Art. 8 
 
 
                            Norme finali 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  sono  applicate  alle
richieste di garanzia presentate a partire dal  giorno  successivo  a
quello di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 2, 6  e  7,
che, in ragione delle necessarie modifiche da  apportare  al  sistema
informativo  del  Fondo,  sono  applicate  a  decorrere  dalla   data
stabilita  con  successivo  decreto  del   Direttore   generale   per
l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali del Ministero. 
  2. Per quanto non disposto dal presente decreto si  applica  quanto
previsto  dal  regolamento  31  maggio  1999,  n.  248  e  successive
modificazioni e integrazioni, dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
26 giugno 2012 e dalle Disposizioni operative del Fondo. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 27 dicembre 2013 
 
                                 Il Ministro dello sviluppo economico 
                                               Zanonato               
 
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Saccomanni 

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2014 
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 653