Art. 9 Capacita' di restituzione del finanziamento agevolato 1. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 8, comma 8, per determinare l'ammissibilita' alla fase istruttoria della domanda di agevolazioni, il Ministero procede a valutare la capacita' dell'impresa richiedente di rimborsare il finanziamento agevolato, verificando, sulla base dei dati desumibili dall'ultimo bilancio approvato, la seguente relazione: Cflow ≥ 0,8 x (CFa / N) dove: "Cflow": indica la somma dei valori relativi al Risultato di esercizio e degli Ammortamenti; "CFa": indica l'importo del finanziamento agevolato determinato ai sensi dell'art. 7; "N": indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall'impresa in sede di domanda di agevolazioni.