Art. 8 Norme finali 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicate alle richieste di garanzia presentate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 2, 6 e 7, che, in ragione delle necessarie modifiche da apportare al sistema informativo del Fondo, sono applicate a decorrere dalla data stabilita con successivo decreto del Direttore generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali del Ministero. 2. Per quanto non disposto dal presente decreto si applica quanto previsto dal regolamento 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012 e dalle Disposizioni operative del Fondo. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 dicembre 2013 Il Ministro dello sviluppo economico Zanonato Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2014 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 653