Art. 3 
 
 
                   Finalita' del Catasto Nazionale 
 
  1. In materia di  esposizione  ai  campi  elettrici,  magnetici  ed
elettromagnetici, il Catasto  Nazionale  permette  la  produzione  di
informazioni per le attivita' di monitoraggio e controllo  ambientale
necessarie a: 
    a) fornire supporto alle decisioni riguardante l'ambiente  ed  il
territorio; 
    b) consentire di costruire indicatori ed  indici  di  esposizione
che  forniscano  la  rappresentazione  piu'  efficace   dello   stato
ambientale; 
    c) costituire  supporto  informativo  utile  per  la  valutazione
d'impatto  di  nuove  singole  sorgenti  o  per   la   pianificazione
complessiva dell'installazione di nuove sorgenti; 
    d) fornire supporto alle Pubbliche  Amministrazioni  in  fase  di
procedimenti autorizzativi in materia di edilizia, in relazione  alle
fasce di rispetto, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del  DPCM  8  luglio
2003 (50 Hz). 
  In particolare il Catasto Nazionale dovra' consentire: 
    di conoscere l'ubicazione delle sorgenti sul territorio; 
    di conoscere le caratteristiche tecniche delle sorgenti; 
    l'identificazione dei gestori degli impianti nel  rispetto  della
normativa esistente  sulla  riservatezza  e  sulla  tutela  dei  dati
personali; 
    di  costruire  le  mappe  territoriali  di  campo   elettrico   e
magnetico, per rappresentare lo stato dell'ambiente. 
  2. Il Catasto  Nazionale  opera  in  coordinamento  con  i  catasti
regionali di cui all'art. 8, comma  1,  lettera  d)  della  legge  22
febbraio 2001, n. 36. Il Catasto Nazionale e'  collegato  ai  catasti
regionali mediante la rete telematica del sistema informativo di  cui
all'art. 2,  comma  1  del  presente  decreto.  I  catasti  regionali
forniscono al  Catasto  Nazionale  i  dati  e/o  le  informazioni  di
competenza regionale in essi presenti. Il Catasto Nazionale  fornisce
ai catasti regionali i dati e/o le informazioni inerenti ai  dati  di
competenza nazionale relativi al territorio regionale. E'  consentito
alle  regioni  e  province  autonome  l'accesso,  in   modalita'   di
visualizzazione, ai dati  presenti  nel  Catasto  Nazionale  di  loro
competenza, secondo le modalita' indicate nel d.lgs. 19 agosto  2005,
n.  195,  con  particolare  riguardo  alle  modalita'   di   accesso,
segretezza e riservatezza dell'informazione.