Art. 9
Misure per favorire la diffusione della lettura
1. Nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della
prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari,
previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa
previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, e'
disposta l'istituzione di un credito di imposta sui redditi (( degli
esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio ))
con decorrenza dal periodo d'imposta determinato con il decreto di
cui al comma 5 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2016, per l'acquisto di libri, anche in formato digitale, muniti di
codice ISBN. (( Il credito di imposta e' compensabile ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni. ))
2. (( Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con
il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sulla
base della popolazione studentesca nell'anno scolastico 2014/2015,
fissa, per ogni studente di istituto di istruzione secondaria di
secondo grado pubblico o paritario avente sede nel territorio
nazionale, l'importo disponibile ai sensi del comma 5 nei limiti
delle risorse specificamente individuate per ciascun anno nell'ambito
del programma operativo nazionale di riferimento. I dirigenti
scolastici dei predetti istituti rilasciano a ciascuno studente un
buono sconto di pari importo, timbrato e numerato, utilizzabile ai
fini dell'ottenimento di uno sconto del 19 per cento per l'acquisto
di libri di lettura presso gli esercizi commerciali che decidono di
avvalersi della misura di cui al comma 1.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definiti le modalita'
attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ivi comprese le
modalita' per usufruire del credito di imposta e per la comunicazione
delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei
fondi annualmente disponibili, il regime dei controlli sulle spese
nonche' ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio
dell'agevolazione di cui al presente articolo e il rispetto del
limite massimo di spesa di cui al comma 5. ))
3. (( (soppresso). ))
4. (( (soppresso). ))
5. Previa verifica della coerenza con le linee di intervento in
essa previste, fruibili a seguito dell'approvazione da parte della
Commissione europea del Programma Operativo Nazionale relativo alla
Competitivita' di responsabilita' del Ministero dello sviluppo
economico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, (( il Ministro dello
sviluppo economico e il Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, )) e' stabilito l'ammontare dell'intervento nella
misura massima di 50 milioni di euro a valere sulla proposta
nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi
strutturali comunitari.
6. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il
beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito,
ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
7. Le risorse individuate ai sensi del comma 5, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate,
per le finalita' di spesa di cui al presente articolo, ad apposito
programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico
comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti
a titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio
dello Stato.