Art. 4 
 
  1.  L'autorizzazione  di  cui  all'art  1  decorre  dalla  data  di
emanazione del presente decreto ed ha validita' triennale. 
  2. Alla scadenza del terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato ai sensi  dell'articolo  14,  comma  8,  della  legge  21
dicembre 1999, n.  526,  dovra'  comunicare  all'Autorita'  nazionale
competente, l'intenzione di confermare  l'indicazione  dell'organismo
"CertiProDop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l."
o proporre un  nuovo  soggetto  da  scegliersi  tra  quelli  iscritti
nell'elenco di cui all'art. 14, comma  7,  della  legge  21  dicembre
1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente al tale facolta'  di
scelta. 
  3.  Nel  periodo  di  vigenza  dell'autorizzazione  "CertiProDop  -
Societa'  di  certificazione  prodotti  alimentari  S.r.l."  restera'
iscritto nell'elenco degli organismi  privati  di  controllo  di  cui
all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno
che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto
elenco. 
  4.  Nell'ambito  del  periodo  di  validita'  dell'  autorizzazione
"CertiProDop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l."
e' tenuto ad adempiere a  tutte  le  disposizioni  complementari  che
l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga  necessario,  decida
di impartire.