Art. 11 
 
 
      Ulteriori adempimenti a carico delle imprese beneficiarie 
 
  1. L'impresa beneficiaria,  oltre  al  rispetto  degli  adempimenti
previsti dal presente decreto, e' tenuta a: 
    a) aprire un conto corrente bancario dedicato alla  realizzazione
del programma d' investimento presso una  delle  banche  che  saranno
individuate con successivo provvedimento dal Ministero; 
    b) tenere a disposizione tutti i documenti giustificati  relativi
alle spese rendicontate per cinque anni successivi  al  completamento
del programma d'investimento; 
    c) consentire e favorire,  in  ogni  fase  del  procedimento,  lo
svolgimento di tutti i  controlli,  le  ispezioni  ed  i  monitoraggi
disposti dal Ministero, nonche' da organismi statali  o  sovrastatali
competenti in materia, anche mediante ispezioni  e  sopralluoghi,  al
fine di verificare  lo  stato  di  avanzamento  dei  programmi  e  le
condizioni di mantenimento delle agevolazioni; 
    d) corrispondere a tutte le richieste  di  informazioni,  dati  e
rapporti tecnici periodici disposti dal Ministero  e/o  dal  Soggetto
gestore allo  scopo  di  effettuare  il  monitoraggio  dei  programmi
agevolati; 
    e)  garantire  che  sia  mantenuto  un  sistema  di  contabilita'
separata  o  una  codificazione  contabile  adeguata  per  tutte   le
operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili
nazionali. 
  2. I beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto sono
tenuti al rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria  in
relazione  agli  obblighi  di  controllo  e  di   pubblicita'   delle
operazioni, come stabilito, in particolare, dagli  articoli  60,  61,
62, e 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, nonche' dagli articoli 6,
13 e 16 del Regolamento (CE) n. 1828/2006.  Per  quanto  riguarda  in
particolare gli obblighi di informazione e pubblicita', i beneficiari
sono tenuti a evidenziare, attraverso idonea pubblicizzazione, con le
modalita' allo scopo  comunicate  dal  Ministero,  che  il  programma
d'investimento agevolato e'  stato  realizzato  con  il  concorso  di
risorse del FESR e  a  informare  il  pubblico  circa  l'agevolazione
ottenuta, in  applicazione  dell'art.  69  del  Regolamento  (CE)  n.
1083/2006 e del Regolamento  (CE)  n.  1828/2006.  I  beneficiari  di
agevolazioni cofinanziate con  risorse  comunitarie  saranno  inoltre
inclusi  nell'elenco  dei  beneficiari   dei   rispettivi   programmi
operativi, riportante la denominazioni delle operazioni  e  l'importo
del  finanziamento  pubblico  destinato  alle  operazioni,  ai  sensi
dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1828/2006.