Art. 5 
 
 
                        Programmi ammissibili 
 
  1. I  programmi  d'investimento  ammissibili  devono  prevedere  il
cambiamento  fondamentale   del   processo   di   produzione   svolto
all'interno di un'unita' produttiva esistente, tale da  ottenere  una
riduzione nominale dei consumi di energia primaria in  misura  almeno
pari a quanto indicato nel comma 2 ed avere ad  oggetto  una  o  piu'
delle seguenti tipologie di interventi: 
    a) isolamento termico degli edifici al cui interno sono svolte le
attivita'  economiche  (es.  rivestimenti,  pavimentazioni,  infissi,
isolanti, materiali per l'eco-edilizia, coibentazioni compatibili con
i processi produttivi); 
    b)  razionalizzazione,  efficientamento  e/o   sostituzione   dei
sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica ed
illuminazione, anche se impiegati nei cicli di lavorazione funzionali
alla riduzione  dei  consumi  energetici  (es.  building  automation,
motori  a  basso   consumo,   rifasamento   elettrico   dei   motori,
installazione di inverter, sistemi per la gestione ed il monitoraggio
dei consumi energetici); 
    c)  installazione  di  impianti  ed  attrezzature  funzionali  al
contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione  e/o  di
erogazione dei servizi; 
    d) installazione, per sola finalita' di autoconsumo, di  impianti
per  la  produzione  e  la  distribuzione  dell'energia  termica   ed
elettrica all'interno dell'unita' produttiva  oggetto  del  programma
d'investimento, ovvero per il recupero  del  calore  di  processo  da
forni  e/o  impianti  che  producono  calore,  o  che  prevedano   il
riutilizzo di altre forme di  energia  recuperabile  in  processi  ed
impianti  che  utilizzano  fonti   fossili   nei   limiti   stabiliti
nell'allegato n. 1. 
  2. Il programma d'investimento proposto e'  illustrato  all'interno
di un'apposita relazione tecnica resa nella forma di perizia  giurata
a firma di un  tecnico  qualificato  che  attesti  la  capacita'  del
programma d'investimento nel suo insieme di ottenere - a  parita'  di
capacita' produttiva nominale  -  un  risparmio  energetico  pari  ad
almeno il 10% rispetto ai consumi  di  energia  primaria.  La  stessa
dichiarazione  potra',  in   alternativa,   essere   rilasciata   dai
produttori dei macchinari e/o degli impianti previsti all'interno del
piano di investimento. Per le opere edili,  l'impresa  deve  produrre
una  relazione  tecnica  redatta  da  un  tecnico  abilitato  recante
l'illustrazione dei  lavori  da  realizzare,  da  cui  si  evinca  la
relazione  funzionale  delle  stesse  opere  con  gli  obiettivi   di
efficienza  energetica  perseguiti,  con  annesso   computo   metrico
estimativo delle stesse opere. Con il provvedimento di  cui  all'art.
8, comma 2, il Ministero provvede a definire le specifiche  modalita'
attraverso cui le predette attestazioni  e  relazioni  devono  essere
prodotte. 
  3. Gli  interventi  devono  essere  riferiti  allo  svolgimento  di
attivita' economiche (secondo la classificazione ATECO 2007)  diverse
da quelle riportate nell'allegato n. 2. 
  4. In conformita'  ai  divieti  e  alle  limitazioni  derivanti  da
disposizioni comunitarie, non sono ammissibili  alle  agevolazioni  i
programmi d'investimento riguardanti le attivita' economiche relative
ai   settori   della   siderurgia,   della   cantieristica    navale,
dell'industria carboniera e delle fibre sintetiche e al settore della
trasformazione e commercializzazione dei  prodotti  agricoli  di  cui
all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  5. Le agevolazioni di cui al presente decreto  non  possono  essere
altresi'   concesse   per   il   sostegno   ad   attivita'   connesse
all'esportazione  verso  paesi  terzi  o  Stati  membri,  ossia   per
programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati,
alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad  altre
spese correnti connesse con  l'attivita'  d'esportazione  e  per  gli
interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti  interni
rispetto ai prodotti di importazione. 
  6. Ai fini dell'ammissibilita' alle  agevolazioni  i  programmi  di
investimento devono: 
    a) riguardare  un'unita'  produttiva  localizzata  nei  territori
delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza; 
    b) prevedere spese ammissibili non  inferiori  a  euro  30.000,00
(trentamila) e non superiori a euro 3.000.000,00 (tremilioni); 
    c)  essere  avviati  successivamente  alla  presentazione   della
domanda di agevolazioni di cui all'art. 8.  Per  data  di  avvio  del
programma di investimenti si intende la  data  del  primo  titolo  di
spesa ammissibile; 
    d) prevedere una durata non superiore a 12 mesi  dalla  data  del
provvedimento di concessione di cui all'art. 8, comma 11. Per data di
ultimazione  si  intende  la  data  dell'ultimo   titolo   di   spesa
ammissibile. 
  7. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da
investimenti  di  mera  sostituzione  di   impianti,   macchinari   e
attrezzature. Non sono, altresi', ammissibili i programmi realizzati,
in tutto o in parte,  con  la  modalita'  del  cosiddetto  "contratto
chiavi in mano".