Art. 11 Ulteriori adempimenti a carico delle imprese beneficiarie 1. L'impresa beneficiaria, oltre al rispetto degli adempimenti previsti dal presente decreto, e' tenuta a: a) aprire un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del programma d' investimento presso una delle banche che saranno individuate con successivo provvedimento dal Ministero; b) tenere a disposizione tutti i documenti giustificati relativi alle spese rendicontate per cinque anni successivi al completamento del programma d'investimento; c) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, le ispezioni ed i monitoraggi disposti dal Ministero, nonche' da organismi statali o sovrastatali competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni; d) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Ministero e/o dal Soggetto gestore allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati; e) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilita' separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili nazionali. 2. I beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in relazione agli obblighi di controllo e di pubblicita' delle operazioni, come stabilito, in particolare, dagli articoli 60, 61, 62, e 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, nonche' dagli articoli 6, 13 e 16 del Regolamento (CE) n. 1828/2006. Per quanto riguarda in particolare gli obblighi di informazione e pubblicita', i beneficiari sono tenuti a evidenziare, attraverso idonea pubblicizzazione, con le modalita' allo scopo comunicate dal Ministero, che il programma d'investimento agevolato e' stato realizzato con il concorso di risorse del FESR e a informare il pubblico circa l'agevolazione ottenuta, in applicazione dell'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1828/2006. I beneficiari di agevolazioni cofinanziate con risorse comunitarie saranno inoltre inclusi nell'elenco dei beneficiari dei rispettivi programmi operativi, riportante la denominazioni delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1828/2006.