Art. 5 
 
  1. Per  la  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  presente
decreto, i sindaci e i presidenti delle province interessati  operano
in qualita'  di  commissari  governativi,  con  i  poteri  derogatori
definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
22 gennaio 2014 adottato ai sensi  dell'art.  18,  comma  8-ter,  del
citato decreto-legge n. 69 del 2013.