IL DIRETTORE GENERALE 
dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e  della  sicurezza
                             delle cure 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   della
Amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  "Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2  agosto   2011,
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, in  particolare,
l'art. 5; 
  Visto l'art. 32, comma 1, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, come modificato dall'art. 11, comma 13,  del  decreto  legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012,  n.  27,  il  quale  ha  stabilito  che,  negli  esercizi
commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del  decreto-legge  4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248, in possesso dei requisiti strutturali,  tecnologici  ed
organizzativi fissati con decreto del Ministro della  salute,  previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
Regione e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  possono,
esperita la procedura di cui al comma 1-bis  dello  stesso  art.  32,
essere venduti anche i  medicinali  di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c) della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e  successive
modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'art.  45  testo
unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  9  ottobre
1990, n. 309, e successive modificazioni e di  cui  all'art.  89  del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonche' dei  farmaci  del
sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale; 
  Visto il comma 1-bis dello stesso art. 32 del decreto-legge n.  201
del 2011, il quale ha previsto che il Ministero della salute, sentita
l'Agenzia Italiana del Farmaco, individui entro 120 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto,
un elenco, periodicamente aggiornabile, dei farmaci di  cui  all'art.
8, comma 10, lettera c) della legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e
successive modificazioni, per i quali permane  l'obbligo  di  ricetta
medica e dei  quali  non e'  consentita  la  vendita  negli  esercizi
commerciali di cui al comma 1; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 18 aprile 2012,  recante
"Attuazione  delle  disposizioni   dell'art.   32,   comma   1,   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con  modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla  vendita  dei  medicinali
previsti dall'art. 8, comma 10, lettera c), della legge  24  dicembre
1993, n. 537", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 27 novembre 2012, n. 277; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  15  novembre  2012,
integralmente sostitutivo del decreto del Ministro  della  salute  18
aprile 2012; 
  Vista le note datate 15 maggio  2013  e  17  luglio  2013  con  cui
l'Agenzia Italiana del Farmaco  ha  inviato  un  aggiornamento  degli
elenchi di cui al sopracitato DM 15 novembre  2012,  con  riferimento
sia ai medicinali per i quali e' stata  prevista  la  variazione  del
regime di fornitura da C-RR a C-SOP, sia ai medicinali per i quali si
intende mantenere il regime di fornitura C-RR ai  sensi  dei  criteri
fissati nell'ambito  dell'art.  32,  comma  1,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22  dicembre  2011,  n.
214, e successive modificazioni; 
  Ritenuto  necessario  procedere,  pertanto,  ad  un   aggiornamento
dell'elenco previsto dal comma 1-bis dell'art. 32  del  decreto-legge
n. 201 del 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Gli allegati A e B del presente  decreto  aggiornano  gli  allegati
tecnici A e B del decreto del Ministro della salute 15 novembre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  27
novembre 2012, n. 277. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 febbraio 2014 
 
                                      Il direttore generale: Marletta