stipulare, nel
rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici
e mediante procedure di evidenza pubblica, convenzioni con societa'
concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio
nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di
servizi su scala nazionale e di computer emergency response team. Le
amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto
previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente». ))
Riferimenti normativi
Si riporta l'allegato 10 dell'articolo 1 del decreto
legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice
delle comunicazioni elettroniche.", pubblicato nella Gazz.
Uff. 15 settembre 2003, n. 214, S.O.:
"Allegato n. 10 dell'articolo 1. Diritti amministrativi
1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di
cui all'articolo 34, comma 1, del Codice le imprese
titolari di autorizzazione generale per l'installazione e
fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese
quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e per
l'offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico,
con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati
mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione
di carte telefoniche, sono tenute al pagamento annuo,
compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione
generale decorre, di un contributo che e' determinato sulla
base della popolazione potenzialmente destinataria
dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi
a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere
versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, e' il
seguente:
a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di
comunicazioni:
1) sull'intero territorio nazionale, 111.000,00 euro;
2) su un territorio avente fino a 10 milioni di
abitanti, 55.500,00 euro;
3) su un territorio avente fino a 200 mila abitanti,
27.750,00 euro;
b) nel caso di fornitura di servizio telefonico
accessibile al pubblico:
1) sull'intero territorio nazionale, 66.500,00 euro;
2) su un territorio avente fino a 10 milioni di
abitanti, 27.750,00 euro;
3) su un territorio avente fino a 200 mila abitanti,
11.100,00 euro;
c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni
mobili e personali:
1) la misura dei contributi puo' essere determinata
sulla base di quanto previsto nei documenti relativi alla
procedura di selezione competitiva o comparativa, oppure
2) qualora non sia stata prevista nella procedura di
selezione competitiva o comparativa, si applicano i
contributi di cui alla lettera b);
d) nel caso di fornitura di servizi di rete e/o di
comunicazione elettronica via satellite:
1) fino a 10 stazioni, 2.220,00 euro;
2) fino a 100 stazioni, 5.550,00 euro;
3) oltre 100 stazioni, 11.100,00 euro.
2. Le imprese titolari di un'autorizzazione generale
per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione
elettronica non ricompresi tra quelli indicati al comma 1,
sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno in cui
l'autorizzazione generale decorre, di un contributo di
600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate
apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio
offerto.
3. A fini della determinazione del numero delle
stazioni componenti una rete VSAT non si considerano le
stazioni trasportabili destinate a sostituire le stazioni
fisse in situazioni di emergenza.
4. Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli
amministrativi e le verifiche tecniche, i titolari di
autorizzazioni generali sono tenuti, sulla base di un
ragionevole preavviso, a consentire l'accesso al personale
incaricato di svolgere tali compiti alle sedi ed ai siti
oggetto del controllo.".
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1°
ottobre 2013, recante "Specifiche tecniche delle operazioni
di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture
digitali nelle infrastrutture stradali.", e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2013, n. 244.
Si riporta l'articolo 88 del decreto legislativo del 1°
agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni
elettroniche.", pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre
2003, n. 214, S.O., modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre
2012, n. 221:
"Art. 88. Opere civili, scavi ed occupazione di suolo
pubblico
1. Qualora l'installazione di infrastrutture di
comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di
opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e
l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati
sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai
modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non
predisposti, al modello C di cui all'allegato n. 13,
all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica
proprietaria delle aree.
2. Il responsabile del procedimento puo' richiedere,
per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la
rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il
termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal
momento dell'avvenuta integrazione documentale.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, il responsabile del procedimento
puo' convocare, con provvedimento motivato, una conferenza
di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive
direttamente interessate dall'installazione.
4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro
trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione,
adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni
effetto gli atti di competenza delle singole
Amministrazioni e vale altresi' come dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una
decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia
espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela
ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del
patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al
Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto
compatibili con il Codice, le disposizioni di cui
all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni.
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta
l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati
nel progetto, nonche' la concessione del suolo o sottosuolo
pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture.
Il Comune puo' mettere a disposizione, direttamente o per
il tramite di una societa' controllata, infrastrutture a
condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.
