IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296
(legge finanziaria 2007) e successive modificazioni  e  integrazioni,
che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo'  istituire,
con proprio decreto, specifici regimi di aiuto  in  conformita'  alla
normativa comunitaria; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  23  luglio
2009, pubblicato nella G.U.R.I. n. 278  del  28  novembre  2009,  che
prevede, in applicazione del predetto art. 1, comma 845, della  legge
n. 296  del  2006,  i  criteri,  le  condizioni  e  le  modalita'  di
concessione di agevolazioni  per  la  realizzazione  di  investimenti
produttivi, riguardanti le aree tecnologiche individuate dall'art. 1,
comma 842 della predetta  legge  296/06  e  per  interventi  ad  esse
connessi  e  collegati  e,  in  particolare,  per  gli   investimenti
finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi  di  innovazione,
miglioramento competitivo e tutela ambientale; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato
nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto  2008,  concernente  l'applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato CE che dichiara alcune  categorie
di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento  generale  di
esenzione per categoria) e, in particolare, gli articoli 13 e 15  che
stabiliscono le condizioni per ritenere compatibili  con  il  mercato
comune ed esenti dall'obbligo di notifica rispettivamente  gli  aiuti
regionali  agli  investimenti  e  all'occupazione,  gli  aiuti   agli
investimenti e all'occupazione in favore delle PMI; 
  Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013
(n. 117/2010 Italia), approvata dalla Commissione europea il 6 luglio
2010, pubblicata nella G.U.U.E. C 215 del 18 agosto 2010 e successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione  del  15
dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87  e  88  del
Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato
nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 842 della legge 27 dicembre 2006, n. 296  che
individua con riferimento ai progetti di innovazione  industriali  le
seguenti  aree   tecnologiche:   efficienza   energetica,   mobilita'
sostenibile, nuove tecnologie della vita,  nuove  tecnologie  per  il
made in Italy e tecnologie innovative  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e turistiche; 
  Vista  la  Direttiva  2012/27/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  25  ottobre  2012  sull'efficienza  energetica,   che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le  direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.   28   recante
"Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 
  Vista la delibera n. 166 del 21 dicembre 2007 con cui  il  CIPE  ha
approvato  l'attuazione  del  Quadro   strategico   nazionale   (QSN)
2007.2013 e la programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate; 
  Visto  il  Programma  Operativo   Interregionale   (POI)   "Energie
rinnovabili e risparmio energetico" FESR 2007-2013 (nel seguito  "POI
Energie"), approvato dalla Commissione europea con decisione  del  20
luglio 2007, n. C(2007) 6820, come modificata dalla decisione del  19
dicembre 2012, n. C(2012)9719 final; 
  Viste, in particolare, le linee di  attivita'  1.1  "Interventi  di
attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi  energetici
ed  obiettivi  di   salvaguardia   dell'ambiente   e   sviluppo   del
territorio",   1.2   "Interventi   a    sostegno    dello    sviluppo
dell'imprenditoria collegata  alla  ricerca  ed  all'applicazione  di
tecnologie innovative  nel  settore  delle  fonti  rinnovabili",  2.1
"Interventi a sostegno dell'imprenditorialita' collegata al risparmio
energetico con particolare riferimento alla creazione  di  imprese  e
alle reti" del suddetto  POI  Energie,  che  prevedono  interventi  a
sostegno dello sviluppo delle energie da fonti rinnovabili e dell'uso
efficiente dell'energia; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
28 dicembre 2012 recante "Incentivazione della produzione di  energia
termica da fonti rinnovabili ed interventi di  efficienza  energetica
di piccole dimensioni", pubblicato nella G.U.R.I. n. 1 del 2  gennaio
2013, supplemento ordinario; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare,  28  dicembre  2012  recante  "Determinazione  degli  obiettivi
quantitativi nazionali di  risparmio  energetico  che  devono  essere
perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il
gas per gli anni  dal  2013  al  2016  e  per  il  potenziamento  del
meccanismo dei certificati bianchi", pubblicato nella G.U.R.I.  n.  1
del 2 gennaio 2013, supplemento ordinario; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   "Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59"; 
  Considerata  l'esigenza  di  promuovere  investimenti  diretti   al
miglioramento competitivo delle  imprese  localizzate  nei  territori
delle  Regioni  dell'Obiettivo  Convergenza,  anche   attraverso   la
riduzione dei consumi energetici; 
  Ritenuto   opportuno   predisporre   un   intervento    agevolativo
complementare con le altre programmazioni nazionali e regionali  e  i
cui risultati attesi siano conformi con le priorita'  indicate  dalla
delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico; 
    b) "Regolamento GBER": il  Regolamento  (CE)  n.  800/2008  della
Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del  9
agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
CE (regolamento generale di esenzione  per  categoria)  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    c) "Regolamento de minimis": il  Regolamento  (CE)  n.  1998/2006
della Commissione del  15  dicembre  2006  relativo  all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore
("de minimis"), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre  2006
e successive modifiche e integrazioni; 
    d) "Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale",  la  Carta
degli aiuti di Stato a finalita'  regionale  2007-2013  (N.  117/2010
Italia), approvata  dalla  Commissione  europea  il  6  luglio  2010,
pubblicata nella G.U.U.E. C 215  del  18  agosto  2010  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    e) "Regioni dell'Obiettivo  Convergenza":  le  regioni  Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia; 
    f) "unita'  produttiva":  una  struttura  produttiva,  dotata  di
autonomia   tecnica,   organizzativa,   gestionale   e    funzionale,
eventualmente  articolata  su  piu'  immobili  e/o  impianti,   anche
fisicamente   separati,   ma   collegati   funzionalmente,   la   cui
disponibilita' sia del soggetto proponente  o  dei  componenti  della
propria compagine sociale o consortile; 
    g) "energia primaria": l'energia prodotta da fonti rinnovabili  e
non rinnovabili che non ha subito alcun  processo  di  conversione  o
trasformazione. Rientra in tale  definizione  l'energia  prodotta  da
carbone, petrolio, gas ed altre materie prime assimilabili; 
    h) "risparmio energetico": la quantita' di  energia  risparmiata,
determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo  prima
e dopo l'attuazione di una misura  di  miglioramento  dell'efficienza
energetica,  assicurando  nel  contempo  la   normalizzazione   delle
condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.