Art. 4 
 
  1. La  designazione  di  cui  all'art.  1  decorre  dalla  data  di
emanazione del presente decreto. 
  2. Alla scadenza  del  terzo  anno  di  designazione,  il  soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della  legge  21  dicembre
1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita'  nazionale  competente,
l'intenzione di confermare la Camera  di  commercio  di  Frosinone  o
proporre  un  nuovo  soggetto  da  scegliersi  tra  quelli   iscritti
nell'elenco di cui all'art. 14, comma  7,  della  legge  21  dicembre
1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facolta'. 
  3. Nell'ambito del periodo  di  validita'  della  designazione,  la
Camera di commercio di Frosinone e' tenuta ad adempiere  a  tutte  le
disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente,  ove
lo ritenga necessario, decida di impartire.