7. Trascorso il termine di quarantacinque giorni dalla
presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione
abbia concluso il procedimento con un provvedimento
espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di
servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel
caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di
scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine
e' ridotto a quindici giorni. Nel caso di apertura buche,
apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi
o tubi aerei su infrastrutture esistente, allacciamento
utenti il termine e' ridotto a dieci giorni.
8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di
comunicazione elettronica interessi aree di proprieta' di
piu' Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione,
conforme al modello D di cui all'allegato n. 13, viene
presentata a tutti i soggetti interessati. Essa puo' essere
valutata in una conferenza di servizi per ciascun ambito
regionale, convocata dal comune di maggiore dimensione
demografica. La conferenza puo' essere convocata anche su
iniziativa del soggetto interessato.
9. Nei casi di cui al comma 8, la conferenza di servizi
deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima
convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei
presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di
competenza delle singole amministrazioni e vale altresi'
come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita'
ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della
conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.
Qualora il motivato dissenso sia espresso da
un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla
tutela della salute o alla tutela del patrimonio
storico-artistico, la decisione e' rimessa al Consiglio dei
Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con
il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni.
10. Salve le disposizioni di cui all'articolo 93,
nessuna altra indennita' e' dovuta ai soggetti esercenti
pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di
aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del
suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare
le infrastrutture di comunicazione elettronica.
11. Le figure giuridiche soggettive alle quali e'
affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto,
con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di
consentire ai titolari di autorizzazione generale una
corretta pianificazione delle rispettive attivita'
strumentali ed, in specie, delle attivita' di installazione
delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I
programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere
notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad
altro Ente all'uopo delegato, con le stesse modalita' di
cui all'articolo 89, comma 3, per consentirne l'inserimento
in un apposito archivio telematico consultabile dai
titolari dell'autorizzazione generale.
12. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o
titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base
di accordi commerciali a condizioni eque e non
discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie
infrastrutture civili disponibili, a condizione che non
venga turbato l'esercizio delle rispettive attivita'
istituzionali.
Si riporta il comma 3 dell'articolo 68 del decreto
legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale.",pubblicato nella Gazz. Uff.
16 maggio 2005, n. 112, S.O.:
"Art. 68. Analisi comparativa delle soluzioni
1.- 2-bis (Omissis).
3. Agli effetti del presente decreto legislativo si
intende per:
a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati
reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto
agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei
dati stessi;
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le
seguenti caratteristiche:
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza
che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per
finalita' commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le
reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai
sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico
da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei
relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi
comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure
sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la
loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia
digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i casi
eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi,
trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi
disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. In ogni
caso, l'Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali
individuati, si attiene alle indicazioni fornite dalla
direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 novembre 2003, sul riutilizzo
dell'informazione del settore pubblico, recepita con il
decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.".
Si riporta i commi 4 e 3 dell'articolo 6 del decreto
legge 18 ottobre 2012, 179, recante "Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese."pubblicato nella Gazz.
Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O., convertito, con
modificazioni nella legge del 17 dicembre 2012, n. 221,
recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese.", pubblicata nella Gazz. Uff. 18 dicembre 2012, n.
294, S.O. e modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n.
228:
" 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a
fare data dal 1° gennaio 2013."
" 3. All'articolo 11 decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, il comma 13 e' sostituito dal seguente:
«13. Il contratto e' stipulato, a pena di nullita', con
atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita'
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice
o mediante scrittura privata.».".
Si riporta l'articolo 5-bis del decreto legislativo del
30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1
della L. 23 ottobre 1992, n. 421.", pubblicato nella Gazz.
Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O., modificato dal decreto
legislativo dell'8 aprile 2013, n. 39, pubblicato nella
Gazz. Uff. del 19/04/2013, n. 92:
"Art. 5-bis. Ristrutturazione edilizia e ammodernamento
tecnologico.
1. Nell'ambito dei programmi regionali per la
realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministero della
sanita' puo' stipulare, di concerto con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e nei limiti delle disponibilita' finanziarie,
iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali,
accordi di programma con le regioni e con altri soggetti
pubblici interessati aventi a oggetto la relativa copertura
finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi,
l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di
opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa
a norma delle strutture sanitarie.
