Art. 13 Variazioni 1. Eventuali variazioni dell'impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attivita', ovvero variazioni del programma d'investimento relative agli obiettivi, alla modifica della tempistica di realizzazione, alla localizzazione delle attivita' o agli ordini di acquisto presentati ai sensi dell'art. 8, comma 12, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero affinche' proceda alle opportune verifiche, valutazioni ed adempimenti. La comunicazione deve essere accompagnata da una argomentata relazione illustrativa. 2. Fino a quando la proposta di variazione di cui al comma 1 non e' stata approvata il Ministero sospende l'erogazione delle agevolazioni.