Art. 4 
 
  1. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  decorre  dalla  data  di
emanazione del presente decreto ed ha validita' triennale. 
  2. Alla scadenza del terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge  21  dicembre
1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita'  nazionale  competente,
l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo  «CertiProDop
- Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l.»  o  proporre
un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli  iscritti  nell'elenco  di
cui all'art. 14, comma 7, della  legge  21  dicembre  1999,  n.  526,
ovvero di rinunciare esplicitamente al tale facolta' di scelta. 
  3.  Nel  periodo  di  vigenza  dell'autorizzazione  «CertiProDop  -
Societa'  di  certificazione  prodotti  alimentari  S.r.l.»  restera'
iscritto nell'elenco degli organismi  privati  di  controllo  di  cui
all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che
non intervengano motivi ostativi alla  sua  iscrizione  nel  predetto
elenco. 
  4.  Nell'ambito  del  periodo  di   validita'   dell'autorizzazione
«CertiProDop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l.»
e' tenuto ad adempiere a  tutte  le  disposizioni  complementari  che
l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga  necessario,  decida
di impartire.