IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE. 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia, e in particolare,  l'art.  18,
commi da 8 a 8-sexies; 
  Visto che il comma 8-ter, autorizza la spesa di 150 milioni di euro
per l'anno finanziario 2014, al fine di  attuare  misure  urgenti  di
riqualificazione  e  di  messa   in   sicurezza   delle   istituzioni
scolastiche  statali,  con  particolare  riferimento  a  quelle   con
presenza di amianto, nonche' di garantire il regolare svolgimento del
servizio scolastico; 
  Vista la tabella 1, allegata al decreto-legge n. 69 del  2013,  che
ripartisce a livello regionale l'importo complessivo di  150  milioni
di euro, ai fini  della  successiva  assegnazione  agli  enti  locali
aventi titolo sulla base delle graduatorie presentate  dalle  regioni
competenti; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della   ricerca   5   novembre   2013,   prot.   n.   906,   relativo
all'assegnazione delle risorse  destinate  all'attuazione  di  misure
urgenti di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni
scolastiche statali a tutte le regioni, ad  eccezione  della  regione
Puglia per la quale era in corso un contenzioso; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
gennaio 2014, con il quale, ai sensi dell'art. 18,  comma  8-ter  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  sono  stati  conferiti  poteri
derogatori ai Sindaci  ed  ai  Presidenti  delle  Province,  per  gli
interventi di cui alla normativa di riferimento; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150,  recante  proroghe
di termini previsti da disposizioni legislative  e,  in  particolare,
l'art. 6, comma 3, a fronte del quale, per le regioni nelle quali gli
effetti delle graduatorie di cui all'art.  18,  comma  8-quater,  del
citato  decreto-legge  n.  69  del  2013,  sono  stati   sospesi   da
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, il termine del 28  febbraio
2014 e' prorogato al 30 giugno 2014; 
  Viste le circolari del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca del 24 settembre 2013, n. 18801/Gab e 8 ottobre 2013,
n. 10509; 
  Vista la  nota  30  ottobre  2013,  prot.  n.  637,  con  la  quale
l'assessore al diritto allo studio e alla  formazione  della  Regione
Puglia ha comunicato che il  tribunale  amministrativo  regionale  di
Lecce, con decreto monocratico  del  18  ottobre  2013,  n.  505,  ha
disposto la sospensione della graduatoria predisposta  dalla  Regione
medesima ai sensi del predetto art. 18, comma 8-ter; 
  Vista la successiva nota 16 dicembre 2013, prot.  n.  733,  con  la
quale lo stesso Assessore al diritto allo studio e  alla  formazione,
evidenziato  il  rigetto  da  parte  del   Tribunale   amministrativo
regionale  competente,  delle  istanze  di  sospensiva,   chiede   di
considerare  revocata  la  sospensione  temporanea  e  di   procedere
all'assegnazione delle risorse, facenti capo alla Regione  Puglia,  a
favore degli enti locali  aventi  titolo,  come  utilmente  collocati
nella   graduatoria   regionale   riapprovata   con    determinazione
dirigenziale 16 dicembre 2013, n. 261, allegata alla nota medesima; 
  Vista la citata graduatoria predisposta, dalla Regione Puglia e  da
essa approvata con la citata determinazione n. 261  del  16  dicembre
2013 e inoltrata  al  Ministero  dell'istruzione  dell'universita'  e
della ricerca con nota prot. n. 733 di pari data; 
  Vista la nota della Regione Puglia prot.  n.  570  del  24  gennaio
2014, con la quale la stessa regione  attesta  la  rispondenza  degli
interventi inseriti in  graduatoria  agli  indirizzi  previsti  dalla
normativa  di  riferimento  e  l'effettiva  sussistenza  di  tutti  i
presupposti,  condizioni,  requisiti  e  finalita'  richiesti   dalla
stessa; 
  Ribadito come, a fronte della complessiva normativa di riferimento,
non possono accedere ai finanziamenti di cui al presente decreto  gli
interventi gia' conclusi o comunque gia' in corso di esecuzione  alla
data di emanazione dello stesso e  che,  pertanto,  ove  erroneamente
compresi nella graduatoria regionale, gli stessi non saranno presi in
considerazione,  con  conseguente   scorrimento   della   graduatoria
medesima; 
  Vista l'intesa istituzionale raggiunta nella  conferenza  unificata
del 1° agosto 2013 (Rep. atti 84/LU); 
  Vista inoltre la nota 21 novembre 2013,  prot.  n.  PG/2013/290298,
con la quale la Regione Emilia-Romagna chiede la correzione di alcuni
errori materiali e inesattezze  riguardanti  la  denominazione  delle
localita' o delle  scuole  comprese  nella  Tabella  5,  allegata  al
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 5 novembre 2013, prot. n. 906; 
  Vista altresi', la nota 13 novembre 2013, prot. n. 32672/13, con la
quale  la  Regione  Molise  chiede  che  all'intervento  relativo  al
Convitto Nazionale «Mario Pagano», posizionato al n. 6 della  Tabella
11  allegata  al  citato  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 906 del 2013,  sia  correttamente
assegnato l'importo di € 98.000,00 in luogo di  quello,  erroneamente
in essa riportato, pari ad € 96.000,00, con contestuale e conseguente
eliminazione del finanziamento di € 2.000,00 a favore del  Comune  di
Ielsi posizionato al n. 18 della graduatoria medesima; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti di quanto  indicato  nelle  premesse,
integralmente richiamate nel presente dispositivo, la quota  di  euro
12.000.000,00, assegnata alla regione Puglia sulla base della tabella
1, allegata al decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  nell'ambito  della
somma complessiva di  euro  150.000.000  diretta  alla  realizzazione
delle iniziative contemplate dall'art. 18, commi 8-ter e 8-quater del
medesimo decreto-legge, e' assegnata  sulla  base  della  graduatoria
approvata dalla regione Puglia, agli enti locali di cui  all'allegata
tabella A, costituente parte integrante del  presente  provvedimento,
per gli interventi e con gli importi  a  lato  di  ciascuno  di  essi
indicati.  Su  tali  interventi  possono  essere  previste  forme  di
cofinanziamento da parte degli enti locali medesimi. 
  2. L'assegnazione e' effettuata sulla  base  della  graduatoria  e,
comunque, entro  il  limite  massimo  dell'importo  previsto  per  la
Regione Puglia dalla tabella 1, allegata al decreto-legge n.  69  del
2013. 
  3. Qualora la Regione  abbia  inserito  nella  propria  graduatoria
interventi che  superano  in  tutto  o  in  parte  l'importo  massimo
assegnabile  ai  sensi  del  citato   decreto-legge,   il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  procede  comunque
all'assegnazione   delle   risorse   nei   limiti    previsti,    con
l'indicazione, per l'ultimo intervento finanziabile, della  quota  di
finanziamento statale spettante.