Art. 7 
 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Nei limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite, ai sensi
dell'art. 13 del Regolamento GBER, dalla Carta degli aiuti di Stato a
finalita' regionale, e' concesso un finanziamento agevolato  per  una
percentuale nominale delle spese ammissibili complessive pari  al  75
per  cento.  Nel  caso  in  cui  alla  data  di   concessione   delle
agevolazioni di cui al presente decreto sia  decorso  il  periodo  di
validita' della Carta degli aiuti di Stato a  finalita'  regionale  e
non sia stata ancora approvata la  carta  valida  per  il  successivo
periodo di programmazione, le agevolazioni sono concesse  nei  limiti
di cui al Regolamento (CE) n.  1998/2006  della  Commissione  del  15
dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87  e  88  del
Trattato  CE  agli  aiuti  d'importanza  minore  ("de   minimis")   e
successive modifiche e integrazioni o dei regolamenti sostitutivi del
predetto Regolamento (CE) 1998/2006. 
  2. Il finanziamento  agevolato  di  cui  al  comma  1  deve  essere
restituito dall'impresa beneficiaria,  senza  interessi,  secondo  un
piano di ammortamento a  rate  semestrali  costanti  scadenti  il  31
maggio ed il 30 novembre di ogni anno, in  un  periodo  della  durata
massima di 10 anni a decorrere dalla data di  erogazione  dell'ultima
quota a saldo del finanziamento concesso. Il finanziamento  agevolato
non e' assistito da particolari forme di garanzia, i crediti nascenti
dalla  ripetizione  delle  agevolazioni   erogate   sono,   comunque,
assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della  legge
27 dicembre 1997, n. 449. 
  3. I soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria
del programma d'investimento apportando  un  contributo  finanziario,
attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno,  in
una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico,  pari  al  25
per cento delle spese ammissibili complessive. 
  4.  L'ammontare  complessivo   delle   agevolazioni   concesse   e'
rideterminato   dal   Ministero   a   conclusione    del    programma
d'investimento, effettuati i controlli di cui all'art. 12, sulla base
delle spese effettivamente sostenute dall'impresa beneficiaria. 
  5.   Le   agevolazioni   concesse   in   relazione   ai   programmi
d'investimento di cui al presente decreto  non  sono  cumulabili  con
altre agevolazioni pubbliche  concesse  a  qualsiasi  titolo  per  le
medesime spese, incluse quelle concesse sulla  base  del  Regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione del  15  dicembre  2006  relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato  CE  agli  aiuti
d'importanza minore ("de minimis"), ad eccezione di  quelle  concesse
con il  sistema  dei  certificati  bianchi  secondo  quanto  disposto
dall'art. 10 del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, 28 dicembre 2012.