Art. 10 
 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni sono erogate dal  Soggetto  gestore  sulla  base
delle richieste avanzate dalle imprese beneficiarie  in  relazione  a
titoli di spesa,  anche  singoli,  inerenti  alla  realizzazione  del
programma d'investimento per un importo almeno pari al 20  per  cento
dell'importo complessivo dell'investimento ammesso. 
  2.  Le  richieste   di   erogazione   devono   essere   presentate,
successivamente alla presentazione degli ordini di  acquisto  di  cui
all'art. 8, comma 12, e non prima di 60 giorni dall'ultima richiesta,
utilizzando la procedura informatica messa a  disposizione  sul  sito
www.mise.gov.it, entro e non oltre il 30 giugno 2015. 
  3.  Ciascuna  richiesta  di  erogazione  deve   essere   presentata
unitamente alla documentazione di  spesa  consistente  nelle  fatture
d'acquisto e alle quietanze di pagamento sottoscritte  dai  fornitori
relative ai pagamenti ricevuti. 
  4. La prima quota di agevolazioni, per un ammontare pari al 20  per
cento del finanziamento complessivo, puo' essere erogata a titolo  di
anticipazione previa  presentazione  di  una  fideiussione  bancaria,
incondizionata ed escutibile a prima richiesta, ovvero di una polizza
assicurativa a favore del Soggetto gestore. 
  5. In alternativa alle modalita' di erogazione indicate nei commi 3
e 4, le singole quote  delle  agevolazioni  concesse  possono  essere
erogate in anticipazione, secondo modalita'  stabile  con  successivo
provvedimento  del  Direttore  generale  per  l'incentivazione  delle
attivita' imprenditoriali, sulla base  di  fatture  di  acquisto  non
quietanzate, subordinatamente alla stipula da parte del Ministero  di
una convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana per  l'adozione,
da parte delle  banche  aderenti  alla  convenzione  stessa,  di  uno
specifico contratto di  conto  corrente  in  grado  di  garantire  il
pagamento  ai  fornitori  dei  beni  agevolati  in  tempi  celeri   e
strettamente  conseguenti  al  versamento  sul  predetto  conto   del
finanziamento agevolato da parte del Ministero e della quota a carico
della stessa impresa beneficiaria. 
  6. I beni relativi alla richiesta  di  agevolazione  devono  essere
fisicamente  individuabili  e  presenti  presso  l'unita'  produttiva
interessata dal programma d'investimento alla data  della  richiesta,
ad eccezione di quelli per i quali  il  titolo  di  spesa  presentato
costituisce acconto. A tal fine su ciascun bene deve  essere  apposta
una specifica targhetta riportante in modo chiaro  ed  indelebile  un
numero identificativo, che puo' coincidere anche  con  il  numero  di
matricola assegnato dal fornitore. Ulteriori  adempimenti  in  merito
alle  modalita'  di  informazione  e   pubblicita'   dell'intervento,
comprese quelle relative alla predetta  targhetta,  sono  specificate
nel provvedimento di concessione delle agevolazioni di  cui  all'art.
8, comma 11. Al fine di agevolare i  controlli  e  le  ispezioni,  il
legale rappresentante o un suo procuratore  speciale  deve,  inoltre,
rendere una specifica dichiarazione, ai sensi degli articoli 47 e  76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
che attesti la corrispondenza delle fatture e degli altri  titoli  di
spesa con i beni stessi. Tale dichiarazione deve essere corredata  di
un apposito elenco  nel  quale  in  relazione  a  ciascun  bene  sono
indicati  il  numero  identificativo  apposto  sul  bene  tramite  la
predetta targhetta, i dati identificativi della fattura (numero, data
e fornitore), la descrizione del  bene  stesso  nonche'  gli  estremi
identificativi  del  documento  attestante  la  data   dell'eventuale
dismissione del bene. 
  7. I titoli di  spesa  devono  riportare,  mediante  l'utilizzo  di
apposito timbro, la dicitura: "POI Energie  rinnovabili  e  risparmio
energetico. Spesa di euro ...... dichiarata  per  l'erogazione  della
... (prima, seconda, terza, etc.) quota del programma  n.  ...  Bando
investimenti innovativi -  Efficienza  energetica  ex  DM  23  luglio
2009". 
  8. Il Soggetto gestore, entro  60  giorni  dalla  presentazione  di
ciascuna richiesta di erogazione, provvede a: 
    a)   verificare   la   regolarita'   e   la   completezza   della
documentazione presentata; 
    b)  verificare  la  vigenza   e   la   regolarita'   contributiva
dell'impresa beneficiaria; 
    c) verificare la corrispondenza tra la  documentazione  di  spesa
presentata, gli ordini di acquisto di cui all'art. 8, comma 12,  e  i
beni previsti dal programma d'investimento; 
    d) determinare l'importo della quota di contributo finanziario da
erogare in relazione ai titoli di spesa presentati; 
    e)  erogare,  per  le  richieste  di  erogazione  per  le   quali
l'attivita' di verifica si e' conclusa con esito positivo,  la  quota
di contributo finanziario sul conto corrente di cui all'art. 6, comma
3, lettera b). Per  le  richieste  di  erogazione  per  le  quali  le
attivita' di  verifica  si  sono  concluse  con  esito  negativo,  il
Soggetto gestore comunica i motivi  ostativi  all'accoglimento  della
richiesta ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241
e successive modificazioni e integrazioni.