Art. 13 
 
 
                             Variazioni 
 
  1. Eventuali variazioni  dell'impresa  beneficiaria  conseguenti  a
operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attivita',
ovvero  variazioni  del  programma   d'investimento   relative   agli
obiettivi, alla modifica  della  tempistica  di  realizzazione,  alla
localizzazione delle attivita' o agli ordini di  acquisto  presentati
ai  sensi  dell'art.  8,  comma  12,  devono  essere  tempestivamente
comunicate al Ministero affinche' proceda alle  opportune  verifiche,
valutazioni ed adempimenti. La comunicazione deve essere accompagnata
da una argomentata relazione illustrativa. 
  2. Fino a quando la proposta di variazione di cui al comma 1 non e'
stata   approvata   il   Ministero   sospende   l'erogazione    delle
agevolazioni.