Art. 13 
 
 
               Procedure di approvazione dei progetti 
 
  1.  Per  accelerare  le  attivita'   finalizzate   al   superamento
dell'emergenza, il Commissario delegato provvede,  anche  avvalendosi
dei  soggetti  attuatori  degli  interventi,   all'approvazione   dei
progetti  ricorrendo,  ove  necessario,  ad  apposita  conferenza  di
servizi  da  indire  entro  sette  giorni  dalla  disponibilita'  dei
progetti.  Qualora  alla   conferenza   di   servizi   uno   o   piu'
rappresentanti di Amministrazioni invitate siano risultati assenti  o
comunque  non  dotati  di  adeguato  potere  di  rappresentanza,   la
conferenza  delibera  prescindendo  dalla  loro  presenza   e   dalla
adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il
dissenso manifestato in sede di conferenza  di  servizi  deve  essere
motivato, a pena di  inammissibilita',  anche  con  riferimento  alle
specifiche prescrizioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. 
  2. L'approvazione dei progetti costituisce, ove  occorra,  variante
agli strumenti urbanistici del comune interessato alla  realizzazione
delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto  e  comporta  la
dichiarazione di  pubblica  utilita'  delle  opere  e  di  urgenza  e
indifferibilita' dei relativi lavori. Si applicano, in ogni caso,  le
procedure di cui agli articoli 11, comma  1,  lettera  b)  e  16  del
decreto del presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 
  3. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi,  che
si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza
di servizi di cui al comma 1, in deroga all'art. 17, comma 24,  della
legge 15 maggio 1997,  n.  127  e  successive  modificazioni,  devono
essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla
richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si  intendono
acquisiti con esito positivo. 
  4. Per i progetti di interventi e di  opere  per  cui  e'  prevista
dalla normativa  vigente  la  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere
incidenti  su  beni  sottoposti  a  tutela  ai  sensi   del   decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 la procedura medesima deve  essere
conclusa entro il termine massimo di 30 giorni dalla attivazione.  In
caso di  mancata  espressione  del  parere  o  di  motivato  dissenso
espresso,  alla  valutazione  stessa  si  procede  in  una   apposita
conferenza di servizi, da concludersi  entro  quindici  giorni  dalla
convocazione. Nei  casi  di  mancata  espressione  del  parere  o  di
motivato dissenso espresso, in ordine  a  progetti  di  interventi  e
opere di competenza statale in sede di conferenza  di  servizi  dalle
amministrazioni      preposte      alla      tutela       ambientale,
paesaggistico-territoriale o  del  patrimonio  storico-artistico,  la
decisione e' rimessa al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in
deroga alla procedura prevista  dall'art.  14-quater  della  legge  7
agosto 1990,  n.  241  e  successive  modificazioni  e  integrazioni.
Qualora la mancata espressione del parere ovvero  il  dissenso  siano
riferiti a progetti di interventi od opere di  competenza  regionale,
la decisione e' rimessa alla Giunta regionale, che si  esprime  entro
trenta giorni dalla richiesta. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 5 marzo 2014 
 
                                             Il Capo del dipartimento 
                                                            Gabrielli