Art. 4 Ammissibilita' delle operazioni finanziarie alla garanzia del Fondo 1. La garanzia del Fondo puo' essere concessa esclusivamente in relazione a operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione. Le richieste di garanzia riferite a operazioni finanziarie gia' deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della stessa richiesta di garanzia sono improcedibili e sono respinte d'ufficio dal Gestore del Fondo, salvo che le operazioni stesse non siano condizionate, nella loro esecutivita', all'acquisizione della garanzia del Fondo.