Art. 2 
 
 
Aggiornamento dei criteri di valutazione delle imprese e della misura
                     minima dell'accantonamento 
 
  1. I criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla
garanzia del Fondo, ivi inclusi quelli relativi alle imprese sociali,
aggiornati ed adeguati in relazione ai mutamenti del ciclo  economico
e all'andamento del mercato finanziario e creditizio, sono  riportati
nell'allegato che costituisce parte integrante del presente  decreto.
E' conseguentemente abrogato l'allegato n. 2 al decreto del  Ministro
dello sviluppo economico 23 novembre 2012 citato nelle premesse. 
  2.  All'articolo  10  del  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
26 giugno 2012, il periodo: «A fronte dell'ammissione  alla  garanzia
del  Fondo,  la  misura  dell'accantonamento  minimo,  a  titolo   di
coefficiente di rischio, non puo'  essere  inferiore  al  6  percento
dell'importo garantito dal Fondo su ogni operazione finanziaria.»  e'
sostituito dal seguente: «A fronte dell'ammissione alla garanzia  del
Fondo, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di coefficiente
di rischio, non puo' essere  inferiore  all'8  percento  dell'importo
garantito dal Fondo su ogni operazione finanziaria.». 
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  i  criteri   di
valutazione delle imprese ai  fini  dell'accesso  alla  garanzia  del
Fondo e la misura minima dell'accantonamento a titolo di coefficiente
di rischio possono essere adeguati in relazione alle  evoluzioni  del
ciclo economico e all'andamento del mercato finanziario e creditizio.