Art. 14 Revoca delle agevolazioni 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi: a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; b) fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti della medesima di altra procedura concorsuale; c) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 7, comma 5; d) mancata realizzazione del programma d'investimento nei termini indicati all'art. 5, comma 6, lettera d); e) non mantenimento dei beni per l'uso previsto nella regione in cui e' ubicata l'unita' produttiva nei termini indicati all'art. 6, comma 3, lettera f); f) inadempimento degli obblighi previsti dagli articoli 11 e 12; g) mancata restituzione protratta per oltre un anno delle rate del finanziamento concesso; h) in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di concessione. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 dicembre 2013 Il Ministro: Zanonato Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2014 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF foglio n. 758