Art. 6
Disposizioni transitorie e finali
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione
tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le
strutture turistico - ricettive in aria aperta di cui all'art. 4,
comma 4, devono essere adeguate alle disposizioni di cui al titolo I
- capo II, della regola tecnica allegata al presente decreto entro i
termini temporali di seguito indicati:
a) entro tre anni dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e
successive modificazioni, per quanto riguarda le disposizioni di cui
ai punti 11; 12; 14; 15, salvo la predisposizione, nel termine
previsto alla successiva lettera b), di idoneo sistema provvisorio,
anche di tipo mobile, di illuminazione a copertura delle vie di
circolazione e di esodo; 16, limitatamente alla rete di naspi ed
idranti e 17;
b) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive
modificazioni, per quanto riguarda le restanti disposizioni.
2. In caso di applicazione del titolo II, della regola tecnica
allegata al presente decreto, fatti salvi gli obblighi stabiliti
nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di
prevenzione incendi, le strutture turistico - ricettive in aria
aperta di cui all'art. 4, comma 4, devono essere adeguate entro i
termini temporali di seguito indicati:
a) entro tre anni dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e
successive modificazioni, per quanto riguarda le misure di cui ai
punti B.3, B.4 e B.5, salvo la predisposizione nel termine previsto
alla successiva lettera b), di quanto previsto ai sottopunti:
- B.3.2, relativamente al presidio fisso;
- B.4.4, relativamente alla segnaletica e alle planimetrie
orientative e di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di
illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo;
- B.5.1;
b) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive
modificazioni per quanto riguarda le restanti disposizioni.
3. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica l° agosto 2011, n. 151 deve indicare le opere di
adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a) e b) dei
commi precedenti.
4. Entro ciascuna scadenza di cui ai commi precedenti, dovra'
essere presentata la segnalazione certificata di inizio attivita' ai
sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni.
5. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2014
Il Ministro: Alfano