Art. 7 
 
Misura di razionalizzazione  dell'istituto  del  ruling  di  standard
                           internazionale 
 
  1. All'articolo 8 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le imprese con attivita' internazionale hanno  accesso  ad  una
procedura  di  ruling  di  standard  internazionale,  con  principale
riferimento al regime dei prezzi di trasferimento,  degli  interessi,
dei dividendi, delle royalties e alla  valutazione  preventiva  della
sussistenza  o  meno  dei  requisiti  che  configurano  una   stabile
organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti  i
criteri previsti dall'articolo 162 del decreto del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   nonche'   dalle   vigenti
Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia.»; 
    b) al comma 2 le parole: «per i due periodi d'imposta successivi»
sono sostituite dalle seguenti:  «per  i  quattro  periodi  d'imposta
successivi»; 
    c) al comma 5 le parole: «, di Milano o di Roma,» sono soppresse. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'articolo 8 del decreto legge 30  settembre
          2003, n. 269, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo
          sviluppo e  per  la  correzione  dell'andamento  dei  conti
          pubblici." pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre  2003,  n.
          229, S.O. e convertito, con modificazioni, nella legge  del
          24 novembre 2003, n. 326, pubblicata nella  Gazz.  Uff.  25
          novembre 2003, n. 274,  S.O.,  modificato  dalla  legge  28
          ottobre 2013, n.  124,  pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  del
          29/10/2013, n. 254: 
              "Art. 8. Ruling internazionale. 
              1.  Le  imprese  con  attivita'  internazionale   hanno
          accesso  ad   una   procedura   di   ruling   di   standard
          internazionale, con principale riferimento  al  regime  dei
          prezzi di trasferimento, degli interessi, dei  dividendi  e
          delle royalties. 
              2. La procedura si conclude con la stipulazione  di  un
          accordo,  tra  il  competente  ufficio  dell'Agenzia  delle
          entrate  e  il  contribuente,  e  vincola  per  il  periodo
          d'imposta nel corso del quale l'accordo e' stipulato e  per
          i  due  periodi  d'imposta  successivi,   salvo   che   non
          intervengano mutamenti nelle  circostanze  di  fatto  o  di
          diritto rilevanti al  fine  delle  predette  metodologie  e
          risultanti dall'accordo sottoscritto dai contribuenti. 
              3.    In    base    alla     normativa     comunitaria,
          l'amministrazione  finanziaria  invia  copia   dell'accordo
          all'autorita' fiscale competente degli Stati di residenza o
          di stabilimento delle imprese con i  quali  i  contribuenti
          pongono in essere le relative operazioni. 
              4.  Per  i  periodi  d'imposta  di  cui  al  comma   2,
          l'amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli
          articoli 32 e seguenti del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, soltanto in relazione
          a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo. 
              5. La richiesta di ruling e' presentata  al  competente
          ufficio, di Milano o di Roma, della Agenzia delle  entrate,
          secondo quanto stabilito con  provvedimento  del  direttore
          della medesima Agenzia. 
              6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          decorrere dal periodo  d'imposta  successivo  a  quello  in
          corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              7.  Agli  oneri  derivanti   dal   presente   articolo,
          ammontanti a 5 milioni di euro a  decorrere  dal  2004,  si
          provvede a valere  sulle  maggiori  entrate  derivanti  dal
          presente decreto.".