Art. 12 
 
 
                 Monitoraggio, ispezioni e controlli 
 
  1.  A  conclusione  del  programma  d'investimento,  il   Ministero
effettua un controllo, anche tramite verifica in loco,  sull'avvenuta
realizzazione del programma agevolato. 
  2. In ogni fase  del  procedimento  il  Ministero  puo'  effettuare
controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative  agevolate,
al  fine  di  verificare  le  condizioni  per  la  fruizione   e   il
mantenimento   delle   agevolazioni,   nonche'   l'attuazione   degli
interventi finanziati. 
  3. Per i programmi d'investimento ammessi alle agevolazioni di  cui
al presente decreto, il Ministero presenta alla  Commissione  europea
relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base  del
presente  decreto,  comprendenti  in  particolare  gli  elenchi   dei
beneficiari e i relativi settori di attivita' economica, gli  importi
concessi per ciascun beneficiario e le relative intensita'.