Art. 2 1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro del 27 dicembre 2012, il premio, arrotondato alle dieci unita' inferiori, e' determinato e' determinato con il supporto delle componenti applicative del sistema informativo SIPA - Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura, secondo il calcolo indicato nella tabella di cui all'allegato E del citato decreto ministeriale diminuito, in conformita' a quanto previsto dal Programma operativo dell'1,5%, per ogni anno in piu' rispetto ai quindici anni ovvero del 22,5% per i natanti di eta' pari o superiore a trenta anni. 2. La regione Veneto predispone i decreti di concessione seguendo l'ordine della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse. In caso di eventuali avanzi di gestione o di ulteriori finanziamenti, la regione puo' proseguire nello scorrimento della graduatoria attribuendo il premio di cui al presente decreto agli idonei non beneficiari in posizione utile in graduatoria.