Art. 14 
 
 
                      Revoca delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente  decreto  sono  revocate,  in
misura totale o parziale, nei seguenti casi: 
    a)  verifica  dell'assenza   di   uno   o   piu'   requisiti   di
ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare  per
fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; 
    b)  fallimento  dell'impresa  beneficiaria  ovvero  apertura  nei
confronti della medesima di altra procedura concorsuale; 
    c) mancato rispetto del divieto di cumulo delle  agevolazioni  di
cui all'art. 7, comma 5; 
    d) mancata realizzazione del programma d'investimento nei termini
indicati all'art. 5, comma 6, lettera d); 
    e) non mantenimento dei beni per l'uso previsto nella regione  in
cui e' ubicata l'unita' produttiva nei termini indicati  all'art.  6,
comma 3, lettera f); 
    f) inadempimento degli obblighi previsti dagli articoli 11 e 12; 
    g) mancata restituzione protratta per oltre un  anno  delle  rate
del finanziamento concesso; 
    h)  in  tutti  gli  altri  casi  previsti  dal  provvedimento  di
concessione. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 5 dicembre 2013 
 
                                                Il Ministro: Zanonato 

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2014 
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF foglio n. 758