Art. 2 Istituzione del Catasto Nazionale 1. In attuazione dell'art. 7, comma 1 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il Catasto Nazionale e' realizzato nell'ambito del sistema informativo e di monitoraggio ambientale (SINA) di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. 2. L'attivita' di realizzazione e gestione del Catasto Nazionale e' svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che a tal fine si avvale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA), il quale opera sulla base dei contenuti dell'allegato che costituisce parte integrante al presente decreto. 3. Il Catasto Nazionale e' costituito da una base dati informatica la cui struttura e' rappresentata nell'allegato al presente decreto contenente le informazioni relative alle sorgenti di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto. 4. Le modalita' di inserimento dei dati relative alle sorgenti di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto sono indicate nei decreti attuativi ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 5. Ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalita' del presente articolo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.