Art. 5 Programmi ammissibili 1. I programmi d'investimento ammissibili devono prevedere il cambiamento fondamentale del processo di produzione svolto all'interno di un'unita' produttiva esistente, tale da ottenere una riduzione nominale dei consumi di energia primaria in misura almeno pari a quanto indicato nel comma 2 ed avere ad oggetto una o piu' delle seguenti tipologie di interventi: a) isolamento termico degli edifici al cui interno sono svolte le attivita' economiche (es. rivestimenti, pavimentazioni, infissi, isolanti, materiali per l'eco-edilizia, coibentazioni compatibili con i processi produttivi); b) razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica ed illuminazione, anche se impiegati nei cicli di lavorazione funzionali alla riduzione dei consumi energetici (es. building automation, motori a basso consumo, rifasamento elettrico dei motori, installazione di inverter, sistemi per la gestione ed il monitoraggio dei consumi energetici); c) installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi; d) installazione, per sola finalita' di autoconsumo, di impianti per la produzione e la distribuzione dell'energia termica ed elettrica all'interno dell'unita' produttiva oggetto del programma d'investimento, ovvero per il recupero del calore di processo da forni e/o impianti che producono calore, o che prevedano il riutilizzo di altre forme di energia recuperabile in processi ed impianti che utilizzano fonti fossili nei limiti stabiliti nell'allegato n. 1. 2. Il programma d'investimento proposto e' illustrato all'interno di un'apposita relazione tecnica resa nella forma di perizia giurata a firma di un tecnico qualificato che attesti la capacita' del programma d'investimento nel suo insieme di ottenere - a parita' di capacita' produttiva nominale - un risparmio energetico pari ad almeno il 10% rispetto ai consumi di energia primaria. La stessa dichiarazione potra', in alternativa, essere rilasciata dai produttori dei macchinari e/o degli impianti previsti all'interno del piano di investimento. Per le opere edili, l'impresa deve produrre una relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato recante l'illustrazione dei lavori da realizzare, da cui si evinca la relazione funzionale delle stesse opere con gli obiettivi di efficienza energetica perseguiti, con annesso computo metrico estimativo delle stesse opere. Con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, il Ministero provvede a definire le specifiche modalita' attraverso cui le predette attestazioni e relazioni devono essere prodotte. 3. Gli interventi devono essere riferiti allo svolgimento di attivita' economiche (secondo la classificazione ATECO 2007) diverse da quelle riportate nell'allegato n. 2. 4. In conformita' ai divieti e alle limitazioni derivanti da disposizioni comunitarie, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi d'investimento riguardanti le attivita' economiche relative ai settori della siderurgia, della cantieristica navale, dell'industria carboniera e delle fibre sintetiche e al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 5. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere altresi' concesse per il sostegno ad attivita' connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attivita' d'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione. 6. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni i programmi di investimento devono: a) riguardare un'unita' produttiva localizzata nei territori delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza; b) prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 30.000,00 (trentamila) e non superiori a euro 3.000.000,00 (tremilioni); c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 8. Per data di avvio del programma di investimenti si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile; d) prevedere una durata non superiore a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione di cui all'art. 8, comma 11. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile. 7. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature. Non sono, altresi', ammissibili i programmi realizzati, in tutto o in parte, con la modalita' del cosiddetto "contratto chiavi in mano".