Art. 11 
 
 
                        Sospensione dei mutui 
 
  1. In ragione del grave disagio  socio  economico  derivante  dagli
eventi in premessa citati che hanno colpito i  soggetti  residenti  o
aventi  sede  legale  e/o  operativa  nei  Comuni   individuati   dal
Commissario delegato,  detti  eventi  costituiscono  causa  di  forza
maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218  del  codice
civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici  distrutti
o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di  attivita'  di
natura commerciale ed economica svolta nei medesimi  edifici,  previa
presentazione di autocertificazione del danno subito  resa  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  hanno   diritto   di
richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione per  sei
mesi  delle  rate  dei  finanziamenti,  optando  tra  la  sospensione
dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro 30  giorni
dall'entrata in vigore della  presente  ordinanza,  gli  istituti  di
credito e bancari informano - almeno presso le filiali  ed  i  propri
siti internet  -  i  mutuatari  della  possibilita'  di  chiedere  la
sospensione delle rate, indicando  costi  e  tempi  di  rimborso  dei
pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore a 30 giorni, per
l'esercizio  della  facolta'  di  sospensione.  In   mancanza   della
comunicazione da parte  degli  istituti  di  credito  e  bancari  nei
termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31  agosto
2014 le rate in scadenza entro la predetta data.