Art. 6 Trasparenza 1. I soggetti richiedenti la garanzia del Fondo sono tenuti a indicare, in sede di richiesta della garanzia, i vantaggi in favore dei soggetti beneficiari generati dall'intervento del Fondo, sulla base di quanto previsto nel presente articolo. 2. Nel caso di garanzia diretta, il soggetto finanziatore indica nel modulo di richiesta le condizioni applicate all'impresa in relazione all'operazione finanziaria oggetto della richiesta di garanzia, esplicitando il differente trattamento nelle due differenti ipotesi di «ammissione» e di «non ammissione» dell'operazione all'intervento del Fondo, in termini di importo del finanziamento concesso, di tasso di interesse applicato, con separata indicazione della componente di spread e del parametro rispetto al quale esso e' applicato, e di importo delle altre garanzie reali, assicurative, bancarie e personali richieste all'impresa. 3. Nel caso di controgaranzia, il confidi, ovvero altro fondo di garanzia, indica nel modulo di richiesta la misura omnicomprensiva e il corrispondente importo della commissione di garanzia richiesta all'impresa, esplicitando il differente trattamento nelle due differenti ipotesi di «ammissione» e di «non ammissione» dell'operazione finanziaria all'intervento del Fondo. 4. Le richieste di garanzia prive delle informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono improcedibili e sono respinte d'ufficio dal Gestore del Fondo. 5. Per le operazioni finanziarie ammesse alla garanzia del Fondo, il Gestore comunica ai soggetti beneficiari, unitamente al positivo esito della richiesta di garanzia, anche le informazioni di cui ai commi 2 e 3.