Art. 6 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto di  nuove
immobilizzazioni  materiali  e  immateriali,  come   definite   dagli
articoli 2423 e seguenti del codice civile, rientranti nelle seguenti
categorie: 
    a) opere murarie e assimilate, di valore non superiore,  per  gli
investimenti diversi da quelli di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera
a), al 40 per cento dell'investimento ammesso; 
    b) macchinari, impianti e attrezzature; 
    c) programmi informatici commisurati alle esigenze  produttive  e
gestionali  dell'impresa,  funzionali  al  monitoraggio  dei  consumi
energetici nell'attivita' svolta  negli  impianti  o  negli  immobili
facenti parte dell'unita' produttiva interessata dal programma la cui
disponibilita'   sia   riferibile    esclusivamente    al    soggetto
beneficiario; per le grandi imprese tali spese sono ammissibili  solo
fino al 50 per cento del loro valore ritenuto congruo ai  fini  della
realizzazione del programma. 
  2. Limitatamente alle sole imprese di piccola  e  media  dimensione
sono ammissibili anche le spese relative ad attivi immateriali aventi
ad oggetto servizi  di  consulenza  diretti  alla  definizione  della
diagnosi energetica, di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera  n),  del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  115,  dell'unita'  produttiva
oggetto degli interventi di risparmio energetico, alla  progettazione
esecutiva  degli  interventi  e  delle  opere  da  realizzare,   alle
attivita' di  direzione  dei  lavori,  di  collaudo  e  di  sicurezza
connesse con la realizzazione del programma  d'investimento,  nonche'
gli eventuali costi connessi con la progettazione e l'implementazione
di un sistema di gestione energetica. Tali spese sono ammissibili nel
limite del 10 per cento del totale dei costi ammissibili  di  cui  al
comma 1. 
  3. Ai fini dell'ammissibilita' le spese devono: 
    a)  essere  conformi  alle  norme  contenute  nel   decreto   del
Presidente della Repubblica 3  ottobre  2008,  n.  196  e  successive
modificazioni e  integrazioni,  in  merito  all'ammissibilita'  delle
spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la  fase
di programmazione 2007 - 2013; 
    b)  essere  pagate  esclusivamente  tramite  un  conto   corrente
bancario dedicato alla realizzazione del programma di investimenti  e
con le modalita'  che  saranno  individuate  dal  Ministero  con  una
successivo  provvedimento  a  firma  del   Direttore   generale   per
l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali; 
    c)  qualora  riferite  a  immobilizzazioni  immateriali,   essere
sostenute esclusivamente da imprese di piccole e medie dimensioni; 
    d) qualora riferite  a  mezzi  mobili,  riguardare  mezzi  mobili
strettamente necessari al ciclo di produzione o per il  trasporto  in
conservazione condizionata dei prodotti,  purche'  dimensionati  alla
effettiva produzione,  identificabili  singolarmente  ed  a  servizio
esclusivo dell'unita' produttiva oggetto delle agevolazioni; 
    e) essere capitalizzate e figurare nell'attivo  dell'impresa  per
almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di imprese di piccole  e  medie
dimensioni; 
    f) essere mantenute nella regione  in  cui  e'  ubicata  l'unita'
produttiva oggetto del programma di investimento per almeno  5  anni,
ovvero 3 anni nel caso di imprese  di  piccole  e  medie  dimensioni,
dalla data di ultimazione del programma stesso; 
    g) non essere riferite alla compravendita tra due imprese che nei
24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione  di
cui all'art. 8 si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359
del codice civile o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente
o per via indiretta, per almeno il 25 per cento,  da  medesimi  altri
soggetti. 
  4. Nel caso in cui le spese siano riferite  a  immobilizzazioni  di
proprieta'  di  uno  o  piu'   soci   dell'impresa   richiedente   le
agevolazioni o, nel  caso  di  soci  persone  fisiche,  dei  relativi
coniugi ovvero di parenti o affini dei soci  stessi  entro  il  terzo
grado, tali spese sono  ammissibili  in  proporzione  alle  quote  di
partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione
della sussistenza delle predette condizioni, con  riferimento  sia  a
quella di socio che a quella  di  proprietario,  che  determinano  la
parzializzazione della spesa va effettuata  a  partire  dai  24  mesi
precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni. 
  5. Non sono ammesse le spese relative a commesse interne, le  spese
sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria, le spese
relative a macchinari, impianti e attrezzature  usati,  le  spese  di
funzionamento, le spese notarili, quelle relative a  imposte,  tasse,
scorte e quelle relative all'acquisto di beni immobili che hanno gia'
beneficiato, nei 10 anni antecedenti la data di  presentazione  della
domanda, di  altri  aiuti,  fatta  eccezione  per  quelli  di  natura
fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni  concedenti  abbiano
revocato  e  recuperato  totalmente  gli  aiuti  medesimi.  Non  sono
altresi' ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro,
al netto di IVA.