Art. 4
Applicazione delle disposizioni tecniche
1. Le disposizioni riportate al titolo I - capo I della regola
tecnica allegata al presente decreto, si applicano alle strutture
turistico - ricettive in aria aperta di cui all'art. 1 del presente
decreto, di nuova realizzazione ed a quelle esistenti nel caso siano
oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione.
2. Qualora gli interventi, effettuati su attivita' esistenti,
comportano la sostituzione o modifica di impianti di protezione
attiva antincendio, la modifica parziale del sistema di vie di
uscita, o ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture, le
disposizioni di cui all'allegato, titolo I - capo I, previste dalla
regola tecnica allegata al presente decreto, si applicano solo agli
impianti ed alle parti in ampliamento dell'attivita' oggetto di
intervento di modifica. Qualora, invece, l'aumento di superficie da
destinare ad attivita' ricettiva e' superiore al 50% di quella
esistente, gli impianti di protezione attiva antincendio devono
essere adeguati, per l'intera attivita', alle disposizioni stabilite
per le nuove attivita'.
3. Per gli interventi di cui al comma 2, in alternativa a quanto
previsto dallo stesso comma, si possono adottare le disposizioni di
cui al titolo II, della regola tecnica allegata al presenta decreto,
applicate all'intero insediamento ricettivo.
4. Le strutture turistico - ricettive in aria aperta di cui
all'art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, si adeguano alle disposizioni riportate al titolo I - capo
II o, in alternativa, alle disposizioni di cui al titolo II, della
regola tecnica allegata al presente decreto, come previsto al
successivo art. 6, salvo nei seguenti casi:
a) possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza
dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti
autorita', cosi' come previsto all'art. 38, comma 1, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
b) pianificazione, ovvero lavori di realizzazione, modifica,
adeguamento, ristrutturazione o ampliamento anche in corso, sulla
base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei
vigili del fuoco, ai sensi ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.