Art. 4 
 
  1. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  decorre  dalla  data  di
emanazione del presente decreto ed ha validita' triennale. 
  2. Alla scadenza del terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge  21  dicembre
1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita'  nazionale  competente,
l'intenzione di confermare  l'indicazione  dell'organismo  «3A  Parco
tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc.cons. a.r.l.» o proporre
un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli  iscritti  nell'elenco  di
cui all'art. 14, comma 7, della  legge  21  dicembre  1999,  n.  526,
ovvero di rinunciare esplicitamente al tale facolta' di scelta. 
  3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «3A Parco tecnologico
agroalimentare dell'Umbria  -  Soc.cons.  a.r.l.»  restera'  iscritto
nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art.  14,
comma 7 della legge  21  dicembre  1999,  n.  526,  a  meno  che  non
intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco. 
  4. Nell'ambito del periodo  di  validita'  dell'autorizzazione  «3A
Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc.cons.  a.r.l.»  e'
tenuto  ad  adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che
l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga  necessario,  decida
di impartire.