2. Gli accordi di programma previsti dal comma 1
disciplinano altresi' le funzioni di monitoraggio e di
vigilanza demandate al ministero della sanita', i rapporti
finanziari fra i soggetti partecipanti all'accordo, le
modalita' di erogazione dei finanziamenti statali, le
modalita' di partecipazione finanziaria delle regioni e
degli altri soggetti pubblici interessati, nonche' gli
eventuali apporti degli enti pubblici preposti
all'attuazione.
3. In caso di mancata attivazione del programma oggetto
dell'accordo entro i termini previsti dal medesimo
programma, la copertura finanziaria assicurata dal
ministero della sanita' viene riprogrammata e riassegnata,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, in favore di
altre regioni o enti pubblici interessati al programma di
investimenti, tenuto conto della capacita' di spesa e di
immediato utilizzo delle risorse da parte dei medesimi.".
Il decreto del Ministro delle comunicazioni del 30
dicembre 2003, recante"Contributo per la televisione
digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad
Internet ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della L. 24
dicembre 2003, n. 350.", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23
gennaio 2004, n. 18.
Si riporta l'articolo 4 del decreto legge del 31 marzo
2011, n. 34, recante "Disposizioni urgenti in favore della
cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e
della televisione, di razionalizzazione dello spettro
radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative
alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di
partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per
gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione
Abruzzo.", pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 2011, n.
74., convertito,con modificazioni nella legge 26 maggio
2011, n. 75, recante "Disposizioni urgenti in favore della
cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e
della televisione, di razionalizzazione dello spettro
radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni
della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli enti del
Servizio sanitario nazionale della regione
Abruzzo."pubblicata nella Gazz. Uff. 27 maggio 2011, n.
122:
"Art. 4. Misure di razionalizzazione dello spettro
radioelettrico
1. Il termine per stabilire, con le modalita' di cui al
comma 5 dell'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile
2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2008, n. 101, il calendario definitivo per il
passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre
e' prorogato al 30 settembre 2011. Entro il 30 giugno 2012
il Ministero dello sviluppo economico provvede
all'assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze
radiotelevisive nel rispetto dei criteri e delle modalita'
disciplinati dai commi da 8 a 12 dell'articolo 1 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonche', per quanto
concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale,
predisponendo, per ciascuna area tecnica o Regione, una
graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla
trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che ne
facciano richiesta sulla base dei seguenti criteri: a)
entita' del patrimonio al netto delle perdite; b) numero
dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato; c) ampiezza della copertura della
popolazione; d) priorita' cronologica di svolgimento
dell'attivita' nell'area, anche con riferimento all'area di
copertura. Nelle aree in cui, alla data del 1° gennaio
2011, non ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in
tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico non
procede all'assegnazione a operatori di rete
radiotelevisivi in ambito locale dei diritti d'uso relativi
alle frequenze di cui al primo periodo del comma 8
dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Nelle
aree in cui alla medesima data del 1° gennaio 2011 ha avuto
luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale,
il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili le
frequenze di cui al citato primo periodo del comma 8,
assegnando ai soggetti titolari di diritto d'uso relativi
alle frequenze nella banda 790-862 Mhz, risultanti in
posizione utile in base alle rispettive graduatorie, i
diritti d'uso riferiti alle frequenze nelle bande 174-230
Mhz e 470-790 Mhz. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni dispone le modalita' e le condizioni
economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti
d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota della capacita'
trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due
programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in
ambito locale alla data del 1° gennaio 2011 che non
richiedano di essere inseriti nelle graduatorie di cui al
presente comma, a condizione che procedano al volontario
rilascio delle frequenze utilizzate e rinuncino alla
qualifica di operatori di rete, o che sulla base delle
medesime graduatorie non risultino destinatari di diritti
d'uso.".
La Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6
maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese,
piccole e medie imprese, e' pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea del 20 maggio 2003, n. L
124/36.
Si riporta l'articolo 47 del decreto legge del 9
febbraio 201, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo."pubblicato nella
Gazz. Uff. 9 febbraio 2012, n. 33, S.O., convertito, con
modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo." pubblicata nella Gazz. Uff. 6 aprile 2012, n.
