Art. 7
Misura di razionalizzazione dell'istituto del ruling di standard
internazionale
1. All'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, e' sostituito dal seguente:
«1. Le imprese con attivita' internazionale hanno accesso ad una
procedura di ruling di standard internazionale, con principale
riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi,
dei dividendi, delle royalties e alla valutazione preventiva della
sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile
organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i
criteri previsti dall'articolo 162 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dalle vigenti
Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia.»;
b) al comma 2 le parole: «per i due periodi d'imposta successivi»
sono sostituite dalle seguenti: «per i quattro periodi d'imposta
successivi»;
c) al comma 5 le parole: «, di Milano o di Roma,» sono soppresse.
Riferimenti normativi
Si riporta l'articolo 8 del decreto legge 30 settembre
2003, n. 269, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici." pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2003, n.
229, S.O. e convertito, con modificazioni, nella legge del
24 novembre 2003, n. 326, pubblicata nella Gazz. Uff. 25
novembre 2003, n. 274, S.O., modificato dalla legge 28
ottobre 2013, n. 124, pubblicata nella Gazz. Uff. del
29/10/2013, n. 254:
"Art. 8. Ruling internazionale.
1. Le imprese con attivita' internazionale hanno
accesso ad una procedura di ruling di standard
internazionale, con principale riferimento al regime dei
prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e
delle royalties.
2. La procedura si conclude con la stipulazione di un
accordo, tra il competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate e il contribuente, e vincola per il periodo
d'imposta nel corso del quale l'accordo e' stipulato e per
i due periodi d'imposta successivi, salvo che non
intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di
diritto rilevanti al fine delle predette metodologie e
risultanti dall'accordo sottoscritto dai contribuenti.
3. In base alla normativa comunitaria,
l'amministrazione finanziaria invia copia dell'accordo
all'autorita' fiscale competente degli Stati di residenza o
di stabilimento delle imprese con i quali i contribuenti
pongono in essere le relative operazioni.
4. Per i periodi d'imposta di cui al comma 2,
l'amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli
articoli 32 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, soltanto in relazione
a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo.
5. La richiesta di ruling e' presentata al competente
ufficio, di Milano o di Roma, della Agenzia delle entrate,
secondo quanto stabilito con provvedimento del direttore
della medesima Agenzia.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
ammontanti a 5 milioni di euro a decorrere dal 2004, si
provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal
presente decreto.".