Art. 4 
 
 
 Ammissibilita' delle operazioni finanziarie alla garanzia del Fondo 
 
  1. La garanzia del Fondo puo'  essere  concessa  esclusivamente  in
relazione  a  operazioni  finanziarie   di   nuova   concessione   ed
erogazione.  Le  richieste  di   garanzia   riferite   a   operazioni
finanziarie gia' deliberate dai soggetti finanziatori  alla  data  di
presentazione della stessa richiesta di garanzia sono improcedibili e
sono  respinte  d'ufficio  dal  Gestore  del  Fondo,  salvo  che   le
operazioni stesse non siano condizionate,  nella  loro  esecutivita',
all'acquisizione della garanzia del Fondo.