Art. 2 Aggiornamento dei criteri di valutazione delle imprese e della misura minima dell'accantonamento 1. I criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, ivi inclusi quelli relativi alle imprese sociali, aggiornati ed adeguati in relazione ai mutamenti del ciclo economico e all'andamento del mercato finanziario e creditizio, sono riportati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. E' conseguentemente abrogato l'allegato n. 2 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2012 citato nelle premesse. 2. All'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, il periodo: «A fronte dell'ammissione alla garanzia del Fondo, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio, non puo' essere inferiore al 6 percento dell'importo garantito dal Fondo su ogni operazione finanziaria.» e' sostituito dal seguente: «A fronte dell'ammissione alla garanzia del Fondo, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio, non puo' essere inferiore all'8 percento dell'importo garantito dal Fondo su ogni operazione finanziaria.». 3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo e la misura minima dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio possono essere adeguati in relazione alle evoluzioni del ciclo economico e all'andamento del mercato finanziario e creditizio.