Art. 4
Disposizioni finali
1. Gli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003 sono
sostituiti dall'allegato I del presente decreto.
2. Gli allegati F e G del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, sono sostituiti dagli allegati II, III, IV e V del presente
decreto.
3. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 10 febbraio 2014
Il Ministro: Zanonato