Art. 7 
 
 
  Estensione dell'intervento del Fondo in favore dei professionisti 
 
  1.  Possono  accedere   agli   interventi   del   Fondo   anche   i
professionisti iscritti agli ordini professionali e  quelli  aderenti
alle  associazioni  professionali  iscritte  nell'elenco  tenuto  dal
Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4  e  in  possesso
dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n.  4  del
2013. 
  2. Ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo, le richieste di
garanzia riferite ai soggetti di cui al comma 1 sono  valutate  sulla
base degli specifici criteri riportati al paragrafo «G» dell'allegato
al presente decreto. 
  3. Le operazioni finanziarie riferite ai soggetti di cui al comma 1
sono ammesse alla garanzia del  Fondo  entro  il  limite  massimo  di
assorbimento delle risorse del Fondo, in  termini  di  accantonamenti
operati a titolo di coefficiente  di  rischio,  non  superiore  al  5
percento.