Art. 3 
 
  1. «CertiProDop - Societa' di  certificazione  prodotti  alimentari
S.r.l.» non puo' modificare la denominazione e la compagine  sociale,
il proprio statuto, i propri organi  di  rappresentanza,  il  proprio
sistema  di  qualita',  le  modalita'  di  controllo  e  il   sistema
tariffario  riportati  nell'apposito  piano  di  controllo   per   la
denominazione «Formaggella del Luinese», cosi' come depositati presso
il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  senza
il preventivo assenso di detta autorita'. 
  2. «CertiProDop - Societa' di  certificazione  prodotti  alimentari
S.r.l.»  comunica  e  sottopone  all'approvazione  ministeriale  ogni
variazione  concernente  il  personale   ispettivo   indicato   nella
documentazione  presentata,   la   composizione   del   Comitato   di
certificazione o della struttura equivalente e dell'organo  decidente
i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che potrebbero  risultare
incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. 
  3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente  articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.