Art. 5 1. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, i sindaci e i presidenti delle province interessati operano in qualita' di commissari governativi, con i poteri derogatori definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2014 adottato ai sensi dell'art. 18, comma 8-ter, del citato decreto-legge n. 69 del 2013.