Art. 12 Monitoraggio, ispezioni e controlli 1. A conclusione del programma d'investimento, il Ministero effettua un controllo, anche tramite verifica in loco, sull'avvenuta realizzazione del programma agevolato. 2. In ogni fase del procedimento il Ministero puo' effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati. 3. Per i programmi d'investimento ammessi alle agevolazioni di cui al presente decreto, il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari e i relativi settori di attivita' economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensita'.