Art. 3 
 
 
        Innalzamento delle percentuali di copertura del Fondo 
 
  1. In attuazione  di  quanto  previsto  all'articolo  1,  comma  1,
lettera a), punto 2., del  decreto-legge,  al  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, 26 giugno 2012 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera c), sono inserite  le
seguenti: 
      «c-bis) soggetti beneficiari ubicati in aree di crisi  definite
dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
      c-ter) soggetti beneficiari operanti nel settore del  trasporto
merci su strada per conto terzi, garantiti  a  valere  sulla  sezione
speciale di cui all'articolo 2, comma 2,  del  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009.»; 
    b) all'articolo 3, comma 4, le parole «l'anticipazione di crediti
verso Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 4,»  sono  soppresse.
Al medesimo comma, e' altresi' soppressa, dopo  le  parole  «medesimi
articoli», la parola «4,»; 
    c) all'articolo 4, commi 1 e 3 e all'articolo 5, commi 1 e 2,  le
parole «70 percento» sono sostituite dalle parole «80 percento».