Art. 8 Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Il termine di apertura e le modalita' per la presentazione delle domande di agevolazioni sono definite, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal Ministero con un successivo decreto a firma del Direttore generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali. Con il medesimo provvedimento sono definiti le condizioni, i punteggi e le soglie minime per la valutazione delle domande, nonche' le modalita' di presentazione delle domande di erogazione. In ottemperanza all'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180 e all'art. 34 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il predetto provvedimento reca, altresi', in allegato l'elenco degli oneri informativi introdotti ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dal presente decreto. 3. Alla domanda di agevolazioni deve essere allegata la seguente documentazione: a) relazione tecnica del programma d'investimento; b) piano d'investimento; c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai dati degli ultimi 2 esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, utili per il calcolo della capacita' di rimborso di cui all'art. 9 e degli indicatori relativi ai criteri di cui al comma 9 del presente articolo. Tale dichiarazione e' rilasciata, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o da un suo procuratore speciale ed e' controfirmata dal presidente del Collegio sindacale o in mancanza da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale; d) dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa secondo le modalita' stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato e integrato dal decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218; e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alle dimensioni di impresa. 4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministero rende disponibili gli schemi in base ai quali deve essere presentata la domanda e la documentazione da allegare alla stessa, individuando eventualmente anche ulteriore documentazione rispetto a quella di cui al comma 3. 5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, anche con riferimento alle sole risorse finanziarie non riservate a specifiche categorie di imprese, e restituisce alle imprese che ne facciano richiesta, e le cui domande non siano state soddisfatte, l'eventuale documentazione da esse inviata a loro spese. Qualora le risorse residue non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le predette domande sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito, fino a esaurimento, anche in considerazione delle riserve di cui all'art. 3, commi 3 e 4, delle stesse risorse finanziarie. La graduatoria e' formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascun programma in relazione al criterio di cui al comma 9, lettera a). In caso di parita' di punteggio tra piu' programmi, prevale il programma con il minor costo presentato. 6. Nel caso in cui siano destinate ulteriori risorse finanziarie per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto ovvero siano rese disponibili le risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 5, il Ministero con decreto a firma del Direttore generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni. 7. Al fine di garantire che le risorse di cui all'art. 3, comma 1, siano utilizzate secondo una tempistica coerente con la programmazione del POI Energie, il Ministero successivamente al 30 giugno 2014 potra' procedere, fermo restando quanto previsto al comma 5 del presente articolo e sulla base dei fabbisogni finanziari per la concessione delle agevolazioni, ad una riprogrammazione delle risorse stesse con la conseguente chiusura dei termini di presentazione delle domande che sara' comunicata con un avviso a firma del Direttore generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 8. Il Ministero procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, all'istruttoria delle domande di agevolazioni sulla base della documentazione presentata dall'impresa richiedente. Il Ministero procede, in primo luogo, alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' previste dal presente decreto e alla valutazione, secondo le modalita' indicate all'art. 9, della solidita' economico-patrimoniale dell'impresa proponente, con particolare riferimento alla capacita' dell'impresa di rimborsare il finanziamento agevolato. Nel caso di insussistenza delle predette condizioni il Ministero provvede a comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 9. Le domande di agevolazioni che superano la fase di ammissibilita' sono valutate, tramite l'attribuzione di punteggi, sulla base dei criteri riportati nella tabella seguente: a) caratteristiche dell'impresa proponente. Tale criterio e' valutato sulla base dei seguenti indicatori: 1) copertura finanziaria delle immobilizzazioni, da determinare sulla base del rapporto dato dalla somma dei mezzi propri e i debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni; 2) indipendenza finanziaria, da determinare sulla base del rapporto dato dai mezzi propri e il totale del passivo; b) fattibilita' tecnica e sostenibilita' economico-finanziaria del programma. Tale criterio e' valutato sulla base dei seguenti indicatori: 1) fattibilita' tecnica del programma, da valutare sulla base della puntuale definizione dei beni di investimento proposti. A tal fine, per "puntuale definizione" degli investimenti si intendono i beni, gli impianti e/o i lavori per i quali siano stati forniti unitamente alla domanda di agevolazione idonei preventivi di spesa; 2) sostenibilita' del programma, da determinare sulla base della: - incidenza della gestione caratteristica sull'investimento da realizzare, determinata sulla base del rapporto tra il margine operativo lordo e gli investimenti ammessi; - incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, determinata sulla base del rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato; c) qualita' della proposta. Tale criterio e' valutato sulla base del rapporto tra investimenti ammessi e il totale degli investimenti proposti. 10. I punteggi massimi e le soglie minime relative ai criteri di cui al comma 9 sono stabiliti con il provvedimento di cui al comma 2. 11. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore a una o piu' delle soglie previste o, comunque, non ritenute ammissibili, il Ministero comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Per le domande per le quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito positivo, il Ministero procede all'adozione del provvedimento di concessione la cui validita' rimane subordinata alla presentazione da parte dell'impresa beneficiaria della documentazione di cui al comma 12. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni contiene, in particolare, l'indicazione delle spese ritenute ammissibili, delle agevolazioni concesse, con l'indicazione del piano di ammortamento e delle ulteriori condizioni previste per il rimborso dell'agevolazione concessa, degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalita' di realizzazione del programma, degli ulteriori eventuali obblighi derivanti dall'utilizzo delle risorse cofinanziate dai fondi strutturali, compresi quelli relativi alle modalita' di informazione e pubblicita' dell'intervento, nonche' delle condizioni di revoca. 12. L'impresa beneficiaria provvede alla sottoscrizione del provvedimento di concessione entro i termini indicati nel provvedimento stesso, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse. L'impresa beneficiaria e', inoltre, tenuta, entro 90 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni, a inserire, sulla piattaforma informatica messa a disposizione sul sito www.mise.gov.it, gli ordini di acquisto relativi ai beni, lavori e servizi previsti dal programma d'investimento, corredati della relativa conferma d'ordine, e a comunicare le coordinate bancarie del conto corrente dedicato alla realizzazione del programma d'investimento di cui all'art. 6, comma 3, lettera b). La conferma d'ordine sottoscritta dal fornitore deve contenere l'indicazione dell'importo del costo del bene e l'attestazione che la fornitura avverra' nei termini previsti per la realizzazione del programma indicati nel provvedimento di concessione.