Art. 11 Sospensione dei mutui 1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi in premessa citati che hanno colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei Comuni individuati dal Commissario delegato, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione per sei mesi delle rate dei finanziamenti, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, gli istituti di credito e bancari informano - almeno presso le filiali ed i propri siti internet - i mutuatari della possibilita' di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facolta' di sospensione. In mancanza della comunicazione da parte degli istituti di credito e bancari nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 agosto 2014 le rate in scadenza entro la predetta data.