Art. 6 
 
 
                             Trasparenza 
 
  1. I soggetti richiedenti la  garanzia  del  Fondo  sono  tenuti  a
indicare, in sede di richiesta della garanzia, i vantaggi  in  favore
dei soggetti beneficiari generati dall'intervento  del  Fondo,  sulla
base di quanto previsto nel presente articolo. 
  2. Nel caso di garanzia diretta, il  soggetto  finanziatore  indica
nel modulo  di  richiesta  le  condizioni  applicate  all'impresa  in
relazione  all'operazione  finanziaria  oggetto  della  richiesta  di
garanzia, esplicitando il differente trattamento nelle due differenti
ipotesi  di  «ammissione»  e  di  «non  ammissione»   dell'operazione
all'intervento del Fondo, in termini  di  importo  del  finanziamento
concesso, di tasso di interesse applicato, con  separata  indicazione
della componente di spread e del parametro rispetto al quale esso  e'
applicato, e di importo delle  altre  garanzie  reali,  assicurative,
bancarie e personali richieste all'impresa. 
  3. Nel caso di controgaranzia, il confidi, ovvero  altro  fondo  di
garanzia, indica nel modulo di richiesta la misura omnicomprensiva  e
il corrispondente importo della  commissione  di  garanzia  richiesta
all'impresa,  esplicitando  il  differente  trattamento   nelle   due
differenti  ipotesi   di   «ammissione»   e   di   «non   ammissione»
dell'operazione finanziaria all'intervento del Fondo. 
  4. Le richieste di garanzia prive  delle  informazioni  di  cui  ai
commi 2 e 3 sono improcedibili e sono respinte d'ufficio dal  Gestore
del Fondo. 
  5. Per le operazioni finanziarie ammesse alla garanzia  del  Fondo,
il Gestore comunica ai soggetti beneficiari, unitamente  al  positivo
esito della richiesta di garanzia, anche le informazioni  di  cui  ai
commi 2 e 3.