82, S.O. , modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69
convertito nella legge del 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata
nella Gazz. Uff. 20 agosto 2013, n. 194, S.O.:
"Art. 47. Agenda digitale italiana
1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale
europea, di cui alla comunicazione della Commissione
europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il
Governo persegue l'obiettivo prioritario della
modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione,
cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a
favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi
digitali innovativi, a potenziare l'offerta di
connettivita' a larga banda, a incentivare cittadini e
imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la
crescita di capacita' industriali adeguate a sostenere lo
sviluppo di prodotti e servizi innovativi.
2. E' istituita la cabina di regia per l'attuazione
dell'agenda digitale italiana, presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e composta
dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro
per la coesione territoriale, dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dal Ministro della
salute, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
da un Presidente di regione e da un Sindaco designati dalla
Conferenza Unificata. La cabina di regia e' integrata dai
Ministri interessati alla trattazione di specifiche
questioni. La cabina di regia presenta al Parlamento, entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
avvalendosi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale e
delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia,
un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi
avviati e del loro stato di avanzamento e delle risorse
disponibili che costituiscono nel loro insieme l'agenda
digitale. Nell'ambito della cabina di regia e' istituito
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il
Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale
italiana, organismo consultivo permanente composto da
esperti in materia di innovazione tecnologica e da
esponenti delle imprese private e delle universita',
presieduto dal Commissario del Governo per l'attuazione
dell'agenda digitale posto a capo di una struttura di
missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
All'istituzione della cabina di regia di cui al presente
comma si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2,
nell'attuare l'agenda digitale italiana nel quadro delle
indicazioni sancite dall'agenda digitale europea, persegue
i seguenti obiettivi:
a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e
immateriali al servizio delle «comunita' intelligenti»
(smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente
domanda di servizi digitali in settori quali la mobilita',
il risparmio energetico, il sistema educativo, la
sicurezza, la sanita', i servizi sociali e la cultura;
b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data)
quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo
pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;
c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione
digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai
cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione
attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare
un'amministrazione aperta e trasparente;
d) promozione della diffusione e del controllo di
architetture di cloud computing per le attivita' e i
servizi delle pubbliche amministrazioni;
e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e
degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la
domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie
digitali;
f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete
internet nelle zone rurali, nonche' in grandi spazi
pubblici collettivi quali scuole, universita', spazi urbani
e locali pubblici in genere;
g) investimento nelle tecnologie digitali per il
sistema scolastico e universitario, al fine di rendere
l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti
in atto nella societa';
h) consentire l'utilizzo dell'infrastruttura di cui
all'articolo 81, comma 2-bis, del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82,anche al fine di consentire
la messa a disposizione dei cittadini delle proprie
posizioni debitorie nei confronti dello Stato da parte
delle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 2, comma 2, del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive
modificazioni;
i) individuare i criteri, i tempi e le relative
modalita' per effettuare i pagamenti con modalita'
informatiche nonche' le modalita' per il riversamento, la
rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di
pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti
coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di
convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere
per effettuare il pagamento.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si
applicano, ove possibile tecnicamente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente
o indirettamente aumenti di costi a carico degli utenti,
anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di
attivita' amministrative.
2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma
1, in accordo con i principi, gli obiettivi e le procedure
definite dal quadro normativo europeo in materia di
comunicazioni elettroniche, come recepito nell'ordinamento
nazionale dal codice di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni puo' considerare di adottare le misure volte
a:
a) assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi
relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai
servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di
accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente
il costo della prestazione dell'affitto della linea e il
costo delle attivita' accessorie, quali il servizio di
attivazione della linea stessa e il servizio di
manutenzione correttiva;
b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti,
acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in
regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le
modalita' indicate dall'Autorita' medesima, assicurando,
comunque, il mantenimento della sicurezza della rete.".
Si riporta l'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni.", pubblicato nella Gazz. Uff 28 luglio 1997,
n. 174. (Testo risultante dopo le modifiche apportate
dall'art. 8, comma 18, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, in vigore
dal 18 luglio 2012)
"Art. 17. (Oggetto)
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a
5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito
emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.".