Art. 3 Innalzamento delle percentuali di copertura del Fondo 1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 2., del decreto-legge, al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti: «c-bis) soggetti beneficiari ubicati in aree di crisi definite dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; c-ter) soggetti beneficiari operanti nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi, garantiti a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009.»; b) all'articolo 3, comma 4, le parole «l'anticipazione di crediti verso Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 4,» sono soppresse. Al medesimo comma, e' altresi' soppressa, dopo le parole «medesimi articoli», la parola «4,»; c) all'articolo 4, commi 1 e 3 e all'articolo 5, commi 1 e 2, le parole «70 percento» sono sostituite dalle parole «80 percento».