Art. 4 
 
  1.  L'autorizzazione  di  cui  all'art  1  decorre  dalla  data  di
emanazione del presente decreto ed ha validita' triennale. 
  2. Alla scadenza del terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge  21  dicembre
1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita'  nazionale  competente,
l'intenzione di  confermare  l'indicazione  dell'organismo  «Suolo  e
Salute S.r.l.» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra  quelli
iscritti nell'elenco di cui all'art. 14,  comma  7,  della  legge  21
dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare  esplicitamente  al  tale
facolta' di scelta. 
  3. Nel periodo  di  vigenza  dell'autorizzazione  «Suolo  e  Salute
S.r.l.» restera' iscritto  nell'elenco  degli  organismi  privati  di
controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21  dicembre  1999,
n. 526,  a  meno  che  non  intervengano  motivi  ostativi  alla  sua
iscrizione nel predetto elenco. 
  4. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione  «Suolo
e Salute S.r.l.» e' tenuto  ad  adempiere  a  tutte  le  disposizioni
complementari che l'autorita' nazionale competente,  ove  lo  ritenga
necessario, decida di impartire.