IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, concernente le disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante
«Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116
del 20 maggio 1994, recante «Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attivita'
ricettive turistico alberghiere» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri
generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza
nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201
del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita' di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151»;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio, con particolare riferimento
Allegato I - Requisiti di base delle opere di costruzione, punto 2 -
Sicurezza in caso di incendio;
Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni di cui al
citato decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 per la
parte concernente le attivita' di rifugi alpini;
Sentito il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1
Modifica alla regola tecnica di prevenzione incendi per i rifugi
alpini
1. Il titolo IV - Rifugi Alpini della regola tecnica allegata al
decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e' sostituito con
quello previsto dall'allegato al presente decreto.