Art. 2 
 
  1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro  del  27  dicembre
2012,  il  premio,  arrotondato  alle  dieci  unita'  inferiori,   e'
determinato  e'  determinato  con  il   supporto   delle   componenti
applicative del sistema informativo SIPA  -  Sistema  italiano  della
pesca e dell'acquacoltura, secondo il calcolo indicato nella  tabella
di cui all'allegato E del citato decreto ministeriale  diminuito,  in
conformita' a quanto previsto dal Programma operativo dell'1,5%,  per
ogni anno in piu' rispetto ai quindici anni ovvero del  22,5%  per  i
natanti di eta' pari o superiore a trenta anni. 
  2. La regione Veneto predispone i decreti di  concessione  seguendo
l'ordine della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse. In caso
di eventuali avanzi di gestione  o  di  ulteriori  finanziamenti,  la
regione  puo'  proseguire   nello   scorrimento   della   graduatoria
attribuendo il premio di cui al  presente  decreto  agli  idonei  non
beneficiari in posizione utile in graduatoria.