Art. 7 Agevolazioni concedibili 1. Nei limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento GBER, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, e' concesso un finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive pari al 75 per cento. Nel caso in cui alla data di concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sia decorso il periodo di validita' della Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale e non sia stata ancora approvata la carta valida per il successivo periodo di programmazione, le agevolazioni sono concesse nei limiti di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") e successive modifiche e integrazioni o dei regolamenti sostitutivi del predetto Regolamento (CE) 1998/2006. 2. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1 deve essere restituito dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti scadenti il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 10 anni a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo del finanziamento concesso. Il finanziamento agevolato non e' assistito da particolari forme di garanzia, i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 3. I soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria del programma d'investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari al 25 per cento delle spese ammissibili complessive. 4. L'ammontare complessivo delle agevolazioni concesse e' rideterminato dal Ministero a conclusione del programma d'investimento, effettuati i controlli di cui all'art. 12, sulla base delle spese effettivamente sostenute dall'impresa beneficiaria. 5. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi d'investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse a qualsiasi titolo per le medesime spese, incluse quelle concesse sulla base del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), ad eccezione di quelle concesse con il sistema dei certificati bianchi secondo quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 28 dicembre 2012.