Art. 4 
 
 
              Applicazione delle disposizioni tecniche 
 
  1. Le disposizioni riportate al titolo I  -  capo  I  della  regola
tecnica allegata al presente decreto,  si  applicano  alle  strutture
turistico - ricettive in aria aperta di cui all'art. 1  del  presente
decreto, di nuova realizzazione ed a quelle esistenti nel caso  siano
oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione. 
  2. Qualora  gli  interventi,  effettuati  su  attivita'  esistenti,
comportano la sostituzione  o  modifica  di  impianti  di  protezione
attiva antincendio, la  modifica  parziale  del  sistema  di  vie  di
uscita,  o  ampliamenti  e  realizzazioni  di  nuove  strutture,   le
disposizioni di cui all'allegato, titolo I - capo I,  previste  dalla
regola tecnica allegata al presente decreto, si applicano  solo  agli
impianti ed alle  parti  in  ampliamento  dell'attivita'  oggetto  di
intervento di modifica. Qualora, invece, l'aumento di  superficie  da
destinare ad attivita'  ricettiva  e'  superiore  al  50%  di  quella
esistente, gli  impianti  di  protezione  attiva  antincendio  devono
essere adeguati, per l'intera attivita', alle disposizioni  stabilite
per le nuove attivita'. 
  3. Per gli interventi di cui al comma 2, in  alternativa  a  quanto
previsto dallo stesso comma, si possono adottare le  disposizioni  di
cui al titolo II, della regola tecnica allegata al presenta  decreto,
applicate all'intero insediamento ricettivo. 
  4. Le strutture  turistico  -  ricettive  in  aria  aperta  di  cui
all'art. 1, esistenti alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, si adeguano alle disposizioni riportate al titolo I  -  capo
II o, in alternativa, alle disposizioni di cui al  titolo  II,  della
regola  tecnica  allegata  al  presente  decreto,  come  previsto  al
successivo art. 6, salvo nei seguenti casi: 
    a) possesso di atti abilitativi riguardanti anche la  sussistenza
dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati  dalle  competenti
autorita',  cosi'  come  previsto   all'art.   38,   comma   1,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    b) pianificazione,  ovvero  lavori  di  realizzazione,  modifica,
adeguamento, ristrutturazione o ampliamento  anche  in  corso,  sulla
base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale  dei
vigili del fuoco, ai sensi ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.