Art. 3 
 
  1. A seguito dell'affidamento dei lavori, le risorse assegnate agli
interventi  di  cui  al  presente  decreto  sono   trasferite   sulle
contabilita' di Tesoreria unica  degli  Enti  locali  e  gestite  con
separata contabilizzazione e rendicontazione.  I  relativi  pagamenti
sono  effettuati  secondo  gli  stati  di  avanzamento   dei   lavori
debitamente certificati.