Art. 12 
 
 
                    Materiali litoidi e vegetali 
 
  1. I materiali litoidi e vegetali  rimossi  dal  demanio  idrico  e
marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e
per il ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua, in  attuazione
del piano di cui all'art. 1, comma 3, possono, in deroga all'art.  13
del decreto legislativo 12 luglio 1993,  n.  275,  essere  ceduti,  a
compensazione degli oneri di  trasporto  e  di  opere  idrauliche  ai
realizzatori  degli  interventi   stessi   nelle   zone   montane   o
pedemontane,  oppure  puo'  essere  prevista  la  compensazione,  nel
rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi  delle  attivita'
inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali  con  il  valore  del
materiale estratto riutilizzabile,  da  valutarsi,  in  relazione  ai
costi delle attivita' svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla  base
dei canoni demaniali vigenti. Il  commissario  delegato  assicura  la
corretta valutazione del  valore  assunto  per  i  materiali  litoidi
rimossi nonche' la corretta contabilita' dei relativi volumi.