Art. 2
Modelli di rapporto di efficienza energetica
1. A partire dal 1° giugno 2014, in occasione degli interventi di
controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 74/2013, su impianti termici di
climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW
e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12
kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di
controllo di efficienza energetica di cui all'art. 8, comma 5, (di
seguito: il Rapporto) si conforma ai modelli riportati agli allegati
II, III, IV e V del presente decreto.
2. Il comma 1 non si applica agli impianti termici alimentati
esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, ferma restando la compilazione del libretto.